Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17081 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. un., 08/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 08/08/2011), n.17081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24225/2010 proposto da:

FALPEC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11,

presso lo studio dell’avvocato MARTELLA DARIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SORRENTINO Ugo, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POSITANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato

PLACIDI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato LENTINI

Lorenzo, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 09/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

uditi gli avvocati Ugo SORRENTINO, Alessandra BELLETTI per delega

dell’avvocato Lorenzo Lentini;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che avendo eseguito la costruzione di un campo sportivo nel Comune di Positano, la spa FALPEC ha richiesto contro quest’ultimo decreto ingiuntivo per il saldo dei lavori relativi al terzo lotto dell’opera;

che il Presidente del Tribunale di Salerno ha provveduto in conformità ed il Comune di Positano ha proposto opposizione, eccependo, per quanto ancora interessa in questa sede, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla richiesta di revisione prezzi e l’inesistenza del suo obbligo di pagare i lavori non previsti dal contratto;

che il Tribunale ha però accolto la domanda della FALPEC ed il Comune di Positano si è gravato alla Corte di appello, che con la sentenza in epigrafe richiamata ha declinato la giurisdizione sulla richiesta di revisione prezzi (perchè mai riconosciuta dal Consiglio comunale, ma soltanto dalla Giunta) e rigettato la domanda di pagamento dei lavori extracontrattuali perchè la loro semplice menzione nel certificato di collaudo non era sufficiente a determinare la nascita del diritto al compenso, per la sussistenza del quale occorreva invece, oltre alla capienza dello stanziamento deliberato, anche la definitiva approvazione della stazione appaltante che, nel caso di specie, non era però intervenuta;

che la spa FALPEC ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione della L. n. 1 del 1978, L. n. 741 del 1978 e L. n. 241 del 1990, nonchè la insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la spettanza della revisione prezzi era stata riconosciuta con Delib. Giuntale n. 449 del 1994 che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, integrava un titolo idoneo perchè “sia ai fini della loro validità che per l’affidamento dei terzi, le deliberazioni adottate dalla Giunta” costituivano, in ogni caso, una legittima “espressione della volontà dell’Ente di appartenenza”;

che con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la falsa applicazione della L. n. 241 del 1990 e L. n. 267 del 2000, nonchè la contraddittorietà ed illogicità della motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto nella fattispecie in esame sussistevano tutti i presupposti per il pagamento delle opere aggiuntive, trattandosi di lavori rientranti nel quinto d’obbligo, formalmente ordinati dalla D.L., successivamente contabilizzati nel certificato di collaudo ed, infine, approvati con la suindicata Delib. n. 449 del 1994, che la Giunta comunale era abilitata ad adottare ai sensi dello Statuto e della L. n. 267 del 2000;

che il Comune di Positano ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito la infondatezza e, prima ancora, la inammissibilità del ricorso perchè privo della esposizione dei fatti e basato su censure generiche; che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresì, che il ricorso consente, comunque, di comprendere le ragioni in fatto e in diritto alla base dei motivi, osserva il Collegio che il primo motivo non può essere accolto, avendo questa Corte ripetutamente affermato che nel sistema normativo di cui alla L. n. 142 del 1990, applicabile ratione temporis, il riconoscimento della revisione prezzi poteva venire soltanto dal Consiglio comunale (C. Cass. nn 6993 del 2005, 4463 del 2009, 16285 del 2010 e 6016 del 2011); che, non ravvisandosi alcun motivo per discostarsi dal predetto indirizzo, che il Collegio condivide e ribadisce, rimane unicamente da aggiungere, quanto al secondo motivo, che quella secondo la quale i lavori aggiuntivi sarebbero stati ordinati dal direttore dei lavori nei limiti del quinto d’obbligo costituisce una circostanza non risultante dalla sentenza impugnata, che nel decidere nei sensi sopra ricordati è partita chiaramente dal presupposto che si trattasse di aggiunte o varianti non preventivamente autorizzate;

che, in considerazione di ciò, la ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente specificare in quali termini ed atti l’aveva già dedotta nelle precedenti fasi di merito;

che la FALPEC non ha invece adempiuto a tale onere nè ha riprodotto nel ricorso il passo dello statuto comunale che, a suo dire, legittimava la Giunta ad approvare i lavori extracontrattuali, per cui, ferma restando la inapplicabilità della L. n. 267 del 2000, entrata in vigore in epoca successiva a quella di cui è causa, pure il secondo motivo del ricorso deve essere rigettato, con condanna della interessata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna la FALPEC al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

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