Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17081 del 11/07/2017

Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.11/07/2017),  n. 17081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9726/2013 proposto da:

M.G., (OMISSIS), elettivamente presso lo studio

dell’avvocato POMPEO DEMITRI, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 100/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 30/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

M.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce il Ministero della Salute chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 230.690,00 oltre interessi a titolo risarcitorio per il danno subito per avere contratto il virus dell’epatite HCV in conseguenze delle trasfusioni di sangue cui si era sottoposta per essere affetta da thalassemia maior. Il Tribunale adito rigettò la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione. Avverso detta sentenza propose appello la M.. Con sentenza di data 30 gennaio 2013 la Corte d’appello di Lecce rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, sulla base della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 583 del 2008, che la prescrizione quinquennale (dovendosi escludere l’esistenza di fattispecie di reato) decorreva dal giorno in cui il danneggiato aveva avuto consapevolezza della riconducibilità del suo stato morboso alla trasfusione subita e che tale momento andava identificato in quello della proposizione della domanda amministrativa. Aggiunse che pertanto alla data di proposizione della domanda (1 dicembre 1992) il diritto era prescritto.

Ha proposto ricorso per cassazione M.G. sulla base di quattro motivi. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la prescrizione aveva carattere decennale essendo la responsabilità del Ministero legata al reato di lesioni colpose ed al reato di epidemia.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la prescrizione aveva carattere decennale essendo la responsabilità del Ministero di natura contrattuale, ovvero da contatto sociale.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la prescrizione decorreva dal giorno in cui la Commissione medica ospedaliera aveva effettuato il riconoscimento della patologia.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente, con riferimento alla disposta condanna alle spese processuali, che l’interesse del privato alla controversia in pendenza della procedura di transazione costituiva grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali.

La parte ha ritualmente rinunciato al ricorso prima dell’adunanza camerale. Ne segue l’estinzione del processo.

Nulla per le spese in mancanza della partecipazione della parte intimata al giudizio.

Deve darsi atto della non sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara l’estinzione del processo. Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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