Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17078 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 09/05/2017, dep.11/07/2017),  n. 17078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12156/2014 proposto da:

CASA DI CURA VILLA TUSCOLANA SRL, in persona del legale

rappresentante p.t. Dott. S.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE GRAZIOSI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati VITO BELLINI, MARIA LUISA BELLINI, giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale Dott. D.S.V., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO, 62, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA

BOLOGNINI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6523/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 3/12/2013, la Corte d’appello di Roma, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della pronuncia di cassazione in sede di legittimità, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società Villa Tuscolana s.r.l. nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale RM-(OMISSIS) per il pagamento del saldo relativo ai compensi per le prestazioni sanitarie erogate, dalla società istante, in favore di pazienti lungodegenti;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l’insussistenza del credito vantato dalla società Villa Tuscolana, atteso che le prestazioni dalla stessa erogate, per il periodo in contestazione, avevano avuto riguardo alla cura di pazienti lungodegenti non in fase acuta, le quali, non essendo riconducibili ad alcuna delle previsioni tariffarie di cui al D.M. Sanità 14 dicembre 1994 (individuato quale fonte suppletiva per la determinazione dei corrispettivi dovuti alle strutture sanitarie convenzionate con Regioni prive di autonome previsioni tariffarie alla data del 1/1/1995), non giustificavano la liquidazione di alcuna integrazione rispetto alle somme già corrisposte, dalla Regione Lazio, per il medesimo titolo, in favore della società Villa Tuscolana;

che, avverso la sentenza del giudice del rinvio, la società Villa Tuscolana s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;

che la Asl RM-(OMISSIS) resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per “violazione e disapplicazione del giudicato”, “illegittimità derivata”, violazione dell’art. 12 preleggi, del D.M. Sanità 14 dicembre 1994 e dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nonchè per omesso esame e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, per avere la corte territoriale omesso di tener conto (pur avendolo contraddittoriamente rilevato) del riconoscimento, da arte della Corte di cassazione in sede rescindente, Cass. 3364/2009 dell’intervenuto giudicato interno sulla questione della necessaria determinazione del compenso oggetto di lite alla stregua del D.M. Sanità 14 dicembre 1994, con la conseguente impossibilità, per il giudice del rinvio, di discostarsi da tale fonte ai fini della determinazione del credito della società ricorrente;

che, in particolare, la Corte di cassazione aveva rimesso al giudice del rinvio la sola decisione di merito consistente nell’individuazione del compenso mediante comparazione delle prestazioni e delle previsioni complessive del decreto ministeriale citato e delle relative tariffe, ovvero facendo riferimento a una delle specifiche ipotesi di cui all’art. 2, comma 2, dello stesso D.M., riferito alle fattispecie dell’assistenza ospedaliera per pazienti acuti;

che, pertanto, tale premessa avrebbe imposto di presupporre che i ricoveri di lungodegenza fossero tout court disciplinati dal ridetto decreto ministeriale, oltre che gravitanti nell’area dell’assistenza per acuti di cui all’art. 2 del medesimo Decreto;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.M. Sanità 14 dicembre 1994, nonchè per omessa pronuncia e/o omesso esame di un fatto decisivo controverso, per avere la corte territoriale trascurato di determinare l’importo riconoscibile in favore di essa ricorrente in misura pari al massimo della tariffa prevista dal D.M. 14 dicembre 1994, o in misura eventualmente minore, in conformità alla decisione rescindente adottata dalla corte di legittimità;

che entrambi i motivi sono infondati;

che, al riguardo, osserva il collegio come l’interpretazione fornita dal giudice del rinvio, circa il contenuto del dictum della corte di legittimità in sede rescindente, deve ritenersi corretta sul piano giuridico e del tutto congrua in termini di coerenza e adeguatezza logica;

che, infatti, la sentenza della Corte di cassazione che ha annullato la decisione del giudice d’appello, nel confermare la determinabilità del compenso rivendicato dalla società ricorrente alla stregua del D.M. Sanità 14 dicembre 1994, ha comunque rimesso al giudice del rinvio il compito di procedere all’esame, nel merito, della pretesa creditoria avanzata dalla ridetta società al fine di individuare, tanto l’effettiva riconducibilità in concreto delle prestazioni dalla stessa erogate alle astratte previsioni del decreto ministeriale citato, quanto i criteri tariffari da applicare per la determinazione dei compensi conseguentemente dovuti;

che, in breve, del tutto correttamente il giudice del rinvio ha sottolineato come la Corte di Cassazione in sede rescindente, nel ritenere coperta dal giudicato interno la questione della determinabilità del compenso della società ricorrente alla stregua del decreto ministeriale citato, lungi dall’imporre l’applicazione di una norma di diritto a una fattispecie concreta non riconducibile al relativo spettro applicativo, si sia limitata a sollecitare la sola verifica, nel merito, della natura concreta delle prestazioni erogate dalla società Villa Tuscolana, con la conseguenza che, una volta stabilitane l’eventuale identità con quelle astrattamente previste dal citato decreto ministeriale, ai criteri tariffari di quest’ultimo avrebbe necessariamente dovuto far capo;

che, sotto altro profilo, la stessa Corte di cassazione ha espressamente sottolineato, sul piano interpretativo, l’impossibilità di ricondurre, alle previsioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. d), del citato D.M., l’ipotesi delle prestazioni di cura rese in favore di lungo-degenti non acuti;

che, nella specie, la Corte d’appello di Roma, quale giudice del rinvio, avendo escluso nel merito il ricorso di prestazioni erogate dalla società Villa Tuscolana in favore di pazienti lungodegenti acuti, ed avendo altresì escluso la riconducibilità delle prestazioni effettivamente erogate dalla ridetta società alle previsioni astratte del D.M. 14 dicembre 1994 (siccome limitate, queste ultime, alle sole prestazioni rese in favore di pazienti acuti, in conformità dell’art. 2, comma 1 del citato D.M.), del tutto coerentemente ha escluso che le prestazioni concretamente erogate dalla società Villa Tuscolana (e per le quali quest’ultima ha rivendicato il pagamento delle differenze dedotte) potessero trovare, nel D.M. citato, regole alle stesse utilmente applicabili;

che, infine, una volta esclusa la riconducibilità delle prestazioni concretamente erogate dalla società ricorrente allo spettro applicativo delle norme di cui al decreto ministeriale in esame, del tutto correttamente la corte territoriale ha ritenuto assorbita la questione della praticabilità nel massimo, o in misura inferiore, delle tariffe ivi stabilite;

che sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’infondatezza dei motivi di doglianza illustrati dalla società ricorrente, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 17.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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