Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17078 del 12/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 12/08/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 12/08/2016), n.17078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1253/2011 proposto da:

GAFFOIL DI FERRARA A.&C. S.N.C. (P.I. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VELLETRI 35, presso l’avvocato MARSILIO CASALE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFONSO CATERINO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IULIANO S.R.L. UNIPERSONALE (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso l’avvocato ROSSETTI

FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO MAGLIO,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

21/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato M. CASALE, con delega orale, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato S. GRASSI, con delega, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Napoli, con decreto depositato in data 21 luglio 2010, ha respinto il reclamo proposto da Gaffoil di Ferrara A. & C. s.n.c. avverso il decreto reiettivo del ricorso di fallimento presentato il 28/1/2010 nei confronti della Iuliano s.r.l., sul presupposto dell’insolvenza manifestata dal mancato pagamento del credito di Euro 173.965,39, oltre interessi e rivalutazione, per fornitura di gasolio, risultante da una serie di fatture.

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, col quale la parte si era doluta del provvedimento di rigetto della domanda di fallimento a seguito della desistenza del creditore, mentre avrebbe dovuto disporre l’archiviazione, ritenendo la carenza di interesse, atteso che la desistenza aveva prodotto una sorta di cessazione della materia del contendere, non impedita dal contrasto sulle spese, e che una decisione sulla fondatezza della domanda originaria sarebbe stata necessaria per decidere sulla riconvenzionale di danni proposta dalla debitrice ex art. 96 c.p.c..

Ha ritenuto infondata la censura relativa alla ritenuta carenza dello stato di insolvenza, rilevando che la debitrice che non aveva mai contestato il debito, lo aveva saldato per la somma capitale con due assegni bancari emessi l’11/2/2010, pochi giorni dopo il deposito del ricorso per fallimento del 28/1/2010, ed il giorno precedente alla notifica(anche se la consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario era avvenuta il 10/2/2010)e quindi si era trattato di un mero ritardo, nè erano emersi altri indici rivelatori dello stato di insolvenza.

Ha ritenuto infondato il quarto motivo, non sussistendo alcuna contraddittorietà tra il rigetto della domanda di danni per lite temeraria e la condanna alle spese basata questa sulla soccombenza virtuale.

Ha condannato alle spese del giudizio, ha respinto la domanda ex art. 96 c.p.c., ed ha condannato al pagamento della somma equitativamente determinata in Euro 5000,00 ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile ratione temporis, perchè Gaffoil aveva utilizzato il ricorso per dichiarazione di fallimento per ottenere il più rapidamente possibile il soddisfacimento del suo credito, anche per fatture non scadute, oltre alla somma di Euro 3000,00 per spese legali, ed aveva depositato atto di desistenza solo il 3/3/2010, nonostante l’espressa diffida della debitrice del 18/2/2010, ricevuta quanto meno il 22/2/2010.

Ricorre avverso detta pronuncia la Gaffoil, con ricorso affidato a tre motivi.

Si difende con controricorso Rising House s.r.l. soc. unipersonale con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 22; sostiene che per i due assegni di conto corrente ha ottenuto il benestare della propria banca solo il 2/3, che nonostante le richieste, la Gaffoil aveva chiesto il 20/10/99 ed il 2/11/09, due richieste di ulteriori dilazioni di pagamento, senza offrire alcun acconto.

1.2.- Col secondo, si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, punto 4; sostiene che la Corte di merito non ha adeguatamente motivato il convincimento sull’identificazione oggettiva dello stato di insolvenza, e che è abnorme condanna alle spese ed alla somma a titolo risarcitorio.

1.3.- Col terzo, denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’art. 96 c.p.c..

2.1.- Il primo motivo è inammissibile, atteso che la ricorrente non coglie la ratio decidendi della Corte del merito, che si è pronunciata sul motivo di reclamo rilevandone l’inammissibilità.

2.2.- Il secondo motivo è infondato.

L’art. 132 c.p.c., n. 4, nel testo conseguente alla modifica da parte della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17, suppone che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione al fine di rendere questa comprensibile nella sua ratio (e v. già, finanche a proposito del testo anteriore, le pronunce 22845/10 e 12864/15; e, post riforma, la pronuncia 920/15).

La corte d’appello non ha violato detta norma, avendo sottolineato che il credito al quale l’istanza si riferiva era stato estinto e che nessun ulteriore indice rivelatore dell’insolvenza era stato acquisito, con specifico riferimento a pendenze debitorie, protesti o pignoramenti. Ha inoltre considerato, e specificamente dato conto, delle risultanze dei bilanci della società e della situazione immobiliare della medesima.

2.3.- Il terzo motivo è inammissibile.

La condanna alle spese processuali è stata dalla Corte pronunciata in base al criterio di soccombenza e al riguardo il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.

Esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare o meno, in tutto o in parte, le spese di lite (cfr. ex aliis le pronunce 2736/12, 17045/09, 406/08).

Quanto alla condanna per responsabilità processale aggravata, la ricorrente si limita ad affermare che ne difettavano i presupposti, essendo stata l’iniziativa per dichiarazione di fallimento avanzata in difetto del pagamento di quanto dovuto, dopo due dilazioni e dopo l’emissione di assegni a lunga scadenza, ed essendo stata la desistenza poi tempestivamente presentata, avendo dovuto attendere il benestare della propria banca per la disponibilità giuridica dei titoli di credito ricevuti, benestare ricevuto il 2/3/2010, per cui l’atto di desistenza è stato tempestivamente depositato il 3/3/2010, ben sei giorni prima dell’udienza prefallimentare.

In tal senso il motivo appare tuttavia generico e inteso a sollecitare una distinta valutazione dei fatti, rispetto a quanto dalla corte d’appello accertato a proposito del non avere, l’istante, previamente verificato la situazione patrimoniale effettiva della debitrice e di avere intrapreso l’iniziativa al solo fine di ottenere il più rapidamente possibile il soddisfacimento del credito, includendo anche fatture non ancora scadute. Tali fatti, in sè considerati, sono suscettibili di integrare il presupposto della responsabilità aggravata.

3.1.- Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 giugno 2016

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