Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17078 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. II, 16/06/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 16/06/2021), n.17078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 28849 – 2011 R.G. proposto da:

C.F., – c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso giusta

procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Paolo Paoli ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Apricale, n. 31, presso

lo studio dell’avvocato Massimo Vitolo;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE dei DISTRETTI RIUNITI di FIRENZE, PISTOIA e PRATO,

in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, alla via G. Carducci, n. 4, presso lo studio dell’avvocato

professor Duccio M. Traina che lo rappresenta e difende in virtù di

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d’APPELLO di FIRENZE;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 934 dei

8/19.7.2011;

udita la relazione della causa svolta all’udienza in camera di

consiglio del 4 dicembre 2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso, “ove acquisita la certificazione dell’irrevocabilità della

pronuncia penale non assolutoria”.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con raccomandata del 9.3.2010 il presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato rendeva noto al dottor C.F., notaio del distretto, che erano pervenuti tre esposti riguardanti la sua persona e lo invitava a fornire propria versione scritta dei fatti.

2. Con memoria in data 19.3.2010 il notaio C. rappresentava che dalla lettura degli esposti emergeva la pendenza di procedimenti penali a suo carico, sicchè domandava la sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e art. 158 quinquies legge notarile.

3. Con raccomandata del 21.7.2010 la commissione amministrativa regionale di disciplina (“CO.RE.DI.”) per la circoscrizione territoriale della Toscana comunicava al C. che il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, respinta l’istanza di sospensione, aveva promosso nei suoi confronti procedimento disciplinare per la violazione di cui alla L. n. 89 del 1913, art. 147, comma 1, lett. a), per “avere tenuto reiterate condotte lesive della propria dignità e reputazione, nonchè del decoro e del prestigio della classe notarile, consistenti nell’indebita ritenzione di titoli e di somme consegnategli dalla “Banca di Credito Cooperativo di Signa – Società Cooperativa”, dalla “Banca del Mugello – Credito Cooperativo – Società Cooperativa” e dalla “Banca di Imola s.p.a.” nello svolgimento del servizio di levata protesti di assegni e cambiali affidatogli”.

4. Con raccomandata del 7.9.2010 il presidente della “CO.RE.DI.” comunicava al notaio C. la data della discussione e la composizione del collegio.

5. Con istanza inoltrata a mezzo raccomandata il notaio C. ricusava il dottor De Stefano Giuseppe, componente del collegio giudicante.

6. All’udienza del 15.10.2010 la “CO.RE.DI.” respingeva l’istanza di ricusazione e con provvedimento assunto alla stessa udienza, depositato il 18.11.2010, dichiarava il notaio C.F. responsabile dell’illecito disciplinare ascrittogli, ovvero responsabile per “avere compromesso con la propria condotta sia la propria dignità e reputazione, sia il decoro ed il prestigio della classe notarile, ai sensi di quanto stabilito dalla legge notarile, art. 147, comma 1, lett. a), non sussistendo i presupposti applicativi di cui alla legge notarile, art. 147, comma 2”, e gli irrogava la sanzione della sospensione dall’attività professionale per la durata di un anno.

7. Con atto depositato in data 18.5.2011 C.F. proponeva reclamo alla Corte d’Appello di Firenze sia avverso il provvedimento dei 15.10/18.11.2010 sia avverso il provvedimento con cui era stata respinta l’istanza di ricusazione.

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato si costituiva ed instava per il rigetto del reclamo.

Interveniva il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze.

8. All’esito della discussione, con sentenza n. 934 dei 8/19.7.2011 la Corte d’Appello di Firenze rigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese.

Evidenziava, tra l’altro, la corte, in ordine al quarto motivo di reclamo – con cui si era lamentato nel segno della L. n. 241 del 1990 il difetto di motivazione dei provvedimenti assunti nell’ambito del procedimento sanzionatorio ed in pari tempo il difetto di un’adeguata istruttoria a fondamento degli stessi provvedimenti – che il provvedimento della “CO.RE.DI.” era congruamente motivato; che d’altro canto, incontroversi i rapporti tra il C. e gli istituti di credito autori degli esposti, sarebbe stato onere del reclamante, per il cosiddetto “principio di vicinanza della prova”, “presentare documenti idonei a confutare le risultanze degli esposti delle tre banche e dei documenti ad essi allegati” (così sentenza impugnata, pag. 8); che inoltre il reclamante non aveva addotto quali utili attività istruttorie sarebbero state omesse nè quali utili attività istruttorie aveva invano sollecitato.

