Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1708 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. III, 27/01/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19316/2005 proposto da:

C.A. (OMISSIS), B.G.

(OMISSIS), B.U. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio

dell’avvocato PROSPERI MANGILI Lorenzo, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BALDON FRANCESCO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.G., P.B., C.M., P.

A.;

– intimati –

sul ricorso 21831/2005 proposto da:

P.G. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINELLI GIAMBATTISTA giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A., B.G., B.U.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio

dell’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BALDON FRANCESCO giusta delega in calce al

ricorso principale;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 12/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

SEZIONE AGRARIA, emessa il 19/5/2004, depositata il 02/08/2004,

R.G.N. 12/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale può essere così ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

Con ricorso del 2 marzo 2001 C.A., B.G. e U. adirono il Tribunale di Padova, sez. spec. agraria, chiedendo, nei confronti di P.G., che venisse dichiarato risolto il contratto di affittanza di un fondo rustico di loro proprietà, nonchè, nei confronti di P.B., C. M. e P.A. che venisse accertata e dichiarata la nullità del contratto di subaffitto del fondo. Dedussero che l’affittuario aveva ceduto a P.B. lo sfruttamento della superficie coltivata a vigneto, e a C.M. e ad P. A. parte del terreno con sovrastante rustico adibito a stalla.

Si costituì in giudizio il solo P.G., che negò di avere subaffittato il fondo e spiegò domanda riconvenzionale, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento dei concedenti i quali, a suo dire, da anni avevano invaso il terreno con macchinari per estrarne ghiaia, impedendogli la coltivazione e costringendolo ad acquistare il foraggio per la conduzione della stalla, con esborsi superiori a L. quaranta milioni annui.

Con sentenza depositata l’11 febbraio 2002 il giudice adito dichiarò improponibile la domanda principale e rigettò quella riconvenzionale, compensando integralmente tra le parti le spese di causa.

Osservò il decidente, quanto alla domanda principale, che i concedenti non avevano contestato alla controparte gli addebiti, in violazione del disposto della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 5, di modo che la loro richiesta di risoluzione del contratto era improponibile, mentre la domanda volta alla declaratoria di nullità del subaffitto andava rigettata, per non avere i ricorrenti dimostrato di averla proposta entro il termine di quattro mesi dal momento in cui erano venuti a conoscenza della cessione. Rilevò infine, in ordine alla riconvenzionale, che la stessa era rimasta sfornita di prova.

Proposto gravame principale da C.A. e litisconsorti e incidentale da P.G., la Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 2 agosto 2004, accolse, per quanto di ragione, il primo, dichiarando per l’effetto la nullità delle subconcessioni nei confronti di C.M., P.A. e P.B..

Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione C. A., B.G. e B.U., articolando tre motivi.

Resiste con controricorso P.G., che propone altresì ricorso incidentale affidato a un unico motivo, a fronte del quale i ricorrenti principali hanno, a loro volta, notificato controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da C.A., G. e B.U. e da P.G. avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo gli impugnanti lamentano violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, artt. 5 e 21, artt. 1453 e 1455 cod. civ., nonchè nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito fatto malgoverno della giurisprudenza del Supremo Collegio che, a partire dall’arresto delle sezioni unite 13 novembre 1997, n. 11218, costantemente afferma che la violazione del divieto di subaffitto o sub concessione costituisce autonomo motivo di risoluzione del rapporto, della L. n. 203 del 1982, ex art. 21, norma che non prevede affatto un sindacato sulla gravità di tale violazione. Rilevano che siffatta esegesi comporta la sottrazione del comportamento inadempiente al giudizio di gravità di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ.. La Corte d’appello, in definitiva, appurata la sussistenza di subaffitti in favore di P.B., C.M. e P.A., avrebbe dovuto dichiarare risolto il contratto di affitto in favore di P. G., condannando altresì tutti i convenuti all’immediato rilascio del fondo. Si dolgono in particolare della mancata pronuncia dell’ordine di restituzione, segnatamente evidenziando che l’affittuario non aveva alcun diritto di rientrare nella detenzione dei terreni e dei fabbricati sub concessi, così come gli altri resistenti non avevano alcun diritto di rimanere nella detenzione di terreni e fabbricati nei quali erano stati abusivamente immessi.

Gli impugnanti chiedono pertanto alla Corte di dichiarare risolto, ex art. 384 cod. proc. civ., il contratto di affitto, con ogni conseguente pronuncia.

