Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17084 del 12/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 12/08/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 12/08/2016), n.17084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3430 – 2011 proposto da:

FALLIMENTO GAP S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore

Dott.ssa S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SALARIA 332, presso l’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentato e

difeso dall’avvocato EMILIO QUADRANI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

A. S.A.S. DI A.S. E SI., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VERONA 9, presso l’avvocato GIAN ROBERTO CALDARA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LUIGI ZINGARELLI, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 367/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 01/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. DI MARZIO MAURO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato G. DE MAJO, con delega, che si

riporta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato L. ZINGARELLI che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – Il Fallimento Gap S.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi al tribunale di Terni A. S.a.S. di A.S. e Si. ed ha chiesto revocarsi ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, il contratto di compravendita del 5 febbraio 1998 con cui la società poi fallita aveva venduto alla convenuta un appezzamento di terreno nel Comune di (OMISSIS) dell’estensione di 3560 metri quadri.

p. 2. – Nel contraddittorio con A. S.a.S. di A.S. e Si., che ha resistito alla domanda, il Tribunale adito l’ha accolta, reputando che l’acquirente fosse consapevole della decozione della venditrice sulla base di tre circostanze:

-) le modalità di stipulazione del contratto di compravendita, che era stato concluso nei locali della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la quale aveva incamerato il prezzo pagato, prestando il consenso alla cancellazione delle ipoteche gravanti sul bene;

-) l’inerzia di A. S.a.S., che, pur creditrice dell’importo di circa 40 milioni di Lire quale corrispettivo dell’esecuzione di opere dì tinteggiatura di immobili di Gap S.r.l., non aveva riscosso il proprio credito per oltre un anno, corrispondendo in sede di stipula del contratto di compravendita la sola differenza tra il prezzo pattuito e l’importo dovuto dalla venditrice;

-) la mancata utilizzazione del terreno, pur edificabile, da parte di A. S.a.S., che, pertanto, aveva mediante il contratto di compravendita inteso realizzare il proprio credito che Gap S.r.l. non era in grado di estinguere altrimenti.

p. 3. – L’appello proposto da A. S.a.S., al quale il Fallimento Gap S.r.l. ha resistito, è stato accolto dalla Corte d’appello di Perugia con sentenza del 10 settembre 2010, con la quale la Corte territoriale ha per quanto rileva osservato:

-) che, al momento del rogito, non vi erano protesti od azioni esecutive nei confronti di Gap S.r.l.;

-) che la condotta consistito nel non esigere immediatamente il pagamento del compenso per l’appalto avente ad oggetto la tinteggiatura di immobili della venditrice trovava ragionevole giustificazione della stipulazione del preliminare di compravendita dell’immobile poi acquistato da A. S.a.S., stipulazione che comportava a carico di quest’ultima società l’obbligazione di pagamento del residuo prezzo;

-) che A. S.a.S. potesse desumere elementi di sospetto del deterioramento delle condizioni economiche di Gap S.r.l. dall’entità del tempo trascorso tra la stipulazione del preliminare di compravendita ed il successivo atto definitivo, giacchè ciò consentiva di ipotizzare che Gap S.r.l. incontrasse difficoltà nella definizione della posizione della creditrice ipotecaria Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;

-) che, tuttavia, tale circostanza, se consentiva di ritenere che Gap S.r.l. attraversasse una situazione di difficoltà, non consentiva invece di configurare a suo carico un quadro di definitiva insolvenza;

-) che, d’altro canto, la consapevolezza dell’insolvenza non poteva essere desunta dalla condotta successiva di A. S.a.S., che non aveva utilizzato il terreno acquistato, trattandosi di elemento equivoco e di incerto significato;

-) che il Tribunale aveva errato nel sottolineare l’anomalia del mezzo di pagamento, qualificato come datio in solutum, dal momento che la revocatoria era stata proposta ai sensi della L. Fall. art. 67, comma 2.

p. 4. – Per la cassazione della sentenza il Fallimento Gap S.r.l. ha proposto ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria.

A. S.a.S. di A.S. e Si. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 4. – Il ricorso contiene due motivi.

p. 4.1. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “Art. 360 c.p.c., n. 5. Motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto assolutamente decisivo della controversia”.

Sostiene il Fallimento ricorrente che la Corte d’appello avrebbe posto a sostegno della propria decisione una motivazione gravemente viziata, dal momento che, pur avendo constatato che A. S.a.S. avrebbe avuto modo di avvedersi della situazione di difficoltà finanziaria di Gap S.r.l., avuto riguardo all’arco temporale trascorso senza che quest’ultima società desse corso alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita, avrebbe infine escluso la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della società convenuta in revocatoria.

p. 4.2. – Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 67, comma 2, nonchè violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, ante novella D.L. 14 marzo 2005, n. 35”.

