Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17080 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. II, 16/06/2021, (ud. 07/01/2021, dep. 16/06/2021), n.17080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25441/2019 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI OTTAVI

9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO LOSCERBO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

REGGIO CALABRIA;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il

22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/01/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Catanzaro con decreto pubblicato il 22 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da Z.M., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il richiedente aveva raccontato di essere espatriato per guadagnare denaro ed aiutare la sua famiglia che versava in condizione di difficoltà economica e voleva trasferirsi in un luogo più sicuro del Pakistan. Il loro villaggio, infatti, si trovava al confine tra India e Pakistan dove la situazione non era tranquilla. In caso di rientro in Pakistan il ricorrente aveva dichiarato che non gli sarebbe accaduto nulla di male, salvo il problema della povertà. Successivamente dinanzi al Tribunale, invece, aveva dichiarato che era in corso una grave guerra e che l’esercito aveva attaccato anche il suo villaggio.

Il Tribunale reputava generica e non credibile la narrazione effettuata dal richiedente. Peraltro, dal medesimo racconto emergeva una motivazione puramente economica alla base dell’espatrio. Di conseguenza il collegio giudicante rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che dal racconto sulle circostanze che avevano indotto il ricorrente a lasciare il paese non emergevano elementi tali da determinare uno stato di persecuzione idoneo al riconoscimento dello status di rifugiato.

Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), c), per la non verosimiglianza del racconto sui motivi dell’espatrio oltre che per la loro irrilevanza. Il richiedente non aveva allegato che, in caso di rimpatrio, poteva rischiare la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di generale e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato e, sulla base delle fonti internazionali il Pakistan non poteva ritenersi un paese soggetto ad una violenza generalizzata.

Infine, quanto alla richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari il Tribunale evidenziava che non erano stati allegati fatti rilevanti ai fini della valutazione sulla vulnerabilità presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria. Anche la documentazione relativa alla condizione lavorativa non era elemento sufficiente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria non potendosi ravvisare comunque una sproporzione tra il contesto di vita attuale quello eventuale in caso di rimpatrio. Peraltro, la condizione di lavoro non era stabile, non vi era una condizione abitativa autonoma nè un’adeguata conoscenza della lingua italiana nè alcun legame sociale o amicale o familiare.

3. Z.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, con contestuale vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e l’omessa attivazione dei doveri informativi ufficiosi. Il ricorrente aveva soddisfatto tutti i requisiti per fornire all’autorità amministrativa prima, e a quella giudiziaria dopo, ogni elemento utile a fornire adeguato riscontro racconto. E, dunque, le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere ritenute pienamente valide e, in ogni caso, riscontrate con l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 11 e 17.

La censura attiene alla ritenuta non attendibilità del dichiarante e alla conseguente ritenuta non concedibilità della protezione sussidiaria o del riconoscimento dello status di rifugiato.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente alla mancata indicazione del riferimento di legge.

Nel provvedimento impugnato non vi sarebbe alcun riferimento tale da rendere comprensibile la legislazione richiamata circa la mancanza di credibilità che impedisce il riconoscimento dello status di rifugiato così come anche della produzione sussidiaria. Ciò determinerebbe una mancanza di motivazione con conseguente nullità del provvedimento impugnato.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8 e 14.

A parere del ricorrente egli avrebbe sufficientemente dato prova dell’esistenza di una persecuzione subita dal richiedente, quantomeno in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), avendo egli subito un trattamento inumano e degradante che si potrebbe ripetere in caso di rientro, anche a causa dell’incapacità dell’autorità dello stato di fornire adeguata tutela ai propri cittadini.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: omessa insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente alla domanda di protezione umanitaria.

La censura attiene alla rigetto della domanda di protezione umanitaria per la non credibilità del racconto del richiedente che non è un presupposto necessario per la concessione della suddetta protezione, sussistendo invece la condizione di pericolo attuale e di minaccia personale di grave danno nel caso di rientro nel paese di origine.

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: omessa insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

A parere del ricorrente la motivazione del rigetto del permesso di soggiorno per motivi umanitari sarebbe del tutto generica mentre nella specie si poteva riconoscere il permesso di soggiorno per tutelare lo straniero in presenza di attività lavorativa e per l’effettiva integrazione sociale e linguistica. In tal senso il ricorrente cita anche la legge regionale della Emilia-Romagna numero 14 del 2014. Sussisterebbero, dunque, le condizioni oggettive e soggettive per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

6.1 I sei motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ord. n. 3340 del 2019).

Il Tribunale di Catanzaro ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento sugli elementi ritenuti più attendibili e non era tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557).

Inoltre, Il Tribunale di Catanzaro ha fatto esplicito riferimento a fonti qualificate dalle quali ha tratto la convinzione che il Pakistan non sia una zona rientrante tra quelle di cui al D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito e anche non idonea, quanto ai restanti fatti rappresentati (Cass. n. 14283/2019).

Deve ribadirsi che, in tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui alla norma citata, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile (Cass. n. 14283/2019).

Inoltre, con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), deve evidenziarsi che il racconto del richiedente non è stato ritenuto credibile e che, in tal caso, non si impone l’esercizio dei poteri officiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, anche in questo caso il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso, con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono, l’esistenza di una situazione di integrazione da cui derivare una sua particolare vulnerabilità in caso di rientro forzoso. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta, in modo peraltro del tutto generico, una diversa interpretazione delle risultanze di causa. Il racconto del ricorrente, peraltro, non è stato ritenuto credibile in relazione alle ragioni che hanno dato origine alla partenza e la situazione del paese non è stata ritenuta soggetta ad una violenza indiscriminata.

La pronuncia impugnata, dunque, risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

7. In conclusione il ricorso è inammissibile.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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