Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17081 del 12/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 12/08/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 12/08/2016), n.17081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3289/2011 proposto da:

L.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ERNESTO MONACI 13, presso l’avvocato VINCENZO MAZZELLA DI

BOSCO, rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE RAPOLLA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTARE L.F. (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Curatore avv. P.I., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA OMBRONE 14, presso l’avvocato GIUSEPPE CAPUTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI ROTONDANO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

contro

P.F., P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 408/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 30/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato V. MAZZELLA DI BOSCO, con

delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato G. ROTONDANO che ha

chiesto l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. – Con sentenza del 30 dicembre 2009 la Corte d’appello di Potenza ha respinto l’appello proposto da L.F. nei confronti del Fallimento L.F., nonchè di P.F. e P.G., Fallimento Krings Italia S.r.l., Trentin Ghiaia S.p.A., Edilciaglia S.r.l., USF Smogless S.p.A., G.D., Officine Maccaferri S.p.A., Centro Leasing S.p.A., Cooperativa Salix Srl, Banca Popolare del Materano S.p.A., Ime di Umberto Falcone & C. S.n.c. e I.T. contro la sentenza del Tribunale di Potenza che aveva rigettato l’opposizione, dal medesimo appellante proposta, al fallimento dichiarato il 16 luglio 2004.

Ha in breve ritenuto la Corte d’appello:

-) che sussistesse il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza;

-) che fosse stato osservato il termine previsto dalla L. Fall., art. 10.

p.2. – Per la cassazione della sentenza L.F. ha proposto ricorso affidato ad un motivo.

Il Fallimento L.F. ha resistito. P.F. e P.G. non hanno spiegato attività in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.3. – Il ricorso contiene un solo motivo svolto sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, con particolare riguardo all’articolo 10 della legge fallimentare e all’art. 2697 c.c.”.

p.4. – Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata è stata pubblicata il 30 dicembre 2009.

Il ricorso per cassazione è stato passato alla notifica il 21 gennaio 2011 come emerge dall’attestazione dell’ufficiale giudiziario.

Orbene, in tema di sospensione dei termini feriali, poichè le cause civili in materia di opposizione alla dichiarazione di fallimento sono suscettibili di trattazione anche durante il periodo feriale, la sospensione resta inoperante anche riguardo al termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado d’appello, in quanto non è consentito distinguere tra le varie fasi e i vari gradi del giudizio (Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2006, n. 2636; Cass. 4 settembre 2004, n. 17886).

La sospensione – occorre per completezza aggiungere è inapplicabile anche al termine annuale per l’impugnazione della sentenza ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (Cass. 16 settembre 2009, n. 19978).

Nel caso in esame detto termine, indubbiamente perentorio, non è stato osservato, giacchè, come si è visto, la sentenza è stata pronunciata il 30 dicembre 2009 ed il ricorso per cassazione è stato passato alla notifica il 21 gennaio 2011.

Di qui l’inammissibilità del ricorso.

p.5. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre Iva e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2016

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