Evidenziava, da ultimo, la corte che le ulteriori ragioni di doglianza addotte in subordine – concernenti l’applicazione della sanzione sulla scorta di una diversa e non meglio specificata norma delle legge notarile, l’applicazione delle attenuanti ex art. 144 legge notarile e della continuazione – non si correlavano in alcun modo agli esperiti motivi di reclamo, sicchè risultavano senz’altro inammissibili.

9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.F.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Firenze non ha svolto difese.

10. Con ordinanza interlocutoria dei 21.9/20.11.2012 questa Corte ha sospeso il presente giudizio sino alla definizione del processo penale – allora – pendente innanzi al Tribunale di Firenze a carico di C.F. per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare.

11. Con ordinanza interlocutoria del 13.3/21.5.2018 questa Corte ha dato atto che avverso la sentenza dei 5.12.2016/25.5.2017 – con cui la seconda sezione penale del Tribunale di Firenze ha condannato C.F., tra l’altro, per i reati di peculato continuato a lui ascritti – il medesimo C. aveva proposto appello datato 21.7.2017 ed ha quindi disposto rinvio a nuovo ruolo in dipendenza del perdurante stato di sospensione ex art. 158 quinquies della legge notarile del presente giudizio.

12. Con ordinanza interlocutoria assunta all’udienza camerale del 13.6.2019 è stato disposto rinvio a nuovo ruolo onde riscontrare l’esito del giudizio scaturito dall’appello proposto da C.F. avverso la sentenza dei 5.12.2016/25.5.2017 della seconda sezione penale del Tribunale di Firenze.

13. Il ricorrente ha depositato memoria datata 14.11.2017.

Il controricorrente ha depositato memoria datata 22.2.2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

14. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della legge notarile, art. 93 ter e art. 147, comma 1, lett. a), legge notarile.

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte di merito, a seguito dell’entrata in vigore del codice deontologico, l’art. 147, comma 1, lett. a), legge notarile, in piena aderenza al principio di legalità di cui all’art. 25 Cost., riguarda esclusivamente le condotte espressamente vietate dal codice deontologico elaborato dal consiglio nazionale del notariato; che viceversa le condotte illecite che non violano nè i precetti del codice deontologico nè specifiche disposizioni della legge notarile, quali quelle a lui contestate, possono essere sanzionate unicamente ai sensi della “norma di chiusura” di cui all’art. 136 legge notarile.

15. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 649 c.p.p..

Deduce che la corte distrettuale non ha considerato che la statuizione della “CO.RE.DI.” del 21.9.2009, per fatti in precedenza contestatigli, riguarda parimenti la violazione dell’art. 147, comma 1, lett. a), legge notarile, realizzata in sede di svolgimento del servizio protesti, e la violazione della L. n. 349 del 1973, art. 9.

Deduce quindi che il procedimento disciplinare – de quo agitur – definito dalla “CO.RE.DI.” con il provvedimento dei 15.10/18.11.2010 non poteva aver inizio, “perchè la condotta tenuta nello svolgimento del servizio protesti era già stata contestata e la sanzione era già stata applicata” (così ricorso, pag. 26).

Deduce che la corte territoriale non ha considerato che nel caso di condotte plurime poste in essere in un dato arco temporale la violazione della L. n. 349 del 1973, art. 9 può essere unica; che del resto il provvedimento disciplinare dei 15.10/18.11.2010 ha considerato come unica le asserite violazioni dell’art. 9 in danno di tre diversi istituti di credito.

16. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c..

Deduce in primo luogo che gli è stato impossibile formulare istanza di ricusazione del dottor M.M., perchè ne ha appreso la partecipazione al collegio solo dopo che lo stesso collegio si è pronunciato sull’istanza di ricusazione del dottor D.S.G..

Deduce in secondo luogo che, contrariamente all’assunto della corte fiorentina, i fatti in ordine ai quali, con la statuizione del 26.11.2009, la “CO.RE.DI”, con la partecipazione di D.S.G., aveva pronunciato, non erano diversi da quelli oggetto del provvedimento sanzionatorio dei 15.10/18.11.2010; che tanto si desume agevolmente dalla contestuale lettura della delibera del consiglio del 19.5.2009, con cui aveva avuto inizio il procedimento disciplinare definito con la statuizione del 26.11.2009, e della delibera del consiglio del 15.6.2010, con cui ha avuto inizio il procedimento disciplinare definito con la statuizione dei 15.10/18.11.2010.

