Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1708 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 25/01/2011), n.1708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TADRIS PATRIZIA,

ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SERRADIFALCO 7, presso lo studio dell’avvocato FAVA ANTONIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati LATRONICO ERMINIA, MAZZA MARIO

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1326/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 04/02/2 009, R.G.N. 1043/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 1066/03 emessa il 5 dicembre 2002 – 30 gennaio 2003, il Tribunale di Locri, giudice del lavoro, accoglieva la domanda dell’odierna intimata L.P., intesa ad ottenere l’adeguamento, per l’anno 1999, della prestazione percepita come soggetti avviati al lavoro presso il Comune di Locri in progetti di lavori di pubblica utilità, ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, nella misura dell’80% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e, per l’effetto, condannava l’INPS al pagamento dei relativi importi.

2. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, che, con sentenza n. 1326/2008 respingeva il gravame proposto dall’Istituto. In particolare, per quanto interessa nella presente sede di legittimità, la Corte di merito osservava che: il D.Lgs. n. 280 del 1997, nel definire in via generale in quali settori debbano attivarsi i lavori di pubblica utilità, rinvia per le modalità di attuazione dei relativi progetti a quelle stabilite dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1 convertito, con modificazioni, nella L. n. 608 del 1996; b) tale ultima disposizione è stata successivamente abrogata e, pertanto, per l’attuazione dei progetti in questione deve farsi riferimento all’altro D.Lgs. n. 468 del 1997 – emanato in base alla delega di cui alla L. n. 196 del 1997, che, all’art. 1, comprende anche i lavori di pubblica utilità fra le attività oggetto di lavori socialmente utili e, all’art. 2, ne prevede le modalità di attuazione:

c) di conseguenza, l’assegno per i lavori socialmente utili, previsto dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3 elevato a L. 850.000 al mese ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9 si riferisce anche ai lavori di pubblica utilità.

3. Di questa sentenza l’Istituto domanda la cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione.

4. resiste la L. con controricorso.

5. L’INPS nei termini di legge ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, che si conclude con la formulazione di un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile, nella specie, ratione temporis) l’INPS denuncia la violazione della disciplina normativa sopra richiamata. In particolare, l’Istituto sostiene che l’importo, per il 1999, del sussidio previsto per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte dei giovani del Mezzogiorno, ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, resti fissato nella misura stabilita dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3 convertito nella L. n. 608 del 1996, in virtù dello specifico rinvio – di tipo “statico” – operato dall’art. 3, comma 3, del predetto decreto legislativo, e non sia dunque suscettibile, come invece ritenuto dai giudici di merito, dell’adeguamento – nella misura di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 e della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9 previsto specificamente per l’assegno spettante ai lavoratori socialmente utili.

2. Il motivo non è fondato.

2.1. La L. 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell’occupazione, ha previsto, agli artt. 22 e 26, la delega al Governo, rispettivamente, per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, comma 1 convertito, con modificazioni, nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro a favore di giovani inoccupati del Mezzogiorno. La delega è stata attuata con l’emanazione di due successivi decreti legislativi: il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, recante norme in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno; il D.Lgs. 1 dicembre 1997. n. 468. recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili.

2.2. In particolare, il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3 definisce i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità (servizi alla persona, salvaguardia e cura dell’ambiente e del territorio, sviluppo rurale e dell’acquacoltura, recupero e riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali), stabilendo la durata massima di dodici mesi per i relativi progetti e rinviando per le modalità di attuazione a quelle stabilite dal sopra richiamato D.L. n. 510 del 1996, art. 12 (che fra l’altro ha previsto a carico dell’INPS un sussidio non superiore a L. 800.000 mensili).

2.3. Il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, comma 1, definisce come lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti, e al successivo comma 2, ne distingue le diverse tipologie, prevedendo “lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi”, “lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi”, “lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi”, prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali”; all’art. 2, in particolare, vengono definiti i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità e se ne specificano gli ambiti in relazione alla cura della persona, all’ambiente e al territorio, allo sviluppo rurale montano e idrico, al recupero e alla riqualificazione degli spazi e dei beni culturali;

l’art. 13, infine, dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con il decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nel D.L. n. 510 del 1996, art. 1 convertito nella L. n. 608 del 1996.