1.2 Le critiche sono infondate.

Il collegio non condivide l’assunto che l’esegesi della L. n. 203 del 1982, artt. 5 e 21, accolta dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dall’arresto n. 11218 del 1997, innanzi richiamato, escluda, in presenza di violazioni del divieto di subaffitto o di sub concessione, la necessità di una valutazione della gravità dell’addebito nel giudizio di risoluzione del contratto.

E invero nella predetta pronuncia le sezioni unite, dopo avere precisato che il termine nullità col quale l’art. 21 sanziona la violazione del divieto di subaffitto è usato in senso atecnico, mancando, nella specie, ogni elemento caratteristico di tale forma di invalidità, quali l’assolutezza, la rilevabilità d’ufficio, l’imprescrittibilità dell’azione e la totale inefficacia, hanno stabilito che:

1) violato il divieto di subaffitto, il locatore è titolare di due azioni distinte, l’una, nei confronti dell’affittuario, di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento (costituito, nella specie, proprio dalla violazione del divieto di subaffitto), azione disciplinata, in via generale, dalla L. n. 203 del 1982, art. 5, e, in via speciale, dal successivo art. 21; l’altra, esperibile nei confronti del subaffittuario (o subconcessionario), volta alla dichiarazione di nullità del subaffitto e della subconcessione, e alla restituzione del fondo, azione disciplinata dal solo art. 21;

2) la prima azione in base alla norma speciale di cui all’art. 21, deve ritenersi soggetta al termine di decadenza di quattro mesi dalla data in cui il locatore è venuto a conoscenza della locazione, ma non all’onere della preventiva contestazione di cui al secondo comma dell’art. 5, posto che la concessione del termine di tre mesi per la sanatoria dell’inadempimento, potrebbe non avere più alcuna utilità, per essere il subaffittuario già subentrato nell’originario rapporto di affitto;

Nell’arresto n. 11218 del 1997 le sezioni unite non hanno dunque affrontato funditus il problema se la violazione del divieto di subaffitto si sottragga o meno al giudizio di gravità dell’inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., nè la questione, per certi versi connessa, della conformazione dell’azione di risoluzione nell’ipotesi in cui il subaffitto o la sub concessione non riguardi l’intero fondo ma, come nella fattispecie, una parte soltanto dello stesso.

La seconda di tali problematiche è stata peraltro scrutinata in successive pronunce del giudice di legittimità e in termini tali che se ne possono trarre utili elementi di giudizio anche in ordine alla prima.

Nelle sentenze 22 novembre 1999, n. 12957 e 4 aprile 2001, n. 4982 questa Corte, con riguardo a fattispecie analoghe a quella in esame, e cioè a casi in cui l’affittuario non aveva subaffittato tutto il fondo già oggetto del contratto che lo legava al concedente, ma solo una parte dello stesso, ha affermato che, in siffatta ipotesi, nella generica richiesta di risoluzione del contratto devono nettamente distinguersi due autonome domande giudiziali, caratterizzate, ognuna, da una propria causa petendi: l’una, volta alla pronuncia della risoluzione relativamente alla porzione rimasta nella detenzione dell’affittuario, disciplinata dalla L. n. 203 del 1982, art. 5;

l’altra, diretta sia alla declaratoria di nullità del contratto di subaffitto stipulato dall’affittuario, sia alla risoluzione del contratto di affitto in essere con l’affittuario limitatamente alla porzione di terreno subaffittata, sia, infine, alla condanna degli occupanti al rilascio di tale parte di fondo, disciplinata dalla L. n. 203 del 1982, art. 21, da tanto argomentando che solo quest’ultima è soggetta al termine di decadenza di quattro mesi di cui alla predetta norma.

1.3 Alla luce di quanto precede, è possibile tirare le fila del discorso.

L’azione di risoluzione, sia che riguardi le parti del predio rimaste nella disponibilità dell’affittuario, sia che riguardi quelle subaffittate, è sempre soggetta alla valutazione della gravità dell’inadempimento imposta dall’art. 1455 cod. civ., a norma del quale il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra. Nessun indice ermeneutico autorizza per vero a ritenere che il legislatore abbia inteso predefinire come grave, sempre e in ogni caso, il subaffitto o la sub concessione di tutto o parte del terreno affittato. Significativo è piuttosto che, dopo avere previsto la tipologia degli inadempimenti che possono dar luogo a risoluzione ed avere specificamente evidenziato il carattere di gravità che essi devono rivestire per dar luogo allo scioglimento del vincolo, il legislatore abbia sentito l’esigenza di specificare, per la sola morosità del conduttore, che essa integra un grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto, quando si sia concretata nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità.

Automatica, in definitiva – e sempre che la relativa azione venga esperita dal locatore, unico soggetto legittimato ad esercitarla, nel termine di quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza – è la sola declaratoria di nullità del subaffitto, alla quale consegue la caducazione del contratto derivato, ma non di quello originario. Di talchè l’ordine di rilascio in favore del locatore potrà essere effetto unicamente del positivo esperimento dell’azione di risoluzione nei confronti della controparte del rapporto di affittanza.

Ne deriva che correttamente la Corte territoriale ha sottoposto il denunciato inadempimento del conduttore al vaglio di significatività.

2.1 Col secondo mezzo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, artt. 5 e 21, artt. 1453, 1455, 2733 e 2735 cod. civ., nonchè degli artt. 114, 116 e 117 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostengono che, anche a voler ritenere che al giudice di merito spetti di valutare se il subaffitto o la subconcessione siano di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto di affitto, erroneamente l’inadempimento ascritto all’affittuario era stato ritenuto non grave. Tale giudizio era in realtà scaturito da una superficiale valutazione del materiale istruttorio, e segnatamente delle prove orali espletate.

Richiamano, in particolare, il contenuto della lettera, indirizzata ai proprietari, con la quale P.B. aveva loro chiesto di potere usufruire del vigneto, confessando che questo, fino a quel momento, era stato da lui stesso coltivato.

2.2 Anche tali censure non hanno pregio.

Nella sentenza impugnata il giudice di merito ha affermato che la violazione al divieto di subaffitto posta in essere dal fittavolo non appariva di gravità tale da legittimare lo scioglimento del vincolo.

Ha richiamato in proposito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di risoluzione del contratto di affitto agrario, la gravità delle violazioni, esemplificativamente elencate nella L. n. 203 del 1982, art. 5, comma 2, non può essere aprioristicamente dedotta dalla sola, astratta rilevanza dell’obbligazione violata e dalla sua attinenza agli obblighi essenziali dell’affittuario, dovendo invece, il relativo giudizio, essere frutto di un apprezzamento specifico che, in relazione agli obblighi di normale e razionale coltivazione del fondo, tenga conto di tutte le peculiarità del caso concreto, ivi compreso l’elemento soggettivo (Cass. civ. n. 1189 del 1989 e n. 1572 del 2004; Cass. n. 7356 del 1997).

Ha quindi argomentato che nella fattispecie la gravità dell’inadempimento, neppure prospettata dai ricorrenti, nel fuorviante presupposto che la violazione del divieto di subaffitto integrasse di per sè una mancanza grave, era in ogni caso da escludersi: la violazione appariva infatti, in concreto, lieve, essendosi il fittavolo limitato a lasciare coltivare una modesta porzione del terreno a un proprio familiare e a consentire, per limitati periodi di tempo, la stabulazione di bestie di proprietà aliena in una parte della stalla insistente sul fondo.

2.3 A giudizio del collegio siffatto impianto motivazionale resiste alle critiche formulate in ricorso.

Non può per vero essere negata l’estrema ragionevolezza dei criteri posti a base della scelta operata in dispositivo, avendo il decidente valutato non allarmante nè definitivo il distacco dell’affittuario dal fondo, inevitabilmente connesso alla sostituzione di altri nelle attività di conduzione, in ragione del particolare contesto in cui esso era avvenuto, oggettivamente tale da rendere plausibile il perdurante controllo del conduttore sull’intero fondo.

Tanto basta perchè il relativo giudizio sfugga al sindacato di questa Corte.

Non è superfluo in proposito ricordare che la valutazione sulla configurabilità o meno del grave inadempimento nei sensi richiesti dalla L. n. 203 del 1982, artt. 5 e 21, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente e logicamente motivato (confr. Cass. civ., 3, 26 giugno 2007, n. 14755).

In definitiva, correttamente la Corte Territoriale si è limitata a dichiarare la nullità del rapporto abusivamente instaurato dal fittavolo, senza pronunciare alcun provvedimento in ordine alla restituzione del fondo.

