Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17080 del 10/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17080 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 25137-2011 proposto da:
GARGANI ANDREA GRGNDR74H10F205R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SALLUSTIO BANDINI 7, presso lo
studio dell’avvocato CICCOPIEDI SALVATORE, che lo rappresenta
e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
WIND JET SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 5797/2011 del TRIBUNALE di ROMA del
26.2.2011, depositata il 21/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBRO SI O ;

Data pubblicazione: 10/07/2013

udito per il ricorrente l’Avvocato Maria Gloria Di Loreto (per delega
avv. Salvatore Ciccopiedi) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

FRESA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 25137 sez. M3 – ud. 05-06-2013
-2-

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«1. Con sentenza n. 5797 del 2011 il Tribunale di Roma ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto da Andrea Gargani avverso la sentenza del
Giudice di pace di Roma n. 6063 del 2007 di rigetto della domanda dell’appellante
nei confronti della Wind Jet s.p.a. di risarcimento dei danni per i disagi subiti a

Il Tribunale — premesso che il Giudice di pace, pur dichiarando di decidere
secondo equità, aveva deciso secondo diritto — ha, da un lato, escluso che
ricorresse la fattispecie di cui all’art. 1342 cod. civ. («non potendo ritenersi che il
contratto sia di massa soltanto perché il ruolo economico imprenditoriale della compagnia
aeroportuale è — usualmente — prevalente rispetto a quella del trasportato e non essendo stato
chiarito per quale motivo l’acquisto del titolo di viaggio on lime abbia posto l’appellante in
condizione di soggezione») e, dall’altro, ha ritenuto inammissibile l’appello in quanto la
pronuncia era stata resa secondo equità e non era concernente profili sottratti a
tale tipo di giudizio.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione Andrea Gargani
formulando due motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.
376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare manifestamente fondato nei
termini che si preciseranno di seguito.
4. Con i motivi di ricorso si denuncia: a) contraddittorietà della motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 1342 cod.
civ. come richiamato dall’art. 113 co. 2 cod. proc. civ.; b) violazione o falsa
applicazione dell’art. 339 cod. proc. civ. e 113 co.2 cod. proc. civ..
4.1. I due motivi, strettamente connessi, denunciano il duplice vizio
motivazionale e di violazione della legge, segnatamente evidenziando: le
incongruenze della decisione impugnata nei punti ove ora nega e ora afferma che

Rel. dott.

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seguito di un viaggio aereo.

la sentenza di primo grado è stata resa secondo equità; l’inesattezza del criterio
adottato per escludere l’inquadramento della fattispecie nei contratti di massa; la
rilevanza della natura del contratto per l’individuazione del mezzo di
impugnazione, piuttosto che del criterio di decisione; l’ammissibilità dell’appello,
anche nell’ipotesi in cui si fosse trattato di controversia da decidere secondo la
regola di equità, in quanto la sentenza del giudice di pace emessa in data

e dei principi regolatori della materia.
5. Va premesso che il criterio, indicato dalle Sezioni Unite (sentenza 16 giugno
2006, n. 13917) per l’individuazione del mezzo di impugnazione avverso le
sentenze del Giudice di pace, in funzione della domanda — con riguardo, cioè, al
suo valore ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ. e all’eventuale rapporto
contrattuale dedotto (“contratto di massa” o meno), e non già con riguardo al
contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o
di diritto) — è stato dettato con riferimento al regime antecedente al d. Lgs. n. 40
del 2006. Nell’occasione le SS.UU. precisarono anche che il principio
dell’apparenza opera nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia
espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull’essere la stessa
fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ..
Orbene — tenuto conto che, nella specie, la sentenza del Giudice di pace è
successiva all’entrata in vigore del d. Lgs. n.40/2006, che ha reso appellabili per i
motivi di cui al comma 3 dell’art. 339 cod. proc. civ. le sentenze emesse secondo
equità ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ. — la questione si pone limitatamente ai
contenuti dell’appello, al fine cioè di verificare se fosse ammissibile l’appello
ordinario ovvero quello a contenuto limitato.
5.1. Ciò posto e precisato, altresì, che, per quanto emerge dalla decisione
impugnata il Giudice di pace non si pronunciò espressamente sul valore della
causa e sul punto se tale contratto costituisse o meno un contratto concluso a
norma dell’art. 1342 cod. civ. (essendosi limitato ad affermare che la decisione era