2.3. La ricognizione normativa consente di rilevare la portata e gli effetti della disposizione della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9 (recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), secondo cui “dal 1 gennaio 1999, l’assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in L. 850.000 mensili”.

Infatti, come la decisione impugnata ha puntualmente osservato, i “lavori socialmente utili” comprendono le varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, secondo la definizione generale del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, e comprendono, in virtù del comma 2 del medesimo articolo, anche i lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini di impiego. Com’è evidente, la definizione contenuta nel D.Lgs. n. 468 del 1997 ha una portata generale, come anche le diverse tipologie di attività ivi descritte, secondo gli intenti specificamente demandati dalla legge di delega, consistenti nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili dapprima dettata dal richiamato D.L. n. 510 del 1996, art. 1 convertito nella L. n. 608 del 1996 (espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13), e secondo una configurazione unitaria di tutte le descritte attività che, infine, ha trovato consolidamento nella nuova disciplina delle “attività socialmente utili” dettata dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 (recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 2).

Ciò spiega la sovrapponibilità dei settori di attività previsti per i “progetti di lavoro di pubblica utilità” dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2 e quelli oggetto di “lavori di pubblica utilità” secondo il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3 siccome quest’ultima disposizione – corrispondendo ad una precisa intendo legis, manifestata nella legge di delega (L. n. 196 del 1997, art. 26) – mira alla creazione di occupazione in uno specifico bacino di impiego così come previsto, in generale, dal richiamato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, comma 2. Consegue, da questo rilievo, che il rapporto fra le due previsioni di “lavori di pubblica utilità” – contenute nei due decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui alla L. n. 196 del 1997 – si pone in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima “tipologia” di attività e di una medesima finalità del Legislatore, connessa ad intenti di tutela dalla disoccupazione e di inserimento nel lavoro.

2.4. Con questi presupposti, l’incremento dell’assegno – nella misura e nei termini determinati dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9 – trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D.Lgs. n. 280 del 1997, in quanto “lavori socialmente utili” secondo la definizione fissata dal Legislatore, al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a).

2.5. La configurazione di una identità strutturale dei lavori di pubblica utilità previsti nei due decreti legislativi toglie ogni rilievo all’argomento utilizzato dall’Istituto ricorrente in relazione ad un asserito rinvio “statico” -contenuto nel D.Lgs. n. 280 del 1997 – alle modalità di attuazione previste nel D.L. n. 510 del 1996, convertito nella L. n. 608 del 1996; e, d’altra parte, l’intento del Legislatore di riferirsi, quanto alle predette modalità, non già ad una determinata disciplina, ancorchè poi abrogata, ma alla disciplina normativa così come eventualmente modificata nel tempo, è reso evidente, sul piano sistematico, dalla mancanza di alcuna ragione che possa giustificare la eventuale disparità di trattamento fra prestazioni relative a progetti aventi uguale funzione e identico contenuto. Infine, la norma transitoria dettata dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13, u.c. che -come sottolinea l’Istituto – limita l’applicazione del decreto ai progetti presentati dopo la sua entrata in vigore, non configura certamente un intento di discrimine fra prestazioni relative a disposizioni che si inseriscono in un unico sistema, attuato mediante decreti legislativi quasi coevi, e, anzi, per i profili strettamente economici la disposizione è del tutto irrilevante, poichè il diritto dei lavoratori si fonda, nella specie, su progetti presentati ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, ai quali, peraltro, stante la medesima natura della prestazione di “lavori di pubblica utilità”, si applica il medesimo trattamento economico, ivi compreso l’incremento, per il 1999, previsto dalla successiva disposizione della L. n. 144 del 1999.

3. In conclusione, il ricorso è respinto.

Le spese sono compensate in ragione della novità della questione trattata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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