Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17080 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. un., 08/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 08/08/2011), n.17080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di sezione –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25751/2010 proposto da:

C.A., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO ROMANO 33, presso lo

studio dell’avvocato DE ANGELIS RAFFAELLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato DE SANTIS F. Italico, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE FROSINONE, in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO

TACCHINI 7, presso lo studio dell’avvocato SILIPO FILOMENA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARZI Domenico, per delega in

calce alla copia notificata del ricorso;

– controricorrente –

e contro

L.C. + ALTRI 604 (c.d. graduatoria precari), F.

L. + ALTRI 143 (c.d. graduatoria precari L.S.U.) cui non risulta

notificato il ricorso;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

38/2009 del TRIBUNALE di FROSINONE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Massimo FEDELI, il quale chiede che la Corte di cassazione, a sezioni

unite, dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo con le

pronunce di legge.

Fatto

MOTIVI

Premesso che:

– C.A. e altri, premesso di essere stati dipendenti della ASL di Frosinone nel profilo di ausiliario socio sanitario del CCNL del comparto sanità a seguito della stipula di contratti a tempo determinato; di essere disoccupati iscritti nelle liste del collocamento; di avere I diritto alla partecipazione alla procedura di stabilizzazione del personale c.d. precario di cui alla L. n. 296 del 2006; adivano il Tribunale di Frosinone, con ricorsi ex art. 414 c.p.c. e art. 700 c.p.c., nei confronti di detta ASL, nonchè, ricorrendo alla notifica a mezzo pubblici proclami, di L. C. ed altri 604 (della c.d. graduatoria precari) e F. L. e altri 143 (della c.d. graduatoria precari LSU), esponendo vicende relative alle modalità di recepimento e attuazione da parte della suindicata ASL delle disposizioni di legge e delle direttive regionali in materia di stabilizzazione dei precari e lamentando che l’Azienda, dopo avere avviato la procedura per l’assunzione a termine finalizzata alla stabilizzazione di 128 ausiliari, mediante richieste di avviamento per il tramite dei competenti Centri per l’impiego, aveva poi revocato tali richieste e proceduto di nuovo ad un ulteriore proroga dei contratti a termine del personale in servizio, in contrasto con un accordo sindacale e con la normativa regionale;

– gli stessi ricorrenti chiedevano che venisse dichiarata l’illegittimità di tale revoca e del ricorso alle graduatorie dei precari per la stipula e proroga dei contratti invece che ad assunzioni mediante avviamento al lavoro tramite i competenti Centri per l’impiego e chiedevano altresì che fosse dichiarata la nullità o illegittimità di varie altre deliberazioni della ASL (del 18.6.2008 di proroga di 60 contratti a termine per il profilo di ausiliario attingendo per il 50% alla graduatoria dei c.d. precari LSU; del 28.7.2008 di approvazione del bando di selezione interna per la stabilizzazione di 9 ausiliari specializzati, nella parte in cui, ai fini della maturazione di 36 mesi di anzianità, considera anche il servizio svolto in forza di contratti sottoscritti dopo il 29.9.2006 e fino all’1.1.2008; del 30.10.2008 di presa d’atto del protocollo di intesa del 7.5.2007 e delle graduatorie del personale relativamente al profilo di specializzato LSU, nonchè relative alla nuova assunzione di personale del profilo di ausiliario dal 29.10.2008 al 31.10.2008 e ad ulteriori assunzioni a termine nei confronti dei medesimi soggetti in servizio – 129 ausiliari – per 45 giorni dall’1.11.2008 al 15.12.2008; del 12.12.2008 relativa alla proroga dei contratti in essere per un ulteriore semestre);

– il Tribunale non concedeva il richiesto provvedimento di urgenza, così come un ulteriore analogo provvedimento di cui a successivo ricorso, ritenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in base all’assunto che si verteva in materia di “macro organizzazione”, cioè relativa alle linee fondamentali organizzazione degli uffici.

Considerato che:

– i ricorrenti nel giudizio di merito proponevano quindi ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo l’appartenenza della controversia non al giudice amministrativo ma al giudice ordinario;

– si è costituita la sola ASL di Frosinone, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo;

– non si sono costituiti invece i lavoratori convenuti nel giudizio di merito (e in tale sede rimasti contumaci), nei cui confronti, peraltro, non è stato notificato il ricorso per regolamento di giurisdizione (peraltro formulato anche nei loro confronti);

– deve quindi essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali parti, in applicazione del principio secondo cui la natura di procedimento incidentale del regolamento di giurisdizione rispetto al procedimento (principale) in seno al quale l’istanza è stata proposta, comporta che il litisconsorzio necessario cosiddetto processuale si configuri relativamente a tutte le parti, costituite e non, del procedimento principale (Cass. Sez. un. 8 novembre 2005, n. 21592);

– è opportuno autorizzare, anche in questa fase, relativamente a tali soggetti, la notificazione per pubblici proclami a norma dell’art. 150 c.p.c., stante il loro elevato numero.

PQM

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti convenute nel giudizio di merito diverse dalla ASL di Frosinone (ivi rimaste contumaci) entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza, autorizzando la notificazione per pubblici proclami.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

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