Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17083 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 08/08/2011), n.17083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25091/2007 proposto da:

FRATELLI NERI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281-

283, presso lo studio dell’avvocato PERSIANI Mattia che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RSA CGIL – CISL DEI RIMORCHIATORI DI LIVORNO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA Sergio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MISCIONE MICHELE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI;

– intimati –

sul ricorso 25480/2007 proposto da:

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

RSA CGIL – CISL DEI RIMORCHIATORI DI LIVORNO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MISCIONE MICHELE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

FRATELLI NERI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4643/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/10/2006 r.g.n. 8926/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’ Avvocato PERSIANI MATTIA;

uditi gli Avvocati VACIRCA SERGIO e GIULIO BACON;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali, con Delib. 24 luglio 2003, applicò la sanzione della esclusione dalle trattative per due mesi nei confronti della Rappresentanza sindacale aziendale CISL-CGIL dei rimorchiatori di Livorno.

2. La ragione della sanzione fu che tale organizzazione sindacale aveva proclamato una serie di scioperi in violazione dell’obbligo di dare il preavviso.

3. L’organizzazione sindacale propose ricorso al Tribunale di Roma, che, con sentenza del 7 luglio 2004, annullò la delibera.

4. La Commissione propose appello. Nel giudizio intervenne anche la spa Fratelli Neri, concessionaria in esclusiva del servizio di rimorchio del Porto di (OMISSIS).

5. Con sentenza pubblicata il 6 ottobre 2006 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione.

6. La Commissione di garanzia ricorre per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza del giudice di appello, per tre motivi.

7. Con il primo denunzia la violazione della L. 12 giugno 1990, n. 146, artt. 1 e 3 e dell’art. 101 c.n., e segg.. La Corte d’appello avrebbe violato tali norme non ritenendo servizi pubblici essenziali il servizio di rimorchio anche in ipotesi ulteriori rispetto a quella del collegamento con le isole tassativamente previsto dalla L. n. 146 del 1990, art. 1. Con il secondo motivo la Commissione denunzia violazione delle medesime norme, nonchè della L. n. 184 del 1994, art. 14, comma 1 bis e dell’art. 12 preleggi, perchè la Corte di merito non avrebbe affiancato alla interpretazione letterale anche quella sistematica e storica. Il quesito proposto è, “se il servizio di rimorchio debba essere ritenuto essenziale o non essenziale a seconda dello specifico luogo insulare di destinazione e provenienza dalla nave da rimorchiare, o invece a prescindere da detta delimitazione e nella sua unitarietà, in ragione del rilievo costituzionale dei beni e dei valori della persona indicati alla L. n. 146 del 1990, art. 1, comma 2, lett. a) e b), alla cui garanzia esso è strumentale e funzionale”. Con il terzo motivo la Commissione denunzia violazione della L. n. 146 del 1990, artt. 1, 2, 3, 12, 13.

Il quesito è il seguente; “se l’avere gli scioperanti ovvero le organizzazioni sindacali che li rappresentano autonomamente individuato in sede di proclamazione le misure da loro discrezionalmente ritenute idonee a scongiurare ogni pregiudizio per i diritti della persona degli utenti del servizio di rimorchio, esenti gli stessi dall’obbligo di rispettare il preavviso minimo di dieci giorni previsto dalla L. n. 146 del 1990”.

8. La spa Fratelli Neri propone a sua volta ricorso per cassazione articolato in sette motivi. Con il primo denunzia violazione della L. n. 146 del 1990, art. 1, e segg., per aver ritenuto la Corte che la L. n. 146 del 1990 non si applichi al servizio di rimorchio nautico e per aver confuso i servizi marittimi (rimorchio, pilotaggio, ormeggio) con i trasporti marittimi (traghetti aliscafi, navi passeggeri, ecc…). Con il secondo motivo si denunzia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”. Nel quesito si chiede se ricorre il vizio di omessa motivazione la circostanza che la Corte d’appello non consideri il fatto che il servizio di rimorchio non è un mezzo di circolazione, ma è un servizio complesso destinato a garantire in via diretta la sicurezza della navigazione e con essa i beni della vita richiamati dalla lett. a della L. n. 146 del 1990, e che il servizio di rimorchio del Porto di (OMISSIS) è strumentale a trasporti che garantiscono il collegamento tra la terraferma e le isole dell’arcipelago Toscano. Con il terzo motivo si denunziano congiuntamente vizio di violazione della L. n. 146 del 1990 e vizio di motivazione. Con il quesito si chiede se sia legittima l’interpretazione della legge che conduca a ritenere che l’individuazione nell’atto di proclamazione da parte degli scioperanti delle prestazioni che questi discrezionalmente ritengono essere minime ed indispensabili per garantire l’utenza, consente agli stessi di scioperare senza preavviso. Con il quarto motivo si denunzia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” circa un fatto decisivo costituito dal fatto che non sono state garantite le prestazioni indispensabili, ma solo quelle che gli scioperanti ritenevano tali, salvo in caso di emergenza sottostare agli ordini della Capitaneria di Porto. Con il quinto motivo si denunzia violazione della L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 14, comma 1 bis, dell’art. 180 del regolamento per la sicurezza della navigazione, del D.P.R. n. 435 del 1991 e di una lunga serie di articoli del codice della navigazione, per aver la sentenza negato al rimorchio lo “status” di servizio pubblico essenziale così violando la su citata regolamentazione di settore, che qualifica tali servizi “pubblici” e di “interesse generale”. Con il sesto motivo si denunzia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” laddove la Corte d’appello ha negato ogni efficacia giuridica alla circostanza che la stessa RSA CGIL in altri scioperi ha riconosciuto l’applicazione della legge al servizio del rimorchio e con il ccnl del personale imbarcato ha apertamente riconosciuto l’applicazione della L. n. 146 del 1990 al servizio rimorchio. Con il settimo motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., e nullità della sentenza per mancata pronuncia sulle ulteriori richieste formulate dalla società con l’intervento in appello, concernenti l’applicazione di ulteriori sanzioni in aggiunta a quella comminata dalla Commissione, omettendo di pronunciarsi su specifiche domande e così incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato.

9. La RSU (già RSA) CISL-CGIL dei rimorchiatori di Livorno si difende con distinti controricorsi. La RSU e la Fratelli Neri spa hanno depositato memorie per l’udienza.

10. Deve essere prima di tutto esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione della Fratelli Neri sollevata dalla RSU. La tesi è che fosse inammissibile l’intervento in appello della società datrice di lavoro e che, di conseguenza, sia inammissibile il ricorso per cassazione.

11. L’art. 344 c.p.c., ammette in appello solo l’intervento di terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell’art. 404 c.p.c., in base al quale l’opposizione è possibile quando la sentenza pronunciata tra altre persone pregiudichi i diritti del terzo. Con il suo intervento la Fratelli Neri si è associata alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado che aveva annullato la sanzione applicata dalla Commissione di garanzia nei confronti del sindacato per gli scioperi effettuati senza preavviso. Intervenendo la società ha sostenuto che veniva così leso un suo diritto a non subire scioperi senza preavviso e tutelava un suo interesse a vedere confermata la sanzione inflitta dalla Commissione di garanzia.

12. L’intervento era pertanto ammissibile, ma non erano ammissibili domande nuove. La Fratelli Neri è titolare di una situazione giuridica dipendente, poteva intervenire, ma doveva accettare la causa nello stato in cui era, senza ampliare l’oggetto del processo.

Di conseguenza il ricorso per cassazione è ammissibile, con esclusione dei motivi che concernono le domande nuove con le quali la Fratelli Neri ha impugnato la delibera della Commissione per non aver comminato ulteriori sanzioni per asserite ulteriori violazioni della legge sullo sciopero nei servizi essenziali. Ciò rende inammissibile il settimo motivo di ricorso in cui si denunzia la mancata pronuncia da parte della Corte d’appello sulle ulteriori richieste formulate dalla società con l’intervento in appello.

13. Per il resto il ricorso della Commissione e il ricorso della Fratelli Neri sono ammissibili, devono essere riuniti in quanto concernono la medesima sentenza e i motivi devono essere trattati unitariamente perchè sono strettamente connessi.

14. La rappresentanza sindacale controricorrente proclamò uno sciopero per gli addetti al servizio di rimorchio del porto di (OMISSIS). Non venne dato il preavviso minimo di dieci giorni previsto dalla L. n. 146 del 1990. L’organizzazione sindacale giustificò tale scelta con il fatto che lo sciopero riguardava “esclusivamente le operazioni commerciali” e che venivano garantite una serie di attività (navi passeggeri, traghetti passeggeri da e per le isole, ecc.) volte a salvaguardare quanto previsto dalla L. n. 146 del 1990, art. 1. La medesima organizzazione proclamò in seguito altri quattro scioperi, a seguire, nei giorni, 7, 8, 9 e 10 giugno 2003, omettendo anche in tali occasioni di dare il preavviso, con la medesima giustificazione.

15. La Commissione di garanzia aprì un procedimento ai sensi della L. n. 146 del 1990, art. 4, comma 4 quater, per violazione dell’obbligo di preavviso, per mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, per violazione della regola sull’intervallo tra azioni di sciopero.

16. Al termine della procedura, la Commissione valutò che la proclamazione degli scioperi in questione aveva, quanto meno, violato l’obbligo di preavviso, indipendentemente dall’accertamento di altre violazioni, ed applicò la sanzione su indicata.

17. Contro tale decisione l’organizzazione sindacale propose ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Roma, competente ai sensi della L. n. 146 del 1990, art. 20-bis. Il Tribunale annullò la delibera. La Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo che gli scioperi in questione dovessero “‘ritenersi esclusi dalle previsioni contenute nella L. n. 146 del 1990”.

Questo perchè il servizio di rimorchio non è menzionato dalla suddetta legge, che considera essenziali i servizi marittimi ma limitatamente ai collegamenti con le isole e, pur non essendo l’elencazione contenuta nella legge tassativa, tuttavia “l’ambito dei servizi essenziali non può essere esteso fino a renderlo comprensivo di tutti i servizi marittimi, laddove la previsione espressa riguarda solo la parte limitata al collegamento con le isole, perchè ciò, incongruamente toglierebbe ogni significato e valore all’elencazione contenuta nella legge”. Inoltre “le semplici operazioni commerciali, quando non rientrano in uno dei servizi specificamente contemplati dalla L. n. 146 del 1990, non possono essere ritenute essenziali ai sensi della stessa legge”.

18. Per valutare la conformità alla legge di tale conclusione è necessario ricostruire le linee del sistema delineato dalla L. n. 146 del 1990.

19. Lo sciopero nei servizi essenziali non è precluso, ma è soggetto ad alcuni limiti, fissati dalla L. n. 146 del 1990, art. 2, che richiede il rispetto delle seguenti regole: 1) l’obbligo di dare il preavviso minimo di dieci giorni; 2) l’obbligo di comunicare per iscritto la durata e le modalità dell’attuazione, nonchè le motivazioni; 3) l’obbligo di rispettare le misure dirette a consentire le prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell’art. 1.

20.Mentre il compito di individuare le prestazioni indispensabili è affidato dalla legge ai contratti collettivi giudicati idonei dalla Commissione di garanzia, gli altri due obblighi derivano direttamente dalla legge. In particolare, il comma 1 dell’art. 2 collega l’obbligo di preavviso al semplice fatto che lo sciopero si svolga “nell’ambito dei servizi pubblici essenziali indicati dall’art. 1”.

21. Il successivo quinto comma precisa che il preavviso ha tre finalità: 1) consentire all’amministrazione o all’impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure dirette a garantire le prestazioni indispensabili; 2) favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto; 3) consentire all’utenza di usufruire di servizi alternativi.

22. Il medesimo quinto comma stabilisce che il termine di preavviso “non può essere inferiore a dieci giorni” e che nei contratti o accordi collettivi o nei codici di autoregolamentazione “possono essere determinati termini superiori”.

23. Il comma 7 prevede che le disposizioni sul preavviso minimo “non si applicano solo nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.

24. In sintesi: la legge impone il preavviso come obbligo generale, finalizzato agli scopi su indicati; fissa un termine minimo, che la contrattazione può ampliare ma non ridurre, e prevede due soli casi in cui lo sciopero nei servizi pubblici essenziali può essere effettuato senza preavviso.

25. Per stabilire se sussiste o meno l’obbligo di preavviso bisogna, quindi, verificare se lo sciopero si svolge “nell’ambito dei servizi pubblici essenziali indicati dall’art. 1”.

26. L’art. 1 individua i servizi pubblici essenziali con una definizione generale (comma 1), seguita da una elencazione (comma 2).

27. Il catalogo del comma 2, non è tassativo. Lo si desume dal fatto che nel procedere alla elencazione il legislatore usa l’inciso “in particolare”.

28. Quindi, sono servizi pubblici essenziali tutti quelli rientranti nella definizione del comma 1 e, in particolare, ma non in via esclusiva, quelli elencati nel comma 2.

29. La definizione generale è: “sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, alla assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione”.

30. Il primo problema della controversia in esame è di stabilire se quello reso dai lavoratori addetti ai rimorchiatori del porto di (OMISSIS) sia un servizio pubblico essenziale.

31. La L. n. 146 del 1990, non cita espressamente questo servizio, nella elencazione del comma 2, dell’art. 1, ma esso è un servizio pubblico essenziale per più di una ragione.

32. Nella parte in cui è finalizzato al collegamento con le isole rientra in un punto specifico dell’elenco contenuto nel comma 2, dell’art. 1: la lett. b) che garantisce la libertà di circolazione, prevedendo che sono servizi pubblici essenziali i trasporti marittimi, limitatamente ai collegamenti con le isole.

33. Ma è riduttivo considerare il servizio di rimorchio essenziale solo a tutela della libertà di circolazione e in relazione ai collegamenti con le isole, il lavoro degli addetti ai rimorchiatori è sicuramente funzionale alla tutela di beni di ancor maggiore rilievo costituzionale, quali la vita e la sicurezza delle persone in mare.

34. Il dato è innegabile e trova anche un importante riscontro normativo nella legge che disciplina le operazioni portuali (L. 30 giugno 2000, n. 186), il cui art. 1 premette che “I servizi tecnico- nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell’approdo”.

35. Il servizio di rimorchio nei porti è quindi espressamente considerato dal legislatore di “interesse generale” e volto a garantire “la sicurezza della navigazione e dell’approdo”. Vi è una precisa valutazione legislativa del fatto che sia un servizio pubblico essenziale, finalizzato alla tutela di beni costituzionalmente tutelati: la sicurezza della persone in mare, quindi la garanzia del loro diritto alla vita e alla integrità fisica.

36. Deve pertanto concludersi che per lo sciopero degli addetti ai rimorchiatori il preavviso è dovuto in quanto tale sciopero si svolge “nell’ambito” di un servizio pubblico essenziale.

37. Si sostiene che, pur essendo il servizio di rimorchio un servizio pubblico essenziale, tuttavia il preavviso non sia dovuto se, come nel caso in esame, lo sciopero viene limitato alle operazioni commerciali e l’organizzazione che lo proclama garantisce alcune prestazioni indispensabili. La posizione non è conforme alla legge.

38. La formula usata dal legislatore nella L. n. 146 del 1990, art. 2, induce a ritenere che se lo sciopero si svolge “nell’ambito” di un servizio essenziale il preavviso è dovuto, anche se lo sciopero viene limitato a solo ad alcune delle attività che compongono il servizio essenziale, salvo che il servizio non sia articolato in parti nettamente distinte ed autonome sul piano strutturale e funzionale e la qualifica di servizio pubblico essenziale riguardi solo una di tali parti.

39. Deve però escludersi che si possa procedere ad una distinzione in parti autonome del servizio di rimorchio basata sul criterio della natura commerciale delle operazioni o sulla esclusione dallo sciopero di alcune prestazioni ritenute indispensabili da parte del sindacato che proclama lo sciopero.

