Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1708 del 24/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1708 Anno 2018
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi
n.12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta
e difende.
-ricorrentecontro
EVEREST s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 91
presso lo studio dell’Avv. Claudio Lucisano che la rappresenta e
difende, anche disgiuntamente con l’Avv.Mario Garavoglia, per
procura a margine del controricorso.
-controricorrenteavverso la sentenza n.3/34/10 della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte, depositata il 21 gennaio 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
7.12.2017 dal Consigliere Roberta Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott.Federico Sorrentino, che ha concluso per

il rigetto del

Data pubblicazione: 24/01/2018

ricorso;
udito per la ricorrente l’Avv.Bruno Dettori;
Fatti di causa
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte
della Everest s.r.l. di cartella di pagamento ex art.36 bis
d.p.r.n.600/1973 portante IVA ed IRAP, l’Agenzia delle entrate
ricorre, su tre motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe,
con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte,

grado di accoglimento integrale del ricorso con conseguente
annullamento della cartella impugnata.
In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che non
potesse verificarsi decadenza dalla detrazione dell’iva,
regolarmente operata nei mesi di competenza, pur non risultando
detto credito dalla dichiarazione dei redditi. Ha aggiunto che
l’entità del credito detratto non era stata contestata dall’Ufficio.
La Società resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1.Preliminarmente vanno disattese le preliminari eccezioni,
sollevate dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso
risultando lo stesso conforme ai dettami di cui agli artt.366 c.p.c.
e 369 cod.proc.civ.
2.Con il primo motivo si prospetta, ex art.360, co.1, n.4.
cod. proc civ. la violazione dell’art.112 c.p.c., mentre con il
secondo motivo, formulato in subordine al mancato accoglimento
del primo, si deduce, sulla medesima questione (attinente al
recupero dell’IRAP portata dalla cartella impugnata) ed ai sensi
dell’art.360, co 1, n.5 cod. proc. civ., un’omessa motivazione
della sentenza impugnata. In particolare, la ricorrente, con il
primo mezzo di impugnazione, si duole che la Commissione
tributaria regionale non abbia pronunciato sullo specifico motivo
di appello con il quale si era dedotto che il primo Giudice,
nell’annullare integralmente la cartella di pagamento, nulla aveva
motivato in ordine al recupero dovuto all’indicazione, in
dichiarazione, di un versamento in acconto di IRAP per l’anno
2003 mai effettuato.
/
2

rigettandone l’appello, aveva confermato la decisione di primo

2.1.La prima censura è fondata con conseguente
assorbimento del secondo motivo articolato in subordine.
2.2. Per orientamento consolidato di questa Corte (ribadito
di recente con ordinanza n. 6835 del 16/03/2017) l’omessa
pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art.
112 c.p.c. in quanto il motivo di gravame costituisce la specifica
domanda sottesa alla proposizione dell’appello.
2.3. Nel caso in esame, il Giudice di appello, pur avendo

parti, dal cui tenore si evince l’esatto oggetto del devolutum, ha,
poi, omesso di pronunciare sullo specifico mezzo di impugnazione
come evincibile dal tenore della motivazione, integralmente
incentrata sulla diversa questione relativa alla detraibilità dell’IVA.
3. Il terzo motivo di ricorso è, invece, infondato alla luce
dei principi espressi dalla Sezioni Unite di questa Corte
(sentenza n.17757 dell’8 settembre 2016) secondo cui «la
neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto
comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il
periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da
dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia
dedotta entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il
diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il
contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la
detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della
cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale
automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se
sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si
tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta,
assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili».
3.1 Detti principi risultano correttamente applicati dal
Giudice di merito nella sentenza impugnata la quale, sul punto,
va, pertanto, esente da censura.
4.Ne consegue, conclusivamente, in accoglimento del solo
primo motivo, assorbito il secondo e rigettato il terzo, la
cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione
3

riportato in sentenza specificamente le conclusioni precisate dalle

Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione,
perché provveda all’esame del motivo di appello pretermesso e
regoli le spese processuali di questo giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del solo primo motivo, assorbito il secondo
e rigettato il terzo, cassa, nei limiti del motivo accolto, la
sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017.

provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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