Sostiene in breve il Fallimento ricorrente che la Corte territoriale sarebbe incorsa in violazione delle disposizioni indicate in rubrica, dal momento che avrebbe capovolto la decisione del tribunale, fondata sul carattere anomalo del mezzo di pagamento impiegato da Gap S.r.l., in applicazione della L.Fall., art. 67, comma 1, quantunque tale questione non fosse stata investita dall’appello.

p. 5. – Il ricorso è inammissibile.

p. 5.1. – Il primo motivo è inammissibile.

In tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria proposta L.Fall., ex art. 67, comma 2, la scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass. 18 aprile 2011, n. 8827; Cass. 4 febbraio 2008, n. 2557; Cass. 17 luglio 2007, n. 15939; Cass. 22 giugno 2007, n. 14676).

Ora, il vizio di motivazione è nel caso di specie evidentemente insussistente, avuto riguardo al principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il riferimento contenuto nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, applicabile ratione temporis) – al “fatto controverso e decisivo per il giudizio” implica che la motivazione della quaestio facti sia affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che sia tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione (Cass. 20 agosto 2015, n. 17037).

Ciò detto, la Corte di merito ha del tutto plausibilmente negato ogni rilievo al principale argomento impiegato in primo grado dal Tribunale ai fini dell’accoglimento della revocatoria: l’argomento, cioè, che valorizzava la condotta di inerzia di A. S.a.S., la quale, pur essendo titolare di un credito di circa 40 milioni di Lire, non lo aveva fatto valere per oltre un anno, ben sapendo – questa l’impostazione accolta dal Tribunale – che Gap S.r.l. non era in condizioni di pagare. Al contrario, la Corte d’appello ha bene evidenziato che, avendo le parti stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare, A. S.a.S. non aveva ragione di pretendere l’immediato pagamento, potendo “scalare” l’importo a credito dal residuo prezzo dovuto.

Quanto alla circostanza che Gap S.r.l. avesse atteso un cospicuo arco temporale prima di dar corso alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita, la Corte d’appello ha ritenuto che essa fosse suggestiva di una situazione di difficoltà della società, a causa di ipotetici rapporti di debito con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ma ha aggiunto che il sospetto di una situazione di difficoltà non poteva essere confuso con la consapevolezza dello stato di insolvenza.

Tale consapevolezza, d’altronde, neppure poteva essere fatta discendere dal comportamento successivo dell’acquirente dell’immobile, che non lo aveva utilizzato a fini edificatori, trattandosi di circostanza di significato incerto ed opinabile.

Orbene, la motivazione svolta dalla Corte d’appello, risulta in tal modo immune dal vizio denunciato, mentre la doglianza spiegata dal Fallimento ricorrente si risolve in una richiesta di complessivo riesame del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass., n. 14929/2012; Cass., n. 5205/2010; Cass., n. 10854/2009; Cass., n. 5066/2007; Cass., n. 3881/2006).

p. 5.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

Il Fallimento ricorrente ha riconosciuto espressamente, sia nell’espositiva, sia nel prospettare detto motivo, che l’azione della curatela non era stata proposta neppure in via subordinata ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1.

In tale quadro lo stesso fallimento ha attribuito il rilievo di ratio decidendi, tale da meritare la censura spiegata, ad un passaggio motivazionale svolto dalla Corte d’appello semplicemente a fini di chiarimento della motivazione precedentemente svolta con riguardo all’assenza di significato della riscossione del proprio credito, da parte di A. S.a.S., in sede di pagamento del residuo prezzo della compravendita: la Corte d’appello, cioè, ha posto l’accento sul rilievo che, non versandosi nella fattispecie contemplata dal comma 1 della citata disposizione, l’ipotizzata anomalia del mezzo di pagamento del corrispettivo delle opere di tinteggiatura non potesse far presumere la conoscenza dello stato di insolvenza, conoscenza che gli elementi istruttori disponibili non valevano a dimostrare.

Sicchè, essendo indirizzata contro un passaggio motivazionale non decisivo, la censura è perciò stesso inammissibile poichè priva del requisito di specificità richiesto dall’art. 360 c.p.c..

p. 6. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Fallimento ricorrente al rimborso, in favore della società resistente, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre Iva e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2016

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