40. Il carattere commerciale di un’operazione di rimorchio non è dirimente: non esclude che la stessa si svolga nell’ambito di un servizio pubblico essenziale. Il termine commerciale implica una vasta gamma di finalizzazioni dell’attività, come si desume dall’art. 2195 c.c.. Nel contesto specifico, il termine è stato probabilmente utilizzato per intendere attività che vengono svolte a scopo mercantile, con profitto imprenditoriale, ma ciò non sottrae l’attività di rimorchio alle finalità che, in base alla legge che disciplina la materia, ne fanno un servizio pubblico essenziale.

Quando il servizio pubblico essenziale è esercitato non da una pubblica amministrazione ma da un’impresa privata (dato che nella L. n. 146 è espressamente previsto), la finalizzazione al profitto dell’attività non modifica la natura del servizio.

41. Nè la sottrazione dello sciopero all’obbligo del preavviso può avvenire mediante l’esclusione di alcune attività ritenute indispensabili a giudizio dell’organizzazione che proclama lo sciopero. Questo compito, nell’ambito del servizio pubblico essenziale, è assegnato dalla legge alla contrattazione collettiva giudicata idonea dalla commissione di garanzia. Quindi ad un atto non unilaterale, ma consensuale e sottoposto al vaglio della autorità indipendente istituita dalla L. n. 146 del 1990.

42. La questione fu affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 276 del 1993, che dichiarò infondata la tesi, sostenuta anche in quella sede da alcune organizzazioni sindacali, secondo la quale il preavviso previsto dalla L. n. 146, art. 2, commi 1 e 5, non sarebbe dovuto quando i lavoratori, prima di attuare lo sciopero, abbiano adottato misure tali da escludere “a priori” ogni pregiudizio ai diritti degli utenti.

43. Questa tesi – spiegò la Corte costituzionale – “non regge di fronte alla lettera della legge. L’art. 1, comma 2, precisa che, per il raggiungimento dello scopo indicato dall’incipit del comma, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, dove la congiunzione e significa chiaramente che le une e le altre sono concorrenti, non alternative. Le prime consistono nelle misure, previste dall’art. 2, che le imprese devono predisporre (in conformità dei contratti collettivi e dei regolamenti di servizio concordati con le rappresentanze sindacali aziendali) e i lavoratori aderenti allo sciopero devono osservare, per assicurare agli utenti le prestazioni indispensabili; le seconde si riassumono essenzialmente nell’obbligo dei lavoratori, e per essi dei sindacati promotori dello sciopero, di dare un preavviso non inferiore a dieci giorni, indicando la durata dell’astensione, al fine di (in primo luogo, ma non esclusivamente) di consentire alle imprese la predisposizione delle dette misure”.

44. La Corte costituzionale enunciò l’autonomia dell’obbligo di preavviso rispetto al compito di predisporre le misure occorrenti per assicurare le prestazioni indispensabili, peraltro già sancita dai codici di autoregolamentazione sindacale, ed affermò: “tanto poco i lavoratori possono dispensarsi dal preavviso ritenendolo assorbito da altre misure da essi giudicate idonee a scongiurare ogni pregiudizio per gli utenti (con ciò sostituendo il proprio giudizio contingente a valutazioni legali tipiche e, comunque, trascurando le ulteriori funzioni affidate dalla legge al preavviso), che non è consentito disporne nemmeno alla contrattazione collettiva, se non nel senso di un allungamento del termine legale”.

45. Il sindacato controricorrente ripropone questa tesi sostenendo che il servizio di rimorchio sia scomponibile in base al tipo di prestazione e richiamando a tal fine l’esempio del servizio giustizia. Ma l’esempio, pur essendo ancorato ad un passaggio della L. n. 146 del 1990, in realtà, mostra perchè non deve confondersi il concetto di servizio pubblico essenziale con quello di prestazioni indispensabili. In effetti, la lett. a), del comma 2, art. 1, L. n. 146 del 1990, tra i servizi essenziali inserisce l’amministrazione della giustizia, limitatamente “ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonchè ai processi penali con imputati in stato di detenzione”. Questo, però, non significa che il servizio giustizia sia scomponibile e che sia servizio essenziale solo nella parte specificata dalla norma.

Significa che è essenziale nel suo complesso e che, in sede di prestazioni indispensabili, da garantire con le misure previste dall’art. 2, devono essere assicurati, quanto meno, tali tipi di provvedimenti e processi. E del resto, nessuna associazione sindacale del personale dell’amministrazione della giustizia o degli avvocati, ha mai ritenuto di dare il preavviso solo per astensioni limitate alle attività che la legge impone di garantire. Anzi, poichè queste attività devono “comunque” essere garantite, il preavviso le riguarda relativamente, mentre avrà pieno valore e funzione per le attività che con lo sciopero verranno bloccate e che non rientrano in quelle categorie di processi e provvedimenti. L’utente della giustizia ha poco interesse al preavviso in relazione ad un procedimento cautelare o al processo con detenuti che verranno trattati anche in costanza di sciopero, mentre ha interesse ben maggiore a sapere che, a causa dello sciopero, non si terrà un’udienza ordinaria.

46. Quindi, persino all’interno dei casi elencati dalla L. n. 146 del 1990, quando la specificazione riguarda non una parte autonoma sotto tutti i profili (strutturale, funzionale, eventualmente di dotazione del personale) del servizio, ma alcune attività, il servizio, ai fini del preavviso, rimane nel suo complesso un servizio pubblico essenziale e le organizzazioni che proclamano lo sciopero in tale ambito, hanno l’obbligo di dare il preavviso.

47. Del resto, nel sistema delineato da quella legge, l’obbligo di preavviso viene, anche sul piano cronologico, prima dell’obbligo di definire e garantire le prestazioni indispensabili. Infatti, come si è visto, il preavviso tra le sue finalità (esplicitate dal legislatore all’art. 2, comma 5) ha quella di consentire l’adozione delle misure a garanzia delle prestazioni indispensabili da parte dei soggetti competenti a tal fine. Questa finalizzazione lo rende un necessario antecedente dell’individuazione delle misure a garanzia delle prestazioni indispensabili.

48. Pertanto, contrasta con il sistema delineato dalla legge la tesi per cui sarebbe possibile sottrarsi al relativo obbligo previsto dalla legge indicendo uno sciopero con esclusione delle prestazioni giudicate unilateralmente indispensabili dal sindacato che proclama l’astensione.

49. In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto:

“il servizio di rimorchio nei porti, sebbene non espressamente citato nell’elenco (non tassativo) contenuto nella L. n. 146 del 1990, art. 1, comma 2, è un servizio pubblico essenziale, anche in base a quanto sancito dalla L. 30 giugno 2000, n. 186. Tale servizio non è frazionabile, ai fini della esenzione dall’obbligo di preavviso, mediante la limitazione dello sciopero alle operazioni commerciali e l’esclusione dall’astensione di alcune prestazioni considerate unilateralmente indispensabili dai sindacati che proclamano lo sciopero. Pertanto, lo sciopero, in tale ambito, deve essere effettuato nel rispetto dell’obbligo di dare il preavviso minimo previsto dalla L. n. 146 del 1990, art. 2, commi 1 e 5, salvo che non ricorrano le situazioni considerate dal settimo comma della medesima norma.

50. Alla luce di questo principio, la sentenza della Corte d’appello che ha annullato la delibera della Commissione di garanzia deve essere cassata.

51. La controversia può essere decisa nel merito, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. La domanda di annullamento della delibera della Commissione di garanzia deve essere rigettata, perchè il provvedimento della Commissione era legittimo, in quanto i sindacati che proclamarono lo sciopero erano tenuti ad osservare l’obbligo di dare il preavviso minimo previsto dalla L. n. 146 del 1990.

52. Sussistono giusti motivi (la controversia era in atto al 1 marzo 2006 e pertanto si applica la disciplina delle spese previgente alla L. 28 dicembre 2005, n. 263), costituiti dalla complessità della materia attestata anche dalla diversa soluzione cui pervennero i giudici di merito, per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li accoglie per quanto di ragione, cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

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