3.1. Col terzo motivo gli impugnanti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 cod. civ., artt. 437 e 345 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Riprodotte le domande hinc et inde proposte, sia in primo grado che in appello, evidenziano che nel giudizio di prime cure il convenuto aveva pacificamente chiesto in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per colpa e inadempimento dei ricorrenti, dimostrando in maniera definitiva il proprio disinteresse alla continuazione del rapporto agrario. Nel giudizio di appello, invece, la controparte aveva specificamente affermato di abbandonare la domanda di risoluzione, insistendo solo in quella di risarcimento dei danni da inadempimento, così passando alla implicita richiesta di mantenimento del contratto.

La Corte d’appello, anche d’ufficio, avrebbe quindi dovuto rilevare l’inammissibilità del mutamento della domanda.

Sotto altro, concorrente profilo, lamentano gli esponenti che, i sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., in presenza di reciproche domande di risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive per colpa dell’altro contraente, il giudice, valutato che nessun inadempimento colpevole poteva essere ascritto all’uno o all’altro, avrebbe dovuto prendere atto del disinteresse manifestato da entrambi i paciscenti al mantenimento in vita del vincolo e dichiararlo risolto, con condanna alle conseguenti restituzioni.

3.2 Osserva il collegio che le critiche così formulate sono inammissibili sotto vari profili.

Anzitutto, i ricorrenti difettano palesemente di interesse a lamentarsi della mancata declaratoria di inammissibilità di una domanda che è stata comunque rigettata.

Si ricorda in proposito che l’interesse all’impugnazione, manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito dall’art. 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’accoglimento del gravame, e si collega alla soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la quale l’impugnazione è inammissibile (Cass. civ., sez. lavoro, 10 novembre 2008, n. 26921).

Nella fattispecie, per la verità, è abbastanza trasparente l’intento dei ricorrenti di veicolare attraverso la prospettazione di un inammissibile mutamento della domanda, non intercettato dalla Corte territoriale, la doglianza relativa alla mancata declaratoria di risoluzione del contratto per l’originaria, reciproca manifestazione di volontà di entrambe le parti di volere dismettere il vincolo, così conseguendo comunque quell’effetto restitutorio alla cui realizzazione sono indirizzati i primi due motivi di ricorso.

Sotto questo aspetto la deduzione è tuttavia inammissibile in quanto volta va introdurre un profilo decisorio assolutamente nuovo.

Si ricorda in proposito che si ha questione nuova, come tale preclusa nel giudizio di cassazione, ogni volta che la parte ricorrente ponga, a base della sua doglianza, la violazione di una norma di diritto non invocata davanti ai giudici di merito e richiami, per sostenerne l’applicabilità, elementi di fatto non dedotti nelle precedenti fasi (confr. Cass. civ., 1^, 30 marzo 2007, n. 7981; Cass. civ. 1^, 27 novembre 1999, n. 13256).

In particolare, secondo il costante insegnamento di questo giudice di legittimità, qualora una determinata questione giudica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione. E invero i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1^, 31 agosto 2007, n. 18440; Cass. civ., sez. 1^, 13 aprile 2004, n. 6989).

Nella fattispecie non risulta che i ricorrenti si siano mai lamentati nel giudizio di gravame della mancata pronuncia di risoluzione per reciproca volontà delle parti di dismettere il vincolo. La deduzione è quindi nuova.

4.1 Passando all’esame del ricorso incidentale, con esso P. G. si duole che il giudice di merito abbia considerato il riconoscimento della debenza dei canoni come implicita confessione dell’adempimento, da parte del concedente, della fondamentale obbligazione, su di lui gravante, di garantire al fittavolo il godimento della cosa locata e di mantenerla in condizioni di servire allo scopo cui essa è destinata. Sostiene che l’impegno a versare la somma di L. 60.000.000 costituiva al più una promessa di pagamento, dalla quale era del tutto assente l’animus confitendi.

4.2 Il motivo non può essere accolto.

In conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Tale principio comporta che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, con l’ulteriore precisazione che, al riguardo, neppure è sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente prospettare con chiarezza e precisione le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312). Ne deriva che, quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile, poichè non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048;

Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145;

Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).

Pacifico quanto precede, nella specie il ricorrente nè ha allegato alcuna violazione di legge, nè ha dedotto alcun vizio motivazionale, essendosi limitato a chiedere una rivalutazione delle prove, rispetto all’apprezzamento fattone dal giudice di merito, così in definitiva sollecitando un tipo di sindacato precluso in sede di legittimità.

In tale contesto, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

L’esito del giudizio consiglia di compensare integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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