Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17079 del 12/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 12/08/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 12/08/2016), n.17079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1043/2011 proposto da:

TROMBIN IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona

del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 94, presso l’avvocato GIOVANNA FIORE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CIRO GIULIANO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO TROMBIN IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)),

in persona del Curatore dott. B.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso l’avvocato

ANDREA CLEMENTE GROSSO, che lo rappresenta e difende, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

ASTON – COMPONENTI IDRO TERMO INDUSTRIALI S.R.L., S.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1746/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato A. CARLEVARO, con delega,

che ha chiesto l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dichiarata l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo, il Tribunale di Casale Monferrato, con sentenza del 5/7-27/8/2010, dichiarava il fallimento della Trombin Impianti s.r.l. in liquidazione.

Con sentenza depositata il 29/11/2010, la Corte d’appello di Torino ha respinto il reclamo L. Fall., ex artt. 162 e 18, della Trombin in liquidazione avverso il decreto del Tribunale di inammissibilità della proposta concordataria e della sentenza di fallimento.

Il Tribunale aveva rilevato che la relazione del professionista L. Fall., art. 161, comma 3, era incompleta, generica e con meri richiami a valutazioni altrui.

La Corte d’appello, premesso di ritenere a sè spettante non la diretta sindacabilità della veridicità e fattibilità del piano, tantomeno la convenienza della proposta, e neppure il controllo meramente formale, ma la verifica che la documentazione obbligatoriamente allegata risultasse inquadrata nel tipo richiesto, e che la relazione del professionista fosse adeguatamente motivata, con l’indicazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri per prevenire all’attestazione di veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano, ha ritenuto la non rispondenza della relazione al tipo ed agli obiettivi legalmente perseguiti, considerati i limiti informativi della stessa, non accompagnandosi all’attestazione, nella maggior parte dei casi, l’indicazione delle verifiche nè le proprie autonome valutazioni; vista l’omissione di qualsiasi informazione sintetica o analitica sulla congruità del prezzo per l’affitto e successivamente per la vendita del compendio immobiliare; considerata la conclusione dell’impossibilità di stima del rischio che al termine dell’affitto potesse permanere una quota di beni non acquistati e visto il giudizio di congruità sul fondo rischi.

Ha considerato carente e generica l’indicazione dei debiti privilegiati verso i fornitori, carenti le informazioni sui crediti sociali, senza l’indicazione del parametro sulla cui base è stata ritenuta congrua la percentuale di svalutazione, col mero richiamo alla congruità di un fondo rischi generico.

Ricorre avverso detta pronuncia la società, con ricorso affidato a due motivi, illustrato con memoria.

Si difende il Fallimento con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia i vizi di violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 161, comma 3, e art. 162, comma 2, nonchè il vizio di motivazione, sostenendo che non solo dalla pagina 4 della relazione L. Fall., ex art. 161, comma 3, ma dalla stessa motivazione della Corte d’appello si evince che il professionista ha effettuato le verifiche richieste; deduce la non sindacabilità del contenuto della relazione facendo riferimento ad altre fonti, nè più attendibili, nè disponibili; rileva che il professionista ha ricostruito in sintesi un’approfondita indagine di fatto, e che la Corte del merito ha indicato un contenuto necessario della relazione, non ragionevole in una valutazione prognostica, e contraria al disposto L. Fall., ex art. 161, comma 3.

1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 161, 162 e 172, nonchè il difetto di motivazione, sostenendo che il giudizio di convenienza è riservato ai creditori e che spetta al professionista attestare la fattibilità del piano, ma non il giudizio sulla congruità del prezzo nè fornire elementi idonei a supportare un quadro informativo completo, compito che spetta invece al Commissario giudiziale.

2.1.- I due motivi di ricorso, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi infondati. Con le recenti pronunce 11014/2013 e 21901/2013, questa Corte, in adesione ai principi fatti valere dalle S.U. nella sentenza 1521/2013, si è espressa nel senso di ritenere che in tema di concordato preventivo, il giudice deve controllare la legittimità del giudizio di fattibilità della proposta concordataria, competendo, invece, esclusivamente ai creditori la valutazione afferente la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il menzionato controllo, da effettuarsi in tutte le fasi in cui si articola la procedura, si attua verificandosene l’effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, priva di contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, e dall’altro, all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori (e, nel caso del concordato con cessione dei beni, è stato confermato il decreto impugnato, la cui prognosi negativa in ordine all’esito della nuova proposta concordataria si fondava sulla ritenuta manifesta inadeguatezza ed illogicità della relazione dell’attestatore, che aveva omesso di spiegare perchè un piano, fondato sulla cessione dei beni agli stessi soggetti che non erano stati in grado di acquistarli nel corso di un precedente concordato, potesse trovare realizzazione pochi mesi dopo l’esito negativo di quest’ultimo).

Ciò posto, si deve rilevare come la Corte d’appello abbia condotto, con motivazione congrua e logicamente sviluppata, la valutazione della relazione del professionista, tenendo ben presente il “bene” tutelato nel controllo giudiziale, ovvero il diritto dei creditori di essere posti nelle condizioni di esprimere un “consenso informato”, nel cui perseguimento un ruolo imprescindibile spetta proprio alla relazione del professionista, che deve non soltanto verificare, valutare ed attestare, ma anche riferire le proprie fonti conoscitive e i controlli effettuati specificamente, per giungere alle proprie conclusioni.

La Corte d’appello ha condotto la valutazione della relazione, concludendo per la non rispondenza della stessa al tipo ed agli obiettivi di legge, dopo un’approfondita disamina delle verifiche e delle valutazioni effettuate, riscontrando chef in gran parte, i dati utilizzati dal professionista erano stati semplicemente recepiti da quanto indicato dalla società debitrice, ovvero di contratti da questa stipulati in vista del concordato, che fondamentali valutazioni erano state espresse in forma dubitativa, o in forma apodittica, e che nessun elemento di giudizio era stato fornito per porre i creditori in grado di valutare l’effettiva realizzabilità dei crediti, costituenti la voce principale del fabbisogno concordatario.

La Corte del merito ha quindi reso corretta applicazione della L. Fall., art. 162, comma 2, e art. 161, comma 3, nè ha condotto una valutazione di convenienza nè ha postulato un contenuto “necessario” della relazione, ben tenendo invece presente la valenza del proprio sindacato ed i suoi limiti.

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto; le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2016

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