Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17079 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. II, 16/06/2021, (ud. 07/01/2021, dep. 16/06/2021), n.17079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25073/2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Petilia Policastro

(KR) via Arringa n. 60, presso lo studio dell’avv.to GIOVANBATTISTA

SCORDAMAGLIA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA CATANZARO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 240/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/01/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata 1111 febbraio 2019, respingeva il ricorso proposto da M.R., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. La Corte d’Appello preliminarmente riteneva non necessario procedere all’audizione del richiedente la protezione internazionale. Non essendo state prospettate esigenze specifiche che potessero eventualmente comportare la necessità di una nuova audizione.

Il richiedente aveva dichiarato di provenire da una famiglia povera e di avere cominciato a lavorare come bracciante sin dall’età di (OMISSIS) anni. Nello svolgere questo lavoro aveva conosciuto il figlio del proprietario dei terreni con il quale aveva avuto rapporti sessuali. I due erano stati scoperti dall’Imman del villaggio ed erano stati condannati ad essere uccisi al rogo. Fortunosamente erano stati liberati dal padre dell’altro ragazzo che gli aveva dato i soldi per fuggire.

Secondo la Corte d’Appello le dichiarazioni non erano credibili in quanto del tutto generiche ed inverosimili, sicchè doveva escludersi la sussistenza di concreti ed oggettivi elementi sulla cui base poter riconoscere all’appellante lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria con riferimento alle previsioni di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

La Corte d’Appello rigettava anche il motivo relativo al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Secondo la Corte d’Appello doveva escludersi in Pakistan l’esistenza di una violenza generalizzata o un conflitto armato in atto o, comunque, l’esistenza di un rischio elevato tale da costituire una minaccia individuale per l’appellante.

Infine, la Corte d’Appello rigettava anche il motivo di impugnazione relativo alla mancata concessione della protezione umanitaria, sia perchè non emergevano concreti indici soggettivi tale da comportare un rischio nel caso di rientro in Pakistan anche in ragione della ritenuta non credibilità del racconto del richiedente. Peraltro, nessuna allegazione era stata effettuata di una specifica situazione di vulnerabilità, sicchè non vi erano elementi tali da integrare una condizione di vulnerabilità che rendeva necessario procrastinare il rientro nel paese di origine.

3. M.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di cinque motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: errore di procedura, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione del principio del contraddittorio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione del diritto di difesa.

Il ricorrente aveva formulato istanza di rimessione in istruttoria al fine di depositare il contratto di lavoro a tempo indeterminato e altri documenti attestanti l’integrazione sociale e lavorativa del ricorrente. Tali documenti erano stati prodotti con richiesta di nuova fissazione di udienza per poter illustrare gli stessi, mentre il collegio non aveva concesso alle parti alcun termine per conferire in merito, asserendo genericamente che le condizioni di lavoro non erano sufficienti ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. Vi sarebbe, dunque, un’omessa pronuncia sul provvedimento istruttorio richiesto indispensabile ai fini del vaglio documentale, traducendosi il tutto in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Non ricorre il vizio di omesso pronuncia se l’omissione riguarda una tesi difensiva o un’eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto della tesi o dell’eccezione, sicchè il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto (Sez. 3, Sentenza n. 14486 del 29/07/2004).

Nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato o della violazione del diritto di difesa nella specie si è concretizzata. Peraltro, la documentazione attestante il rapporto di lavoro del richiedente è stata espressamente esaminata dalla Corte d’Appello che, in conformità con la giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che l’inserimento lavorativo non è condizione sufficiente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, potendo solo concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale unitamente ad altri fattori non riscontrati.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con riferimento ai profili di credibilità, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8,10 e 27, per in ottemperanza dell’obbligo di cooperazione.

La censura attiene alla ritenuta non credibilità del racconto nonostante lo stesso fosse dettagliato in tutti i suoi aspetti, soprattutto in relazione all’orientamento sessuale. L’organo giudicante, pertanto, non avrebbe addotto alcun elemento idoneo a confutare la veridicità del racconto senza neanche attivare i poteri ufficiosi per poter riscontrare quanto narrato in relazione alla condizione di proibizione penale dell’omosessualità in Pakistan e della presenza di diffusi comportamenti discriminatori violenti nei confronti degli omosessuali è senza neanche disporre nuovamente l’audizione dell’interessato.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6,7 e 8, con riferimento allo status di rifugiato.

La censura è sostanzialmente ripetitiva di quella precedente riguarda la condizione di omosessualità del richiedente che comporta necessariamente un fattore di persecuzione idoneo a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato con riferimento al Pakistan e alla situazione di discriminazione che le autorità locali pongono in essere nei confronti di tale gruppo sociale individuato in base alla caratteristica comune dell’orientamento sessuale

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, art. 14, comma 1, lett. b), rischio di torture o trattamenti inumani e degradante.

Anche in questo caso la censura si fonda sulla condizione di omosessualità del richiedente sul rischio di subire una condanna iniqua e sul rischio di maltrattamenti in carcere in caso di rientro nel paese di origine.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per mancata comparazione tra integrazione sociale e condizione transitorie del paese di origine.

La censura attiene al rigetto della domanda di protezione umanitaria nonostante il ricorrente avesse depositato un contratto di lavoro a far data dall’3 ottobre 2018 con annessa busta paga.

Pertanto, tenuto conto della condizione di persecuzione collegata all’orientamento sessuale della rottura di ogni legame con il paese di origine dell’aver intrapreso un percorso lavorativo in Italia con contratto a tempo indeterminato sussistevano tutti i presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorrente infatti subirebbe una grave lesione dei propri diritti fondamentali in particolare della propria libertà sessuale verrebbe condannato all’indigenza laddove costretto al rimpatrio.

6. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, come interpretato da questa Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 7155 del 2017.

Il ricorrente formula un motivo del tutto generico e privo di elementi di specificità limitandosi a richiedere una diversa valutazione del racconto al fine di affermarne la credibilità. Occorre osservare che il legislatore ha ritenuto di affidare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del Giudice, ma ha previsto una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c)), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda” (Cass., 14 novembre 2017, n. 26921).

Anche nel caso il racconto del richiedente riguardi la sua sfera sessuale il Giudice non può ritenersi esonerato dal motivare le ragioni per le quali egli deve essere ritenuto credibile sulla scorta dei consueti parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Nella specie, la Corte d’Appello di Catanzaro ha sufficientemente motivato sulle ragioni per le quali il racconto del richiedente non poteva ritenersi credibile, confermando la valutazione già espressa dal Tribunale.

A questo proposito deve dunque richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che la Corte d’Appello ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito. In particolare, con riferimento alla genericità, inverosimiglianza e contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente.

La Corte d’Appello, inoltre, ha fatto esplicito riferimento alle fonti internazionali dalle quali ha tratto la convinzione che il Pakistan non possa ritenersi una zona rientrante tra quelle di cui al D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del Pakistan, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019).

Deve ribadirsi che in tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui alla norma citata, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

Inoltre, con riferimento alle ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), deve evidenziarsi che il racconto del richiedente non è stato ritenuto credibile e che in tal caso non si impone l’esercizio dei poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

La pronuncia impugnata, dunque, risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che, come si è già evidenziato con riferimento al primo motivo, quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

7. In conclusione il ricorso è inammissibile.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA