Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17084 del 10/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17084 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 20402-2012 proposto da:
MASSARO VINCENZO in proprio e quale legale rappresentante
della omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE MAZZINI 117 – piano I – int. 5, presso lo studio
dell’avvocato MORO MAURIZIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato LEONARDO ROSA, giusta procura speciale in calce al
ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente contro
DEL BEATO MARCO in proprio, DEL BEATO ALDO in proprio,
SOCIETA’ ALDO DEL BEATO & C. SRL in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato ALFONSI GUIDO,

Data pubblicazione: 10/07/2013

rappresentati e difesi dall’avvocato DE PAULIS ETTORE, giusta
procura speciale in calce al controricorso;

– controricarrenti avverso l’ordinanza R.G. 1486/2011 del TRIBUNALE di L’AQUILA,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA.

Ric. 2012 n. 20402 sez. M3 – ud. 05-06-2013
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depositata P11/06/2012;

Svolgimento del processo
Nel giudizio promosso dalla ditta Vincenzo Massaro nei confronti della s.r.l.
Aldo Del Beato & C. Costruzioni Edili, di Aldo Del Beato e di Marco Del Beato,
avente ad oggetto l’annullamento/rescissione sia del contratto in data 28.08.2010
(appalto per Centro Commerciale), sia dell’accordo bilaterale in data 02.02.2011 (di
“rinegoziazione” del credito dell’appaltatore-attore anche in relazione a fattura

ordinanza depositata in data 11.06.2012 l’adito Tribunale di L’Aquila, accogliendo
l’eccezione di parte convenuta, ha dichiarato la propria incompetenza in favore
della procedura arbitrale di deferimento ad arbitro unico, da nominarsi secondo il
regolamento della camera di commercio di L’Aquila, giusta quanto previsto
dall’art.12 del contratto inter partes.
Avverso detta ordinanza ha proposto regolamento di competenza la ditta
Vincenzo Massaro, formulando quattro motivi.
Resistono s.r.l. Aldo Del Beato & C. Costruzioni Edili, Aldo Del Beato e
Marco Del Beato.
Il P.G. ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del
regolamento.
Motivi della decisione
1. La clausola compromissoria sub art. 12 dei due contratti di appalto inter

partes («Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di
Commercio di L’Aquila e risolte secondo il regolamento di conciliazione dalla stessa adottato.
Qualora le parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello
del luogo di residenza o di domicilio elettivo del committente, inderogabile ai sensi dell’alt 33,
comma 2, lett. u) del D.Lgs. 206/2005. Nel caso di mancata riuscita del tentativo di
conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante
arbitrato secondo il regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di L’Aquila. Il
Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al regolamento
della camera di commercio e deciderà secondo equità nel rispetto delle norme inderogabili degli

Rel. dott. A. Ambrosio

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insoluta relativa a contratto di appalto tra le stesse parti in data 18.05.2010), con

artt. 806 e s.s. del codice di procedura civile».) è stata interpretata dal Tribunale nel senso
che la volontà delle parti era quella di demandare le eventuali controversie 9112
procedura arbitrale, stabilendo anche il regolamento e le modalità applicative, in tal
modo sottraendo la controversia in oggetto alla competenza dell’A.G., salvo
diversa volontà espressa di entrambe le parti, non ravvisabile nella specie: tanto in
quanto la rinuncia all’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato è accordo

necessariamente bilaterale, così come bilaterale deve essere la volontà di revoca
della predetta rinuncia in favore della competenza del Tribunale ordinario.
1.1. I motivi per cui è richiesto il regolamento sono i seguenti: I) violazione o
falsa applicazione dell’art. 1362 e seg. cod. civ. anche in relazione all’art. 12 delle
preleggi (art. 360 n.3 cod. proc. civ.) per non avere il Tribunale tenuto conto
dell’argomento letterale rappresentato dalla “possibilità” di adire l’A.G.O., anche
in violazione del precetto di cui all’art. 1367 cod. civ., risultando altrimenti — a
parere di parte ricorrente – “priva di alcun effetto” la seconda delle proposizioni in
cui si articola la clausola compromissoria e dovendo, in caso di dubbio, preferirsi
un’interpretazione restrittiva della clausola; II) violazione o falsa applicazione
dell’art. 1341 cod. civ. per non essere la clausola sottoscritta specificamente per
iscritto (art. 360 n.3 cod. proc. civ.); III) omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n.5 cod. proc. civ.) per non avere
motivato sul punto, evidenziato da parte attrice, che l’accordo bilaterale, di
contenuto novativo, non aveva riprodotto la clausola; W) insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
(art. 360 n.5 cod. proc. civ.) per avere il Tribunale declinato la propria controversia
pur dando atto della facoltà delle parti di adire l’A.G.0..
2. Ciò posto, si osserva innanzitutto che — trattandosi di giudizio introdotto
dopo il 2 marzo 2006 – trova applicazione la disposizione di cui all’art. 819 ter cod.
proc. civ, in forza del quale «la sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria

competenza in relazione ad una convenzione d’arbitrato, è impugnabile a norma degli art. 42
43.»

