Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17080 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 21/07/2010), n.17080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RUSSO DI CASANDRINO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VI AENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato PETRACCA NICOLA DOMENICO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIACCI BRUNO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C., I.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4011/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/07/2005 r.g.n. 2852/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per dichiarazione di

inammissibilità o rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 26 maggio 1997 i signori P.C. e I.G. esponevano:

di essere assunti dalla società Russo di Casandrino s.p.a., rispettivamente, il 6 febbraio 1969, ed il primo marzo 1982, di essere inquadrati nel terzo livello del contratto collettivo lavoratori dipendenti aziende settore conciario, svolgendo compiti di rasatura di pelle ovina e caprina sino al dicembre 1985, ed esclusivamente di pelle bovina dal gennaio 1986, mediante l’uso di un apposito macchinario alla cui manutenzione provvedevano costantemente.

Premesso tutto questo, sostenevano che l’attività espletata andava correttamente ricondotta invece all’ambito del quarto livello retributivo di cui alla contrattazione di settore, nel quale venivano ricompresi i rasatori di pelli bovine con esperienza pluriennale dotati di ampia autonomia ed abilitati ad interventi di regolazione e manutenzione dell’impianto.

Chiedevano perciò accertarsi il riconoscimento del loro diritto alla qualifica superiore, con condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive spettanti.

Instauratosi il contraddittorio, la società convenuta eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale dei crediti, e, nel merito, resisteva al ricorso deducendone l’infondatezza e chiedendo fosse respinto.

Veniva espletata attività istruttoria mediante l’interrogatorio delle parti, l’escussione di numerosi testimoni, e l’acquisizione della documentazione prodotta.

Al termine del giudizio di primo grado il Tribunale accoglieva parzialmente le domande, dichiarando il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel quarto livello con decorrenza 22 febbraio 1995 e condannando la società al pagamento delle differenze retributive maturate a far tempo dal 22 novembre 1994 nonchè alla rifusione delle spese di lite.

Questa decisione veniva confermata, in sede di impugnazione, dalla Corte d’Appello di Napoli, che, con sentenza n. 4011/04, depositata in cancelleria 19 luglio 2005 e che non risulta notificata, rigettava l’impugnazione della società Russo di Casandrino e la condannava alle spese del grado.

Avverso di essa la società ha proposto ricorso per Cassazione, con due motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 18 luglio 2006.

Gli intimati signori P.C. e I.G. non hanno presentato difese in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo di impugnazione la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 339, 112, 116, 209, 245 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè dell’art. 5 del CCNL per gli addetti all’industria conciaria, ed, infine, l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Lamenta, innanzi tutto, che la Corte d’Appello si sia limitata a rigettare il ricorso della società, senza affrontare il merito del giudizio, e senza fornire alcuna esplicazione dei propri convincimenti.

Critica l’interpretazione delle prove da parte della Corte d’Appello, che non aveva tenuto conto delle argomentazioni dell’appellante e sostiene, in particolare, che i ricorrenti erano addetti alla rasatura di pelli di animali di piccola taglia, e non di quelle, più pesanti, di bovino.

2. Nel secondo motivo si denunzia nuovamente la violazione di alcune delle disposizioni normative già oggetto del primo motivo (art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.) e della disposizione contrattuale collettiva oggetto anche del primo motivo, nonchè, ancora una volta, l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

In particolare, secondo la società ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe fornito alcun elemento concreto che indicasse in che cosa consistesse l’autonomia dei lavoratori tale da giustificare il loro inquadramento nel quarto livello del contratto collettivo. La stessa sentenza avrebbe individuato un ulteriore elemento a favore degli dipendenti nel fatto che questi ultimi avrebbero provveduto alla manutenzione ordinaria e soltanto quella straordinaria sarebbe stata affidata a squadre di manutenzione esterne.

Secondo la ricorrente, anche questo elemento sarebbe privo di riscontro e soltanto interventi manutentivi di notevole rilievo avrebbero giustificato l’inquadramento superiore. Analoghe considerazioni valevano per quel che concerneva la regolazione della macchina al fine di ottenere lo spessore desiderato per la rasatura delle pelli; anche su questo punto la sentenza non aveva indicato fossero stati gli elementi su cui si era fondato il convincimento del giudice.

3. Il ricorso è infondato in quanto i due motivi in cui esso si articola, da esaminarsi congiuntamente per essere tra loro strettamente connessi, risultano privi di fondamento.

Al riguardo va evidenziato a sostegno di quanto in precedenza esposto che la giurisprudenza di legittimità ha più volte statuito che “il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. ex plurimis da ultimo; Cass. 23 dicembre 2009 n. 27162). Nella specie la sentenza impugnata ha, contrariamente a quanto si assume in ricorso, riconosciuto il diritto del P. e di I. sulla base di un accurato accertamento delle mansioni di fatto esercitate dei lavoratori; mansioni che sulla base della contrattazione collettive sono state ritenute – con esaustiva e corretta argomentazione – dalla impugnata sentenza inquadrabili nel livello già riconosciuto dal primo giudice e nei termini dallo stesso indicati.

Le varie censure proposte dalla società ricorrente, si risolvono infatti, in realtà, in richieste di un nuovo esame di questioni di merito, relative, in particolare, alla valutazione, ai fini dell’inquadramento, dell’attività svolta dai due ricorrenti, che invece non sono suscettibili di riesame in questa fase di legittimità.

Nè è esatto che la sentenza non abbia motivato, o comunque sia affetta da vizi di motivazione.

Al contrario, la Corte d’Appello di Napoli ha spiegato in dettaglio, in maniera precisa, puntuale e convincente, quale fosse l’interpretazione delle norme contrattuali collettive relative al diverso inquadramento nel terzo oppure nel quarto livello retributivo, e, soprattutto, alle pagg. 5-8, quali fossero, secondo le prove acquisite, le mansioni svolte in concreto dai due lavoratori, e perchè esse comportassero appunto il diritto all’inquadramento nel quarto livello retributivo, e non nel terzo.

Nè, infine, il giudice è tenuto ad indicare sempre necessariamente – anche quando è superfluo – quali siano state le prove cui aveva fatto riferimento.

4. Il ricorso pertanto è infondato, e deve essere rigettato.

Dato che gli intimati non hanno presentato difese in questa fase, la Corte non deve provvedere su spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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