Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17083 del 11/07/2017

Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.11/07/2017),  n. 17083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20228/2013 proposto da:

B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dott. P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

GESTIONE LIQUIDATORIA UNITA’ SANITARIA LOCALE (OMISSIS) AREZZO, in

persona del suo Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO MICHELE CAPORALE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CESARE MAFUCCI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 913/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

B.L. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze il Ministero della Salute, Gestione Liquidatoria della Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) e Carige Assicurazioni s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno conseguente all’intervento di emotrasfusione effettuato presso l’ospedale civile di (OMISSIS) in data (OMISSIS). Il Tribunale adito, disposta CTU, rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello B.L.. Con sentenza di data 11 giugno la Corte d’appello di Firenze rigettò l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della Salute, rigettò l’appello proposto nei confronti di Gestione Liquidatoria della Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) e Carige Assicurazioni s.p.a. e provvide all’istruzione della causa come da separata ordinanza.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, premesso che la costituzione della Gestione Liquidatoria aveva sanato ogni eventuale difetto di regolarità della citazione per essere stata notificata alla Gestione Liquidatoria ASL (OMISSIS), che, quanto all’appello proposto nei confronti della Gestione Liquidatoria della Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) (e di Carige Assicurazioni s.p.a.), “la sentenza impugnata, nella parte in cui esclude l’esistenza di qualsivoglia negligenza della medesima nella gestione delle trasfusioni, non viene fatta oggetto di specifico gravame, così come non risultano enunciate le ragioni per le quali la predetta gestione dovrebbe essere tenuta a rispondere in solido o in concorso con il Ministero della Salute, sicchè tale appello deve essere ritenuto infondato e coperto da giudicato”.

Ha proposto ricorso per cassazione B.L. sulla base di tre motivi e resistono con controricorso Gestione Liquidatoria della Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) e Carige Assicurazioni s.p.a.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2. E’ stata depositata memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha erroneamente fatto applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, supponendo che fosse intervenuta acquiescenza a parti non impugnate della sentenza, laddove invece ricorreva la volontà di impugnare integralmente la decisione del Tribunale sulla base delle seguenti ragioni. A) A pag. 24 dell’atto di appello si era evidenziata la mancata rintracciabilità del donatore dell’unità ematica n. (OMISSIS) e che la sentenza n. 581 del 2008 aveva chiarito che, una volta stabilito il nesso di causalità fra danno ed evento, sussisteva in ogni caso la responsabilità del Ministero, e che anche la sentenza n. 577 del 2008 aveva affermato il medesimo principio in punto di onere probatorio con riferimento alla struttura sanitaria, dovendo il danneggiato limitarsi a provare il contratto e l’aggravamento della patologia: l’appellante, anche invocando la sentenza n. 577 del 2008 aveva contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la negligenza della Gestione Liquidatoria. B) Nelle conclusioni dell’atto di appello era stato espressamente chiesta la condanna della Gestione Liquidatoria e dell’assicuratore. C) L’accertamento della responsabilità del Ministero della Salute implicava necessariamente l’accertamento della responsabilità della Gestione Liquidatoria.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, ove il giudice di appello avesse inteso fare applicazione dell’art. 342 c.p.c., l’atto di appello esponeva, sia pure sinteticamente le ragioni per cui la Gestione Liquidatoria e l’assicuratore dovevano essere ritenuti responsabili del contagio patito e dei conseguenti danni. Aggiunge che in primo grado erano state ampiamente esposte le motivazioni della responsabilità solidale con il Ministero e che nell’atto di appello erano state evidenziate le risultanze istruttorie in base alle quali ricondurre il contagio alle trasfusioni subite nel (OMISSIS).

Preliminarmente va disattesa l’istanza di rinvio a nuovo ruolo per la trattazione unitaria con il ricorso avverso la sentenza definitiva, stante l’autonomia della decisione non definitiva.

I motivi primo e secondo, da trattare unitariamente, sono inammissibili. La decisione è assistita da una duplice ratio decidendi. In primo luogo si afferma che non risulta oggetto di impugnazione la statuizione del giudice di appello che esclude l’esistenza di qualsivoglia negligenza della Gestione Liquidatoria nella gestione delle trasfusioni. In secondo luogo si afferma “non risultano enunciate le ragioni per le quali la predetta gestione dovrebbe essere tenuta a rispondere in solido o in concorso con il Ministero della Salute”, con evidente richiamo alla mancanza di specificità dei motivi dell’appello, requisito previsto dall’art. 342 c.p.c.. Entrambe le rationes sono state impugnate con i motivi in esame, i quali però peccano di autosufficienza.

L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso; pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 20 settembre 2006, n. 20405; 16 ottobre 2007, n. 21621).

Nel primo motivo di ricorso vengono trascritti dei brani di pagina 24 e pagina 25 dell’atto di appello che vengono indicati come quelli mediante cui sarebbe stata proposta l’impugnazione nei confronti della statuizione del giudice di appello che esclude l’esistenza di qualsivoglia negligenza della Gestione Liquidatoria nella gestione delle trasfusioni. La trascrizione parziale non consente di ritenere assolto l’onere di autosufficienza del ricorso non risultando indicato in modo specifico il contenuto dell’impugnazione della statuizione in discorso. Ciò che si evince dai brani trascritti è solo quanto segue: la mancata rintracciabilità del donatore dell’unità ematica n. 706; il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 581 del 2008 che avrebbe evidenziato, una volta stabilito il nesso di causalità fra danno ed evento, la sussistenza in ogni caso la responsabilità del Ministero, ed il richiamo alla sentenza n. 577 del 2008 che avrebbe affermato il medesimo principio in punto di onere probatorio con riferimento alla struttura sanitaria. Sulla base di tali passaggi dell’atto di appello non è dato di comprendere se ed in quali termini la statuizione del giudice di primo grado sia stata impugnata.

La carenza di difetto di autosufficienza non può essere colmata dal riferimento nelle conclusioni dell’atto di appello alla condanna della Gestione Liquidatoria e dell’assicuratore, posto che in discussione è l’impugnazione di un profilo inerente la ratio decidendi della sentenza di primo grado, nè da un argomento quale quello che l’accertamento della responsabilità del Ministero della Salute implicava necessariamente l’accertamento della responsabilità della Gestione Liquidatoria, stante comunque la distinzione dei due rapporti processuali, l’uno con il Ministero e l’altro con la Gestione Liquidatorio, sicchè l’oggetto dell’impugnazione relativa all’un rapporto non si ripercuote sull’altro.

Quanto al secondo motivo di censura la ricorrente rinvia al contenuto dell’atto di appello, non illustrandone però in modo specifico e dettagliato il contenuto, e dunque in palese violazione del principio di autosufficienza. Peraltro, anche a voler fare riferimento ai passi dell’atto di appello trascritti all’interno del primo motivo, come si è visto per quanto concerne quest’ultimo motivo sulla base dei passaggi trascritti non è dato di comprendere se e quale sia stata la critica svolta in modo specifico alla sentenza di primo grado.

Con il terzo motivo si denuncia insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che il giudice di appello, dopo avere ampiamente motivato sulle ragioni per le quali era da accogliere la tesi della B. sulla corretta vocatio in ius della Gestione Liquidatoria, ha disatteso l’appello con una motivazione di poche righe, incomprensibile e non corrispondente al vero.

Il motivo è inammissibile. La denuncia di vizio motivazionale è formulata con riferimento alla disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più vigente, non avendo la ricorrente denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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