Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17082 del 11/07/2017

Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.11/07/2017),  n. 17082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16305/2013 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

D.M.L., R.L. (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

R.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell’avvocato D’ALESSANDRO VINICIO

E VINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIA GRANA giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2447/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

D.M.L. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Ministero della Salute chiedendo la condanna al risarcimento del danno per avere contratto a seguito di emotrasfusione nel (OMISSIS) l’epatite C. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando il convenuto al pagamento della somma di Euro 217.331,46, di cui Euro 80.000,00 per danno biologico, Euro 40.000 per danno morale e Euro 97.331,46 per lucro cessante. Avverso detta sentenza proposero appello principale il Ministero ed incidentale il D.M.. Con sentenza di data 7 maggio 2012 la Corte d’appello di Roma rigettò gli appelli.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che il Ministero, cui incombeva il relativo onere, non aveva provato l’avvenuta materiale percezione (pur nell’importo prefissato dalla legge) dell’indennizzo amministrativo in favore del D.M., nè la circostanza poteva essere verificata dalla CTU non essendo questa un mezzo di prova. Aggiunse, con riferimento all’appello incidentale, premesso che l’invalidità biologica totale, ipotizzabile solo in caso di morte o di riduzione dell’individuo ad uno stato puramente vegetativo, non era individuabile nel caso di specie, che la percentuale di invalidità base, in quanto correlata alla sola infezione da epatite C, era stata correttamente portata dal 30 al 50% per adeguarla all’ulteriore menomazione causata dall’insorto carcinoma, così risarcendo la progressiva ingravescenza della malattia, e che tale criterio era coerente a quanto osservato dal CTU il quale, contraddicendo l’apprezzato 100% di invalidità, aveva prospettato con il supplemento di indagine l’emendabilità della patologia con l’intervento di epato-resezione (peraltro già praticato), trattamento di elezione per tale tipo di tumore.

Ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Salute sulla base di un motivo e resiste con controricorso R.L. quale erede universale di D.M.L., che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo e ricorso incidentale sulla base di due motivi. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

muovendo dal ricorso principale, con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, artt. 1 e 2, art. 2043 c.c. e art. 167 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che, per ammissione dello stesso attore che nell’atto di citazione aveva riferito di avere proposto l’istanza per ottenere l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, con esito positivo (sicchè il procedimento per la concessione dell’indennizzo seguì il suo corso normale ed il D.M. potette percepire il beneficio), era pacifico in giudizio che il D.M. avesse percepito l’indennizzo, come dato atto dalla sentenza dello stesso Tribunale che rilevò che la derivazione della patologia dalla trasfusione era stata riconosciuta dalla Commissione medica ospedaliera, mentre sul quantum l’ammontare era stabilito dalla legge, e che l’allegazione di un fatto da parte di una delle parti, non contestato dalla controparte, è da considerare pacifico ed esonera la controparte dall’onere di provarlo.

Il motivo è inammissibile. Va premesso che l’eccezione di “compensatici lucri cum damno” è un’eccezione in senso lato, vale a dire non l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l’esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (Cass. n. 20111 del 2014).

Il giudice di appello ha ritenuto che, sulla base delle risultanze processuali, non fosse provata la corresponsione dell’indennizzo e, applicando la regola residuale dell’onere della prova, ha posto le conseguenze sfavorevoli della mancata prova in capo al debitore. Censura questi la decisione affermando che la circostanza della corresponsione era incontroversa in giudizio. Diversamente dal contenuto della rubrica, l’articolazione della censura è nel senso della violazione del c.d. principio di non contestazione.

Va rammentato che nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”), qualora non sia stato corrisposto o quantomeno sia determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l’astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l’esatto ammontare, nè il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il “lucrum”, il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento (Cass. 10 maggio 2016, n. 9434; 14 giugno 2013, n. 14932).

Il ricorrente, dopo avere trascritto il passo dell’atto di citazione nel quale si afferma che era stata presentata l’istanza di riconoscimento dell’indennizzo con giudizio positivo della competente commissione, ha aggiunto che per ammissione dello stesso attore il procedimento per la concessione dell’indennizzo aveva seguito il suo corso ed il D.M. aveva potuto percepire il beneficio. Ha però omesso non solo di trascrivere la deduzione relativa alla percezione del beneficio ma anche di indicare la sede processuale dove la stessa sarebbe rinvenibile. Quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (Cass. 9 agosto 2016, n. 16655). Non avendo il ricorrente assolto tale onere si deve concludere nel senso della carenza di autosufficienza del motivo.

Passando al ricorso incidentale, è stato in primo luogo proposto ricorso incidentale condizionato, con il quale è stata denunciata la violazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere il giudice di appello dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione di “compensatio lucri cum damno” in quanto proposta per la prima volta in appello. Con il primo motivo di ricorso incidentale si denuncia poi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente in via incidentale che il giudice di appello si è discostato dalle conclusioni della CTU senza fornire adeguate argomentazioni e che il giudice di primo grado, diversamente da quanto ritenuto da quello di secondo grado, aveva solo operato una valutazione in termini economici aumentata del 50% rispetto ai valori tabellari di una invalidità del 30%, che non corrispondeva ad una quantificazione pari al 50% di invalidità permanente. Aggiunge che proprio durante l’epatoresezione era stato diagnosticato l’epatocarcinoma. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2059, 2056 e 1226 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta la ricorrente che la valutazione del danno biologico era totalmente sganciata dalle reali circostanze del caso concreto.

All’inammissibilità del ricorso principale consegue la perdita di ogni efficacia da parte del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2. Il ricorso incidentale è tardivo in quanto, rispetto alla sentenza depositata in data 7 maggio 2012, risulta proposto in data 29 luglio 2013, mentre il termine per l’impugnazione scadeva il 24 giugno 2013.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (da ultimo Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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