Deduce segnatamente che si è al cospetto di condotte plurime realizzate in violazione della L. n. 349 del 1973, art. 9 in un unico arco temporale con conseguente unica violazione dell’art. 147, comma 1, lett. a), legge notarile.

17. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 249 del 2006, art. 156 bis, comma 7, e art. 160, dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 241 del 1990.

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte di merito, il consiglio notarile ben poteva assolvere l’onere probatorio su di esso incombente.

18. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 144 legge notarile e dell’art. 81 c.p..

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, le istanze subordinate si correlavano ai motivi di reclamo, segnatamente al primo motivo, con cui si era addotto che i fatti contestati erano da ricondurre alla “norma di chiusura” del sistema sanzionatorio di cui all’art. 136 legge notarile, segnatamente al secondo motivo, con cui si era addotto sia che per il fatto ascrittogli era già stato giudicato sia che erano da applicare le disposizioni sul concorso formale e sul reato continuato.

19. Va dato atto previamente che con sentenza n. 5809 dei 6.12.2018/13.2.2019 la seconda sezione penale della Corte d’Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza dei 5.12.2016/25.5.2017 della seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, tra l’altro rideterminando in anni cinque e mesi tre di reclusione la pena detentiva irrogata in primo grado a C.F..

Va dato atto inoltre che la sesta sezione penale di questa Corte con sentenza n. 1479 del 10.12.2019 ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da C.F. avverso la sentenza n. 5809 dei 6.12.2018/13.2.2019 della Corte d’Appello di Firenze.

Conseguentemente è venuta meno la ragione di sospensione ex art. 158 quinquies, comma 2, legge notarile del presente procedimento.

20. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso possono essere disaminati congiuntamente, siccome entrambi veicolano, sostanzialmente, le medesime ragioni di doglianza prospettate, rispettivamente, con il primo motivo di reclamo (“col primo motivo di reclamo il Dott. C.F. aveva dedotto (…) che la violazione della L. n. 349 del 1973, art. 9 contestata al ricorrente, non espressamente sanzionata dalla legge notarile ma dalla L. n. 349 del 1973, art. 11, poteva rientrare soltanto nelle fattispecie di cui all’art. 136 della legge notarile”: così ricorso, pagg. 19 – 20) e con il secondo motivo di reclamo (“col secondo motivo di reclamo il Dott. C.F. aveva dedotto e documentato (…) che (…) i fatti relativi ai tre esposti sub judice avanti alla Corte di Appello di Firenze dovevano essere considerati assorbiti nella decisione adottata dalla CO.RE.DI. in data 21.9.2009 a seguito di contestazione della stessa violazione con riferimento a fatti identici asseritamente commessi nello stesso arco di tempo”: così ricorso, pag. 23) esperiti innanzi alla Corte di Appello di Firenze.

Evidentemente su tale scorta sovviene per ambedue i mezzi di impugnazione in questa sede formulati l’insegnamento espresso da questa Corte, seppur sul terreno del contenzioso elettorale, ove, si puntualizza che il potere attribuito alla Corte di cassazione non può avere ad oggetto i motivi proposti in primo grado ed in sede di gravame, atteso che il giudizio della stessa riguarda solo la sentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto esaminare, non anche le censure che ad essa hanno dato luogo (cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1755).

21. In ogni caso, pur a prescindere dal surriferito rilievo, il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono destituiti di fondamento e vanno respinti.

22. Con precipuo riferimento al primo motivo questa Corte evidentemente non può che ribadire il proprio insegnamento.

Ovvero l’insegnamento secondo cui, in tema di responsabilità disciplinare dei notai, la L. n. 89 del 1913, art. 147, comma 1, lett. a), individua con chiarezza l’interesse meritevole di tutela (dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile) e la condotta sanzionata (comportamenti che compromettono tale interesse), il cui contenuto, sebbene non tipizzato, si ricava dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico; e secondo cui, altresì, la menzionata norma rispetta gli artt. 3,25 e 117 Cost. ed anche l’art. 7 C.E.D.U., tenuto conto che il principio di tipicità attiene, nella sua assolutezza, alla sola sanzione penale e che detta norma viene integrata dal codice deontologico, il quale è rivolto ad una platea di soggetti perfettamente in grado, per qualificata professionalità, di coglierne perimetro e valenza ed è elaborato dalla loro stessa categoria professionale (cfr. Cass. (ord.) 7.5.2018, n. 10872; Cass. 28.8.2015, n. 17266, secondo cui, in materia di responsabilità disciplinare dei notai, la L. n. 89 del 2013, art. 147, lett. a), configura come illecito condotte che, seppur non tipizzate, siano comunque idonee a ledere la dignità e la reputazione del notaio, nonchè il decoro ed il prestigio della classe notarile, la cui individuazione in concreto è rimessa agli organi di disciplina; Cass. 3.6.2015, n. 11451 – in Foro it., 2015, 11, 1, 3540 – secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 legge notarile, nella parte in cui prevede come illecito disciplinare ogni condotta del notaio che comprometta la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile, in riferimento all’art. 25 Cost.).