Rel. dot

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28.11.2006/19.02.2007 era stata impugnata per violazione delle norme comunitarie

stata resa secondo equità), sicuramente errato è l’approdo del Tribunale, laddove
ritiene l’appello inammissibile per il fatto che «la pronuncia impugnata è stata resa
secondo equità e non concerne profili sottratti a siffatto tipo di giudkio»; e ciò perché
quand’anche entrambe le asserzioni fossero esatte (e, per la verità sul punto che la
decisione di primo grado sia stata resa secondo equità lo stesso Tribunale fornisce
risposte contraddittorie, mentre l’altra asserzione non appare corretta per quanto

dovendo, piuttosto, riguardarsi ai contenuti delle censure, per verificare se esse
erano ammissibili o meno ai sensi del comma 3 dell’art. 339 cod. proc. civ..
5.2. Riprendendo un accenno appena fatto, è il caso di aggiungere che le
censure di parte ricorrente appaiono fondate anche laddove predicano
l’ammissibilità dell’appello ordinario in relazione alla natura del rapporto dedotto a
fondamento della domanda.
E’ stato, infatti, affermato da questa Corte che l’acquisto di un biglietto aereo
presso una agenzia di viaggi comporta la conclusione di un contratto di trasporto
con le modalità dell’art. 1342 cod. civ., in quanto le condizioni di contratto sono
definite dalla compagnia aerea per regolamentare la serie indefinita di rapporti con
tutti coloro che acquistino il biglietto, già predisposto su di un modulo standard e
che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto. Le
relative controversie, ove rientranti nella competenza del giudice di pace, restano
pertanto sottratte al potere di quest’ultimo di decidere secondo equità, anche se
aventi valore non eccedente millecento euro, ai sensi dell’art. 113, secondo
comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal decreto-legge 8 febbraio 2003, n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63. (Cass. 11 maggio
2010, n.11361).
Merita puntualizzare che la circostanza, su cui si appunta la decisione
impugnata — e cioè l’essere stato il biglietto aereo acquistato on line — lungi dal
contrastarla, convalida la natura “di massa” del contratto di trasporto dedotto in
giudizio, siccome afferente a servizio su larga scala, da regolamentare, in modo

Rel. dott.

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si dirà di seguito), non per questo l’appello poteva essere dichiarato inammissibile,

uniforme: colui che stipula on line non ha, in genere, alcuna possibilità di instaurare
una trattativa specifica, finalizzata alla modifica di una o più delle condizioni
generali di contratto, potendo, al contrario, soltanto scegliere di accettarle o
rifiutarle.
D’altra parte costituisce ius recepturn che la regola di decisione secondo diritto,
da parte del giudice di pace, ai sensi dell’art.113, secondo comma, cod. proc. civ.

secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ. è dettata — non per le ragioni che
nello stesso art. 1342 (e in quello che lo precede, cui rinvia) presiedono alle
particolari forme di tutela ivi predisposte e riconosciute — bensì per le particolari
modalità di conclusione e per la idoneità a disciplinare, in modo uniforme, una
pluralità di rapporti (Cass. 11361 del 2010 cit. in motivazione; v. anche Cass. 21
ottobre 2009, n.22382; Cass. 21 gennaio 2009 n. 1548).
Le critiche del ricorrente colgono, dunque, nel segno, anche laddove
evidenziano l’inconcludenza del rilievo svolto dal Tribunale circa il motivo che
avrebbe posto l’appellante in condizione di soggezione rispetto alla compagnia
aerea.»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
In conclusione il ricorso va accolto; ciò comporta la cassazione della sentenza
impugnata e il rinvio al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le
spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Roma in persona di altro
magistrato.
Roma 5 giugno 2013

per le controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi

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