Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17079 del 26/06/2019
Cassazione civile sez. VI, 26/06/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 26/06/2019), n.17079
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24296-2018 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LORENZO TRUCCO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOLATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
contro
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE SUPREMA di
CASSAZIONE;
– intimata –
avverso il decreto n. R.G. 27189/2017 del TRIBUNALE di TORINO,
depositato il 03/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA
TRICOMI.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Torino, con il decreto in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da S.A., il quale ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi; il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.
Le questioni di costituzionalità, proposte con il primo motivo, vanno respinte confermando le ragioni già espresse in Cass. del 5/7/2018 n. 17717.
Il secondo motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9, 10 e 11, inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con modif., dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, per avere omesso il Tribunale di fissare l’udienza di comparizione delle parti in assenza di videoregistrazione dell’audizione in sede amministrativa, è fondato alla luce del principio secondo cui, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il giudice di merito, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso in cui il richiedente abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. del 5/7/2018 n. 17717; Cass. del 26/10/2018 n. 27182). Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del decreto ed il rinvio della causa al Tribunale di Torino in diversa composizione per un nuovo esame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019