Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17082 del 10/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17082 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 28548-2011 proposto da:
SOCIETA’ SUPERMERCATI COSMO ITALIA SRL IN
LIQUIDAZIONE 05874651002 (di seguito Supermercati Cosmo) in
persona della liquidatrice e legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 36 – fab.
13/2, presso lo studio dell’avvocato DE TILLA MAURIZIO, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
SOCIETA’ AEG IMMOBILIARE SRL in persona del Liquidatore e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CONCORDIA 12 – int. 6, presso lo studio dell’avvocato
IAFRATE AMLETO, che la rappresenta e difende, giusta procura alle
liti a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 10/07/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 2894/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 30.6.2011, depositata il 14/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA.

Ric. 2011 n. 28548 sez. M3 – ud. 05-06-2013
-2-

AMBROSIO.

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«1. Con sentenza in data 14.09.2011 la Corte di appello di Roma ha dichiarato
improcedibile l’appello proposto dalla s.r.l. Supermercati Cosmo nei confronti
della s.r.l. AEG Immmobiliare avverso la sentenza n.190/2010 del Tribunale di
Velletri, dichiarativa della risoluzione della locazione immobiliare inter partes; ha,

La Corte territoriale — dato atto della costituzione dell’appellata, che aveva
chiesto il rigetto dell’appello, perché improcedibile e infondato – ha motivato la
declaratoria di improcedibilità dell’appello, richiamando la decisione delle SS.UU.
n. 20604 del 2008 e osservando che l’appellante non aveva rispettato il termine di
dieci giorni, previsto dall’art. 435 co. 2 cod. proc. civ.: ciò in quanto il decreto
presidenziale emesso in data 04.10.2010, con fissazione dell’udienza di
comparizione delle parti per il 30.06.2011, era stato notificato il 18.10.2010, oltre il
termine suindicato, decorrente dalla data 06.10.2010 di presa visione in cancelleria
del suddetto decreto.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l.
Supermercati Cosmo ora in liquidazione formulando due motivi: a) violazione e
falsa applicazione degli artt. 435 cod. proc. civ., 3, 4 e 24 Cost, nonché omessa,
insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione in relazione ai nn. 3,4 e 5
dell’art. 360 cod. proc. civ.; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 435 co.2,
come modificato dall’art. 1 L. n.533 del 1973, art. 136 e ss. cod. proc. civ., nonché
motivazione superficiale, contraddittoria e illogica motivazione in relazione ai nn.
3,4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
La s.r.l. AEG Immobiliare ha resistito con controricorso.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.
376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere accolto il
primo motivo, assorbito il secondo.

Rel. dott. A

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quindi, compensato le spese del grado.

3.1. Il suddetto motivo di ricorso risulta manifestamente fondato sulla base del
principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui nel rito del lavoro
e, conseguentemente, nel c.d. rito locatizio, al quale 447 bis cod. proc. civ. estende
le sue norme in quanto applicabili, il termine di dieci giorni assegnato all’appellante
per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di
discussione (art. 435, comma 2, c.p.c.) non è perentorio e, pertanto, la sua

all’esame) all’appellato lo Jpatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni
prima dell’udienza di discussione della causa (art. 435, comma 3, c.p.c.), perché egli
possa apprestare le proprie difese (Cass. 14 luglio 2011, n. 15590; 15 ottobre 2010,
n. 21358). Invero — come evidenziato in specie nella sentenza n.21358/2010 —
l’art. 435 c.p.c., comma 2, alla stregua del quale “l’appellante, nei dieci giorni successivi al
deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all’appellato”, deve essere
letto ed interpretato in relazione al contenuto del successivo comma 3 dello stesso
articolo, alla stregua del quale “tra la data di notificnione all’appellato e quella
dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni”. Il che
evidenzia come lo stesso legislatore, nel porre il suddetto termine (ordinatorio) di
cui al comma 2, abbia disciplinato le conseguenze di una eventuale inosservanza di
tale termine, prevedendo, in buona sostanza, al comma 3, che la notifica effettuata
mantiene i suoi effetti, anche in caso di mancato rispetto del termine di cui al
comma precedente, allorchè tra la data di notificazione e quella dell’udienza
permanga un termine non inferiore a venticinque giorni. In altri termini appare
chiaro, dal complesso dei due commi della disposizione all’esame, che il legislatore
ha regolato normativamente le conseguenze della inosservanza del termine di cui
al comma 2, prevedendo in via generalizzata il permanere degli effetti della
compiuta notifica nell’ipotesi prevista dal comma 3, in tal modo superando – alla
stregua delle stesse previsioni codicistiche – la necessità di uno specifico
provvedimento autorizzatorio o di proroga da parte del giudice prima della
scadenza del stesso termine.

Rel. dot

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inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito (come nel caso

3.2. Non contrasta con quanto sopra il principio affermato dalle SS.UU. con
sentenza n. 20604 del 2008, richiamata nella decisione impugnata, posto che esso
si riferisce alle sole ipotesi idonee a comportare un effettivo allungamento del
processo, potenzialmente attribuibile a negligenza della parte attrice, di inesistenza,
giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto e, cioè, ad ipotesi
di contestuale violazione del termine dilatorio di cui al comma 2 dell’art. 435 cod.

successivo terzo comma dello stesso articolo; ne deriva l’inapplicabilità di detto
principio al caso in esame, in cui la notificazione del ricorso e del decreto
dell’udienza in appello è avvenuta nel rispetto del termine dilatorio di cui al
comma 3 del cit. art. 435 cod. proc. civ..
3.3. La non riferibilità della sentenza delle SS.UU. del 2008 all’ipotesi di ritardo
della notificazione nel rispetto tuttavia del termine posto a tutela di controparte
dell’art. 435 c.p.c., comma 3, si evince dalla circostanza che il richiamo operato
nella predetta sentenza all’art. 111 Cost., comma 2, nel testo novellato dalla L. 23
novembre 1999, n. 2, ed alla regola della “ragionevole durata” del processo, non si
attaglia in alcun modo a fattispecie come quella all’esame in cui pacificamente la
notifica, ancorchè in ritardo rispetto al termine di gg. 10 di cui al comma 2 della
norma, è avvenuta entro un termine tale, rispetto a quello dell’udienza di
comparizione fissata dal presidente, da garantire all’altra parte il necessario .0atium
deliberandi.
Peraltro la non pertinenza della decisione delle SS.UU., rispetto alla questione
di diritto in esame, risulta confermata anche dalla Corte costituzionale (ordinanza
n. 60 del 2010), che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 435 c.p.c., prospettata sulla base della suddetta
decisione, per evidente erroneità del presupposto interpretativo.
3.4. Merita aggiungere che, da ultimo, la Corte Costituzionale con ordinanza
n.253 del 2012 — nel dichiarare la manifesta infondatezza della q.l.c. dell’articolo
435 comma 2 cod. proc. civ. sollevata proprio dalla Corte di appello di Roma in

Rel. dott. A.

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proc. civ. e del termine a tutela del diritto di difesa del resistente fissato dal

riferimento all’art. 111 Cost. con riguardo all’interpretazione della norma, sopra
esposta e assunta a “diritto vivente” — ha evidenziato che la norma, nella
interpretazione censurata dal collegio rimettente, lungi dal violare la parità delle
parti, è finalizzata, invece, a realizzarla sul piano del reciproco diritto di azione e di
difesa. Con il risultato di tutelare, all’un tempo, l’interesse dell’appellante —
impedendo che la sola violazione del termine ordinatorio in questione determini

garantito un termine a comparire sufficiente ad apprestare le proprie difese. »
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio — vista la memoria del ricorrente – ha condiviso i motivi in fatto ed in
diritto esposti nella relazione.
In conclusione il ricorso va accolto; ciò comporta la cassazione della sentenza
impugnata e il rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le
spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Roma in diversa
composizione.
Roma 5 giugno 2013
IL PRESIDENTE
dott. Mario Finocchiaro

l’improcedibilità del gravame — e quello dell’appellato, cui resta comunque

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