Rel. dott. A. Ambrosio

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Il caso in esame rientra nell’ipotesi regolata dal combinato disposto degli artt.
819 ter e 42 cod. proc. civ., con conseguente ammissibilità del regolamento di
competenza. Con l’entrata in vigore della riforma del 2006, infatti, l’eccezione di
arbitrato (rituale) è stata definita dal legislatore un’eccezione di competenza, con
applicabilità dell’art. 42 cit. in caso di controversie in cui sia in discussione la
competenza degli arbitri rituali rispetto all’Autorità Giudiziaria.

competenza, occorre però osservare che non è ammissibile quella parte di esso
con cui si denunciano vizi di motivazione. Il vizio di motivazione deducibile ai
sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. è correlato all’accertamento e alla valutazione
di punti di fatto rilevanti per la decisione e pertanto tale vizio non può essere
dedotto nel ricorso per regolamento di competenza, in cui sono contestabili
soltanto l’affermazione o l’applicazione di principi giuridici (Cass. 10 maggio 2001,
n. 6480). Il regolamento, infatti, costituisce un mezzo di impugnazione col quale si
allega una violazione di legge attinente a norme sul procedimento, che sarebbero
state deducibili con il ricorso di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., ove non
prospettabile immediatamente con il regolamento di competenza. Di conseguenza
il regolamento è inammissibile nella parte in cui si denunciano vizi di motivazione,
in quanto, attenendo il regolamento alla violazione dei criteri determinativi della
competenza, non rileva il riferimento a carenze motivazionali che, nel quadro
dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sono correlati ad accertamenti e a valutazioni di
fatto, e non all’affermazione di principi giuridici (cfr. Cass. 14 gennaio 2000, n.
347).
2.2. Consegue da quanto sopra che sono sicuramente inammissibili il terzo e il
quarto motivo di cui al presente ricorso per regolamento.
Non pare, comunque, inutile osservare — quanto al terzo motivo — che la
prospettazione difensiva, secondo cui l’accordo bilaterale avrebbe novato i
contratti in cui è prevista la clausola compromissoria, risulta contraddetta dalle
allegazioni della medesima parte ricorrente in punto di intervenuta rinegoziazione

Rel. dott. A. Ambrosio

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2.1. Chiarito ciò sull’ammissibilità in via di principio del regolamento di

del (solo) saldo del contratto 18.05.2010 e del credito relativo all’altro contratto del
28.08.2010, nonché dalla stessa richiesta di annullamento/rescissione del
medesimo contratto in data 28.08.2010 (appalto per Centro Commerciale).
2.3. Non meritano accoglimento nemmeno gli altri motivi.
2.3.1. Il primo postula una interpretazione alternativa rispetto a quella assunta

bilaterale alla giurisdizione ordinaria (III proposizione della clausola) e
dell’esigenza di un accordo bilaterale per la “revoca” della rinuncia (II
proposizione), non ipotizzabile a fronte della sollevata eccezione di incompetenza.
La decisione censurata appare, così, affidata essenzialmente ad una coordinata
e selettiva valorizzazione del dato testuale complessivamente considerato,
costituente frutto di un’operazione esegetica riservata al giudice di merito, che, in
quanto esente da aspetti di devianza da norme e da principi di diritto, si sottrae a
sindacato nella presente sede, nella quale non può trovare ingresso l’aspirazione
della parte ricorrente a vederla sostituita con altra fondata su diverso risultato
ermeneutico ritenuto più rispondente all’interesse della medesima.
2.3.2. Il secondo motivo, invece, presupporrebbe una modalità di stipulazione
che appare inconciliabile con la fattispecie descritta. Si rammenta che, secondo
consolidata giurisprudenza di questa Corte, la mera predisposizione da parte di
uno dei contraenti del contenuto contrattuale è del tutto insufficiente a giustificare
automaticamente l’applicazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. al regolamento
contrattuale, occorrendo, in aggiunta, che lo stesso risulti predisposto per essere
adottato per una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da
parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna
possibilità di incidere sul regolamento contrattuale proprio in dipendenza della sua
predisposizione in tal senso e, quindi, senza che rilevi la specificità della
conclusione fra detto contraente e il predisponente, di modo che il primo abbia
solo la scelta sul se stipulare o meno. E’ stato altresì affermato che, per configurare
l’ipotesi prevista dalla norma, non basta che uno dei contraenti abbia predisposto

Rel. dott. A. Ambrosio

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dal giudice del merito sull’assunto della chiarezza della vincolatività della rinuncia

l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo
o rifiutano nella sua interezza senza poter concorrere alla sua formazione, ma è
necessario che lo schema sia predisposto, e le condizioni generali siano fissate, per
servire ad una serie indefinita di rapporti (Cass. n. 1343 del 1976). E più di recente
si è precisato che la mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è
da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non

previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l’altro
contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie
modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass. n. 12153 del
2006).
Nel caso di specie la stessa finalizzazione dei contratti alla realizzazione di
un’opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti
riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 1342 cod. civ. e meritevoli della tutela di
cui all’art. 1341, secondo comma, cod. civ., mancando l’estremo della
predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti
(cfr. Cass. 7 dicembre 2011, n. 26333).
In conclusione il ricorso per regolamento di competenza va rigettato.
Si ravvisano i motivi di cui all’art. 92 co.2 cod. proc. civ. per compensare
interamente tra le parti le spese del regolamento, tenuto conto della peculiarità
della fattispecie all’esame.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e compensa
interamente tra le parti le relative spese.
Roma 5 giugno 2013

IL PRESIDENTE
d . Mar Finocchiaro
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potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in

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