23. Su tale scorta non può che osservarsi quanto segue.

Per un verso, appieno è da condividere il rilievo della corte di merito alla cui stregua la violazione della L. n. 349 del 1973, art. 9, comma 4, – norma, quest’ultima, disciplinante il comportamento dei pubblici ufficiali in caso di pagamento di titoli o di levata di protesti costituiva la mera modalità mercè la quale il reclamante, qui ricorrente, aveva commesso l’illecito ascrittogli, tanto più che la fattispecie contemplata dall’art. 147, comma 1, lett. a), legge notarile è suscettibile di realizzazione “in qualunque modo”, purchè la condotta sia tale da compromettere i beni della dignità e della reputazione del notaio, del decoro e del prestigio della classe notarile (cfr. sentenza impugnata, pag. 6).

Per altro verso, per nulla è da condividere l’assunto del ricorrente alla cui stregua le condotte illecite ascrittegli non violano nè i precetti del codice deontologico nè specifiche disposizioni della legge notarne, sicchè possono essere sanzionate unicamente ai sensi della “norma di chiusura” di cui all’art. 136 legge notarile (cfr. ricorso, pag. 22).

24. Con precipuo riferimento al secondo motivo, viepiù giacchè è stata denunciata la violazione dell’art. 649 c.p.p., va in premessa ribadita l’indicazione, frutto dell’elaborazione della giurisprudenza penale di questa Corte, a tenor della quale, ai fini della preclusione del giudicato, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 12175 del 3.11.2016 Ud. (dep. 14.3.2017)).

25. Su tale scorta va appieno condiviso il rilievo espresso in ordine al secondo motivo di reclamo dalla corte distrettuale a tenor del quale il procedimento disciplinare in precedenza definito con statuizione del 21.9.2009 traeva origine da un esposto della “Banca di Credito Cooperativo di Cambiano”, sicchè i fatti dapprima delibati, per quanto analoghi, erano senz’altro diversi.

Siffatto rilievo, d’altronde, rinviene riscontro alla luce dell’articolazione dei capi di imputazione di cui alla sentenza dei 5.12.2016/25.5.2017 della seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, ove, appunto, l’ipotesi delittuosa di peculato continuato ai danni del “Credito Cooperativo di Cambiano” è oggetto di un capo di imputazione a sè stante, il capo E).

26. D’altro canto il provvedimento dei 15.10/18.11.2010 ineccepibilmente ha recepito in maniera unitaria a fini disciiplinari i fatti ascritti al ricorrente e correlantisi agli esposti della “Banca di Credito Cooperativo di Signa – Società Cooperativa”, della “Banca del Mugello – Credito Cooperativo – Società Cooperativa” e della “Banca di Imola” s.p.a., siccome fatti sostanzialmente coevi (cfr. controricorso, pag. 22). Viceversa gli illeciti posti in essere dal C. ai danni del “Credito Cooperativo di Cambiano”, oggetto della statuizione del 21.9.2009, si collocano in un differente arco temporale (cfr. controricorso, pag. 22), sicchè non vi era ragione alcuna chè fossero considerati come atti ulteriori di un’unica serie lesiva.

27. Il terzo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto.

28. Si evidenzia, in ordine al primo profilo di censura veicolato dal terzo mezzo di impugnazione, che in sede di disamina del terzo motivo di reclamo (con cui si era addotto che l’istanza di ricusazione del dottor D.S.G. era stata erroneamente respinta e, prima ancora, irritualmente delibata, senza previa audizione del ricusante, da collegio composto dal dottor M.M., impossibilitato a farne parte, perchè a sua volta destinatario di un esposto a firma del notaio C.F.) la corte territoriale ha non solo affermato che l’art. 154, comma 2, legge notarile, al pari dell’art. 53 c.p.c., comma 2, non prevede l’audizione del ricusante e che l’asserita “grave inimicizia” del dottor M. non era stata addotta con apposita istanza di ricusazione, ma ha specificato altresì che non vi era alcun riscontro nè della dedotta “grave inimicizia” nè dell’esposto proposto nei confronti del dottor M.M..

In questi termini innegabilmente il primo profilo di censura veicolato dal terzo mezzo di impugnazione non si correla puntualmente alla ratio, in parte qua, decidendi.

Ovvero non reca specifica censura dell’affermazione della corte fiorentina secondo cui non vi era alcun riscontro dell’esposto proposto nei confronti del dottor M.M. (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. 17.7.2007, n. 15952).

Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo del controricorrente secondo cui l’avversa argomentazione circa l’impossibilità di proporre istanza di ricusazione del dottor M.M. “è stata per la prima volta proposta nel presente grado di giudizio e non in sede di reclamo” (così controricorso, pag. 25).

29. Si evidenzia, in ordine al secondo profilo di censura veicolato dal terzo mezzo di impugnazione, che le ragioni che hanno indotto al rigetto del secondo motivo di ricorso, militano al contempo per la reiezione del profilo di censura in disamina.

Del resto è lo stesso ricorrente che rinvia a quanto “rilevato col secondo motivo di questo ricorso” (così ricorso, pag. 30), allorchè adduce che i fatti de quibus agitur, oggetto della statuizione della “CO.RE.DI.” dei 15.10/18.11.2010, non sono diversi dai fatti oggetto della statuizione della “CO.RE.DI.” del 26.11.2009.

30. Il quarto motivo di ricorso parimenti è privo di fondamento e va respinto.

31. Si è anticipato che la corte toscana ha specificato che il provvedimento della “CO.RE.DI.” era congruamente motivato “in riferimento agli esposti ed alla documentazione proveniente dagli istituti di credito, nonchè al comportamento ammissivo dell’incolpato” (così sentenza impugnata, pagg. 8 – 9).

Evidentemente a nulla vale reiterare in questa sede, genericamente, sic et simpliciter, che “le delibere che chiedono farsi luogo a procedimento disciplinare devono essere motivate” (così ricorso, pag. 34).

32. Nessuna deroga ai principi in tema di onere della prova si configura; nè vale addurre che il principio della “vicinanza della prova” è stato richiamato impropriamente.

Ineccepibilmente la corte d’appello ha precisato che “era il notaio a dover provare di aver regolarmente restituito i titoli o le somme” (così sentenza impugnata, pag. 9), viepiù che la corte di merito ha puntualizzato che la lettera datata 27.4.2008 dal reclamante inviata alla “Banca di Credito Cooperativo di Signa” costituiva esplicita ammissione dei fatti addebitati.

33. Si tenga conto, in ogni caso, che il ricorrente per i fatti de quibus agitur è stato condannato in via definitiva in sede penale.

Cosicchè, ai sensi dell’art. 158 quinquies, comma 3, legge notarile, la sentenza penale definitiva di condanna fa stato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che il fatto è stato commesso dall’autore.

34. Il quinto motivo di ricorso egualmente è privo di fondamento e va respinto.

35. A nulla vale addurre che le istanze subordinate si correlavano, al primo motivo di reclamo, con cui si era invocata la riconducibilità dei fatti contestati alla previsione dell’art. 136 legge notarile, ed al secondo motivo di reclamo, con cui si era prospettata la identità dei fatti de quibus ai fatti in precedenza contestati e sanzionati.

Invero le ragioni enunciate in sede di disamina del primo e del secondo motivo di ricorso, deponenti, rispettivamente, nel senso dell’ineccepibile sussunzione dei fatti contestati nella previsione dell’art. 147, lett. a), legge notarile e nel senso della innegabile diversità degli illeciti disciplinari dapprima delibati rispetto agli illeciti disciplinari de quibus abgitur, esplicano al riguardo un indubbio rilievo concludente.

Ovvero valgono ex se a qualificare come immeritevoli di seguito pur le istanze formulate in via subordinata che alle medesime ragioni si connettevano.

36. D’altra parte appare fuor di luogo prospettare che nella fattispecie sarebbero state da applicare le norme sul concorso formale e sulla continuazione.

Per un verso, si è innegabilmente al cospetto di una ipotesi di concorso materiale omogeneo.

Per altro verso, al di là della materia della previdenza e dell’assistenza obbligatoria, l’istituto della continuazione appare estraneo all’ampia area dell’illecito non penale (cfr. Cass. 4.3.2011, n. 5252; Cass. 16.12.2005, n. 27799).

37. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

38. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, C.F., a rimborsare al controricorrente, Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1 co. quater, D.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, C.F., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1 co. bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA