Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17083 del 10/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17083 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 30293-2011 proposto da:
LA ROSA DEI VENTI DE253357913′ in persona
dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio
dell’avvocato TORRISI MASSIMILIANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato BRACCHITTA VINCENZO, giusta procura a margine
del ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente contro
D’AMICO SALVATORE;
– intimato avverso l’ordinanza R.G. 1338/2010 del TRIBUNALE di RAGUSA
del 18.10.2011, depositata il 21/10/2011;

c9Aou-(

Data pubblicazione: 10/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05 /06 /2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

FRESA.

Ric. 2011 n. 30293 sez. M3 – ud. 05-06-2013

-2-

Svolgimento del processo
Nel giudizio di opposizione proposto da Salvatore D’Amico avverso il
decreto ingiuntivo di pagamento della somma di € 32.000,00 emesso ad istanza
della ditta La Rosa dei Venti a titolo di corrispettivo di un’autovettura, con
ordinanza in data 21.10.2011 Tribunale di Ragusa — previo invito alle parti a
trattare all’udienza ex art. 183 cod. proc. civ. la questione rilevata di ufficio — ha

ricorso monitorio in favore del Tribunale di Catania, sez. distaccata di Acireale,
quale giudice del luogo di residenza dell’opponente-consumatore e, per l’effetto,
ha dichiarato la nullità del decreto opposto, rimettendo causa e parti innanzi al
suddetto Tribunale; ha condannato l’opposta-ingiungente al rimborso delle
spese.
La decisione è stata impugnata con regolamento di competenza dalla ditta
La Rosa dei Venti.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da Salvatore D’Amico.
Il P.G. presso questa Corte ha depositato requisitoria chiedendo di
dichiarare la competenza del Tribunale di Catania, sez. distaccata di Acireale.
Motivi della decisione
1. Con il proposto ricorso per regolamento parte ricorrente — premesso che la
presunzione di vessatorietà è da escludere sia nel caso di trattativa individuale, sia
nel caso di sostanziale equilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto —
assume che, nella specie, siffatta presunzione doveva ritenersi superata atteso che:
a) la clausola era stata specificamente approvata per iscritto e la scelta del foro di
Ragusa era stata determinata proprio dall’esigenza di individuare un foro più
vicino e agevole di quello della sede legale della società venditrice in Germania; b)
il contratto era stato concluso in Ragusa per cui la competenza apparteneva al
Tribunale di Ragusa anche in base all’art. 20 cod. proc. civ.; c) il D’Amico aveva
formulato domanda riconvenzionale, mostrando con il proprio comportamento di
aderire tacitamente alla presunta clausola vessatoria; d) la prova della trattativa

Rel. dott. A.

3

dichiarato la propria incompetenza in ordine alla domanda proposta con il

avrebbe potuto essere data solo se e quando fossero stati concessi termini per
articolare istanze istruttorie.
2. L’istanza di regolamento non merita accoglimento.
Premesso che non è in discussione l’inquadramento del contratto di cui trattasi
nell’ambito dei contratti del consumatore con conseguente applicabilità in astratto
della disciplina di tutela del consumatore dettata al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33 e

può essere in concreto esclusa allorquando ricorra il presupposto oggettivo della
trattativa D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 34, comma 4, sempre che la medesima
risulti caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed
effettività (v. Cass., 20 marzo 2010, n. 6802; Cass., 26 settembre 2008, n. 24262).
2.1. Ciò premesso, nessuno degli argomenti di parte ricorrente coglie nel segno.
2.1.1. Innanzitutto non rileva che la clausola sia stata oggetto di specifica
approvazione per iscritto, atteso che la disciplina di tutela del consumatore è altra
e diversa da quella – concorrente – posta dall’art. 1341 cod. civ. e segg.. E’ stato
infatti evidenziato da questa Corte che l’onerosità ex art. 1341 c.c., comma 2,
attiene a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o
formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, mentre la
disciplina di tutela del consumatore posta dal c.d. Codice del consumo (e già prima
dall’art. 1469 bis cod. civ. e segg.) è M5k532 di comune e generale applicazione, non
avendo riguardo solamente a contratti conclusi mediante moduli o formulari
unilateralmente predisposti – in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di
rapporti – da uno dei contraenti, ma anche al contratto dal professionista
predisposto in vista della singola stipula per lo specifico affare (v. Cass., 20 marzo
2010, n. 6802; Cass., 27 febbraio 2009, n. 4914; Cass., 26 settembre 2008, n.
24262).
2.1.2. Neppure rileva che, nella specie, il foro indicato corrisponda al foruni
contractus, atteso che la clausola che stabilisca una località diversa da quella della
residenza o del domicilio elettivo del consumatore, si presume vessatoria anche se

Rel. dott. A. Amb

4

segg. (c.d.Codice del consumo), si osserva che l’applicabilità di siffatta disciplina

il foro competente coincida con uno dei fori legali di cui agli articoli 18 e 20 cod.
proc. civ. (Cass. 23 febbraio 2007, n.4208).
2.1.3. In giurisprudenza di legittimità si è avuto altresì modo di affermare, con
riferimento alla disciplina di tutela di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33
e segg. (c.d. Codice del consumo), e già con riferimento agli artt. 1469 bis cod. civ.,
comma 3, n. 19, e art. 1469 ter cod. civ. che il c.d. foro del consumatore è

della clausola di relativa deroga è superabile, ad onere del professionista, solamente
con la dimostrazione dell’essere (quantomeno solamente) la medesima stata
oggetto di specifica trattativa (v. Cass. 24 novembre 2008, n. 27911; Cass. 6
settembre 2007, n. 18743).
In tale contesto la trattativa costituisce un prius logico rispetto alla verifica della
sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l’abusività della clausola o del
contratto, sicchè spetta al professionista che invochi la relativa inapplicabilità dare
la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa
idoneità, in quanto caratterizzata dai suindicati imprescindibili requisiti, ad
atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell’applicazione della normativa
in argomento (v. Cass. 26 settembre 2008, n. 24262.; cfr. altresì Cass., 28 giugno
2005, n. 13890).
2.1.4. Consegue da quanto sopra che la circostanza assunta da parte ricorrente
secondo cui non vi sarebbe stato un significativo squilibrio delle prestazione
(avendo anzi la scelta del foro di Ragusa “avvantaggiato” il consumatore,
trattandosi di un foro più vicino della sede in Germania della venditrice) — prima
ancora che meramente assertiva — si rivela manifestamente infondata alla luce del
rilievo, formulato dal giudice del merito, della mancata allegazione e prova
dell’esistenza di una trattativa sulla specifica clausola di cui trattasi. E va precisato
che la questione di competenza andava delibata ex actis, assunte (se del caso)
sommarie informazioni ai sensi dell’art.38 cod. proc. civ., e quindi, prima della
concessione dei termini per l’esaurimento del thema probandum.

Rel. dott. A. A

5

esclusivo, ma derogabile, altresì precisandosi che la presunzione di vessatorietà

2.1.5. Nessuna preclusione alla rilevabilità di ufficio della clausola vessatoria
e al conseguente rilievo di incompetenza può, infine, ascriversi alla proposizione
della domanda riconvenzionale dell’opponente, giacchè essa non è espressiva di
una scelta unilaterale del consumatore di derogare alla competenza di cui all’art.
63 del d. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (come sarebbe stato, ove il giudizio
fosse stato introdotto dal consumatore), ma della scelta dell’opposta-

quello del consumatore con conseguente competenza (c.d. funzionale) del
medesimo foro a conoscere dell’opposizione, sia pure al limitato fine di
dichiarare la propria incompetenza e la conseguente nullità del decreto.
In definitiva l’istanza di regolamento va rigettata.
Nulla va disposto in ordine alle spese in difetto di attività difensiva di parte
intimata
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza.
Roma 5 giugno 2013

IL PRESIDENTE
dott. Mario Finocchiaro

ingiungente di incardinare la domanda monitoria innanzi ad un foro diverso da

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA