Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17081 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. II, 16/06/2021, (ud. 07/01/2021, dep. 16/06/2021), n.17081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23992/2019 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via G. Da

Fiore, n. 73, presso lo studio dell’avv.to FRANCESCO GIAMPA’, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE CROTONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 117/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/01/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 24 gennaio 2019, respingeva il ricorso proposto da O.G., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. La Corte d’Appello riteneva non necessario procedere all’audizione del richiedente la protezione internazionale, non essendo state prospettate esigenze specifiche che potessero eventualmente comportare la necessità di una sua rinnovazione.

Il richiedente aveva riferito di essere espatriato perchè era stato aggredito da una delle sorellastre, dalla madre di quest’ultima e da cinque uomini che lo avevano picchiato e, successivamente, sempre le stesse persone, avevano esploso contro di lui dei colpi di arma da fuoco senza colpirlo. Le ragioni del contrasto derivavano dal disaccordo in ordine alla costruzione di un’abitazione che egli voleva intraprendere su di un terreno di proprietà del padre, essendo ingegnere laureatosi presso l’Università politecnica.

Secondo la Corte d’Appello le dichiarazioni del richiedente non erano credibili in quanto del tutto generiche e, in ogni caso, rappresentavano fatti non rilevanti. Sicchè doveva escludersi la sussistenza di concreti ed oggettivi elementi sulla cui base poter riconoscere all’appellante lo status di rifugiato politico. Lo stesso doveva dirsi quanto alla protezione sussidiaria con riferimento alle previsioni di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

La Corte d’Appello rigettava anche il motivo relativo al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Secondo la Corte d’Appello nonostante la situazione della Nigeria fosse caratterizzata da un alto livello di instabilità e di conflitti non vi era tuttavia un rischio così elevato per la vita l’incolumità delle persone e doveva escludersi l’esistenza di un conflitto armato in atto e comunque l’esistenza di un rischio così elevato da costituire una minaccia individuale per l’appellante.

Infine, la Corte d’Appello rigettava anche il motivo di impugnazione relativo alla mancata concessione della protezione umanitaria perchè non emergevano concreti indici di integrazione, non essendo sufficiente l’espletamento di attività lavorativa a tempo determinato, neanche al fine di una valutazione comparativa con la situazione cui sarebbe soggetto il richiedente in caso di rientro in patria. Neanche sotto il profilo oggettivo vi erano elementi sulla cui base poter ragionevolmente ritenere la sussistenza di una condizione di vulnerabilità tale da determinare in caso di rientro in Nigeria la significativa compressione dei suoi diritti fondamentali e inviolabili.

3. O.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di quattro motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, nonchè degli artt. 10-16 direttiva 2013/32, già direttiva 2005/85/CE, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 14 e 17. Verbale succinto e omessa audizione del ricorrente.

Il ricorrente, sentito dinanzi alla commissione territoriale di Crotone con l’ausilio di un interprete, ha visto verbalizzate incompiutamente le sue dichiarazioni. Il verbale invece deve essere completo in tutte le sue parti compresa anche quella relativa alla domanda sulle ragioni del timore in caso di rientro. Il ricorrente aveva svolto la predetta censura nel ricorso di primo grado e aveva avanzato una richiesta di audizione innanzi al Tribunale. Il giudice di primo grado non aveva accolto la richiesta istruttoria senza motivare alcunchè sul punto. Anche il collegio di secondo grado avrebbe omesso il necessario approfondimento istruttorio con una motivazione sostanzialmente di stile. A parere del ricorrente sarebbe stato invece necessario procedere a tale incombente anche in ottemperanza all’onere di cooperazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

1.2 Il motivo è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 – come interpretato da questa Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 7155 del 2017.

In proposito, infatti, è sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: Nel procedimento, in grado di appello, relativo a una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell’omessa audizione personale del richiedente, poichè l’obbligo di sentire le parti, desumibile dal rinvio operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 (testo previgente al D.Lgs. n. 150 del 2011), non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice di valutarne la specifica rilevanza, ben potendo il giudice del gravame respingere la domanda di protezione internazionale, che risulti manifestamente infondata, sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo di causa e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa (Sez. 1, Ord. n. 8931 del 2020).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,167,324,342 e 347 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c..

A parere del ricorrente la Corte d’Appello avrebbe pronunciato, in violazione dell’art. 112 c.p.c., oltre i limiti delle questioni devolute, in particolare, con riferimento alla credibilità del racconto rispetto al quale il giudice di primo grado aveva ritenuto di non avere elementi per ritenerlo non verosimile. Tale statuizione non era stata proposta alcuna forma di impugnazione neanche in via incidentale da parte dell’amministrazione convenuta con un atto puramente formale e violazione dell’art. 167 c.p.c..

Peraltro, anche volendo considerare legittima la rivalutazione della credibilità del racconto in ogni caso la valutazione operata dalla Corte d’Appello sarebbe erronea, in quanto il richiedente aveva fornito dichiarazioni sufficientemente dettagliate anche se mal verbalizzate e supportate documentalmente mediante il deposito dell’estratto del registro delle notizie di reato della polizia nigeriana.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,7,14 e 17.

La censura attiene ancora una volta alla credibilità e veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente e supportate anche da una prova documentale mai contestata. Sulla base di tali dichiarazioni emergerebbero tutti gli elementi per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). Sussisterebbe, infatti, il rischio di tortura e di trattamenti inumani a causa delle già subite aggressioni finalizzate all’eliminazione del richiedente con una mancata protezione da parte dell’autorità statali, non avendo la polizia fornito adeguata protezione ed essendo notoriamente la polizia nigeriana corrotta ed inefficiente come indicato da fonti internazionali. Inoltre, il richiedente ha portato all’attenzione del collegio d’appello la situazione di persecuzione in atto in Nigeria nei confronti di cristiani nonchè la situazione di violenza generalizzata sussistente in tutto il paese. Nonostante tale allegazione la Corte d’Appello ha ritenuto che nella zona di provenienza del richiedente, pur sussistendo una situazione di violenza, la stessa non sufficiente per accordare la protezione. La Corte d’Appello avrebbe fatto riferimento anche ad una zona regionale diversa da quella di provenienza effettiva.

Le fonti di riferimento del collegio non sarebbero aggiornate. Il ricorrente ne richiama altre più aggiornate da cui emergerebbe una situazione della Nigeria gravemente compromessa. Peraltro, anche sotto il profilo della violazione dell’art. 115 c.p.c., la situazione della Nigeria non è stata messa in discussione dall’amministrazione resistente. In ogni caso la Corte d’Appello avrebbe agito in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria.

3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili, anche a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Quanto alla censura di violazione dell’art. 112, deve richiamarsi il principio secondo cui: Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata ma da ritenersi tacitamente proposta per essere l’antecedente logico e giuridico di quelle espressamente dedotte (Sez. 3, Ord. n. 13964 del 2019).

Risulta del tutto evidente che la prospettazione dell’appellante presupponesse necessariamente la valutazione circa la credibilità del racconto non essendosi determinando alcun giudicato interno sul fatto, in mancanza di una statuizione minima, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia. L’appello anche se motivato solo con riguardo ad uno soltanto degli elementi della statuizione ha riaperto la cognizione sull’intera questione, espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Sez. 2, Ord. n. 10760 del 2019).

Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ord. n. 3340 del 2019).

In proposito deve richiamarsi anche il consolidato principio di diritto secondo cui: “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Sez. 1, Sent. n. 16056 del 2016).

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che la Corte d’Appello ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

La Corte d’Appello ha anche motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva della Nigeria, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

La Corte d’Appello, infatti, ha esaminato la situazione generale del paese di origine ed in particolare della regione di provenienza del ricorrente, precisando che, in base alle fonti, deve escludersi una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato. Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali della Nigeria, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019).

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 2 e 8 CEDU, artt. 2 e 10 Cost., nonchè degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c..

La censura attiene rigetto della domanda di protezione umanitaria nonostante la situazione di vulnerabilità del richiedente tale da mettere a repentaglio l’incolumità, anche a causa del rischio di vendetta privata non adeguatamente contrastato dall’autorità statale. Il ricorrente evidenzia la situazione della Nigeria non correttamente valutata da un punto di vista oggettivo dal collegio di appello da cui doveva ricavarsi il gravissimo pericolo per il richiedente in caso di rientro per la privazione dei diritti umani.

Inoltre, non sarebbero state correttamente valutate le emergenze documentali che davano atto dell’integrazione sociale mediante lo svolgimento di attività lavorativa e altra documentazione finalizzata a dimostrare l’avvenuto inserimento sociale con una relazione dello psicologo, una lettera di presentazione del richiedente redatta dalla comunità dei missionari della via, un attestato di primo livello e la documentazione scolastica del richiedente proveniente dal paese di origine. Tale documentazione non sarebbe stata in alcun modo presa in considerazione dalla Corte d’Appello, così incorrendo nella violazione dei principi di cui all’art. 112 c.p.c., nonchè di quelli di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.. Il dato lavorativo unitamente alla situazione del paese di origine e alla situazione personale del richiedente avrebbero dovuto comportare l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria.

4.1 Il quarto motivo è anch’esso inammissibile.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

La pronuncia impugnata, dunque, risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

Il racconto del ricorrente peraltro non è stato ritenuto credibile in relazione alle ragioni che hanno dato origine alla partenza e la situazione del paese non è stata ritenuta soggetta ad una violenza indiscriminata.

5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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