Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17078 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 01/07/2010, dep. 21/07/2010), n.17078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ATM AZD TRASP MOBILITA’ SPA, in qualità di società risultante dalla

trasformazione del Consorzio A.T.M., in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo

studio dell’avvocato PERRONE LEONARDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato TARDELLA GIANMARCO, procura speciale Notaio Dr. VISCO

VALERIO di RAVENNA REP. 33198 del 15/9/2006;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI RAVENNA, REGIONE EMILIA ROMAGNA

SERVIZIO BILANCIO DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

sul ricorso 33206-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti e ricor. incid. –

contro

ATM AZD TRASP MOBILITA’ SPA, in qualità di società risultante dalla

trasformazione del Consorzio A.T.M., in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo

studio dell’avvocato PERRONE LEONARDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato TARDELLA GIANMARCO, procura speciale Notaio Dr. VISCO

VALERIO di RAVENNA REP. 33978 del 14/12/2006;

– controricorrente al ricor. incid. cond. –

contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 17/2006 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 15/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/07/2010 dal Presidente e Rei. Dott. FERMANDO LUPI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TARDELLA GIANMARCO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, l’inammissibilità di quello

incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito quello incidentale condizionato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 15.3.2006 la CTR dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello dell’A.T.M. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Ravenna e della Regione Emilia Romagna, ha rigettato anche l’appello incidentale dell’Agenzia confermando che erano assoggettabili ad IRAP i contributi regionali erogati alla contribuente, esercente trasporto in concessione, con eccezione di quelli erogati a fronte delle spese per il personale. Ha motivato la decisione ritenendo che tale fosse l’interpretazione corretta del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, che esclude soltanto i contributi correlati al costo del personale dalla base imponibile per l’IRAP. Propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi la contribuente, proponendo anche questione di illegittimità costituzionale;

l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale con due motivi, cui resiste con controricorso la contribuente; la Regione non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi avverso la medesima sentenza vanno riuniti a sensi dell’art. 335 c.p.c..

Preliminarmente va dichiarato inammissibile il controricorso e il ricorso incidentale del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non è stato parte nel giudizio di appello.

Con il primo motivo la contribuente deduce l’omessa pronuncia sulla domanda di non assoggettabilità dell’intero contributo all’IRAP. La censura è infondata in quanto la sentenza si è pronunciata sulla questione ritenendo infondato l’appello dell’azienda che formulava tale domanda, confermando invece la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente la domanda della contribuente.

Segue logicamente l’esame del primo motivo del ricorso incidentale, erroneamente intestato come condizionato, ma che dal contenuto di esso deve qualificarsi come non condizionato, con il quale, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, e formulando idoneo quesito di diritto, si contesta che alla stregua della legislazione della Regione Emilia Romagna i contributi siano correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione e quindi si afferma la totale sottoposizione all’Irap di essi.

11 motivo è fondato. Decidendo sulla questione con la recente sentenza n. 21749/09 le Sezioni Unite della Corte hanno fissato i seguenti principi: In tema di i.r.a.p., il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies (introdotto dalla Legge Di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1^ gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b)), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’i.r.a.p., anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002.

La L.R. n. 30 del 1998 destina all’art. 6 i contributi al solo fine di conseguire l’equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto. Le successive modifiche della legge non contengono ulteriori specificazioni.

Il secondo motivo del ricorso della contribuente, indicato nell’atto come terzo per l’erronea qualifica di motivo di ricorso per cassazione della questione sollevata con il secondo motivo, che lamenta la mancata statuizione sul soggetto obbligato al rimborso e sugli interessi, resta assorbito dall’accoglimento de primo motivo del ricorso incidentale. Parimenti assorbito è il secondo motivo del ricorso incidentale sulla motivazione relativa alla correlazione oggettiva dei contributi al costo del lavoro.

La questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. è stata ritenuta infondata dalla sentenza della Corte cost. n. 389/2004.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

La complessità della questione, che ha reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite della Corte, è motivo per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il controricorso e il ricorso incidentale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, accoglie il primo motivo ricorso del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo ed anche il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo di questo ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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