Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17078 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. un., 08/08/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 08/08/2011), n.17078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di sezione –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26264/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso,

rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, PREDEN

SERGIO, VALENTE NICOLA, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.S.;

– intimata –

sul ricorso 27683/2007 proposto da:

C.M.S. ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NOCERA UMBRA 166, presso lo studio

dell’avvocato GUADAGNO STEFANO, rappresentata e difesa dagli avvocati

MARINO SALVATORE, MARINO VINCENZO, per delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S., UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PREFETTURA DI GENOVA,

MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, ASL N.

(OMISSIS)

GENOVESE;

– intimati –

sul ricorso 28820/2007 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.M.S., R.S., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA NOCERA UMBRA 166, presso lo studio dell’avvocato GUADAGNO

STEFANO, rappresentate e difese dagli avvocati MARINO VINCENZO,

MARINO SALVATORE, per delega a margine del controricorso;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso,

rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN

SERGIO, VALENTE NICOLA, per delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3455/2006 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata

il 09/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

uditi gli avvocati Mauro RICCI per delega dell’avvocato Alessandro

Riccio, Gianluigi MALANDRINO per delega dell’avvocato Vincenzo

Marino, Gìancarlo CASELLI dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso

26264/07, accoglimento dei ricorsi 27683/07 e 28820/07.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.M.S. e R.S., rispettivamente vedova e figlia di Ro.Gu., assassinato da componenti delle “brigate rosse” in (OMISSIS), adivano il Tribunale di Genova nei confronti del Ministero dell’interno, del Ministero della sanità, del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Inps per ottenere il riconoscimento del loro diritto a determinate prestazioni in applicazione della legislazione in favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari. Nel corso del giudizio, su ordine del giudice, il contraddittorio veniva esteso nei confronti dell’Agenzia delle entrate e della ASL n. (OMISSIS) di Genova.

2. Il Tribunale adito, in composizione monocratica, con sentenza depositata il 9.10.2006, precisato che alla controversia, per quanto non espressamente disciplinato dalla L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 12, trovava applicazione il rito civile ordinario e non il rito del lavoro; ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Ministero della salute e del Ministero dell’economia; dato atto che relativamente ad alcune delle domande la materia del contendere era cessata, totalmente (per la richiesta dell’assegno vitalizio di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3) o parzialmente (per l’integrazione della speciale elargizione di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 1); per quanto ancora rileva provvedeva nei termini seguenti.

3.1. Poichè il Ro. era stato dipendente non di una pubblica amministrazione ma dell’Italsider, quanto all’integrazione in favore della vedova del TFR maturato dal Ro., prevista dalla L. n. 206 del 2004, art. 2, sussisteva la legittimazione del Ministero dell’interno in applicazione della norma di chiusura di cui al D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, art. 2.

3.2. Ai fini della determinazione dell’importo della integrazione dalla (già richiamata) speciale elargizione di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 1, il cui importo era stato elevato dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, da L 150.000.000 ad Euro 200.000, il Tribunale riteneva fondata la tesi delle ricorrenti, secondo cui doveva tenersi conto, ai fini del percepito, solo delle somme corrisposte in linea capitale e non anche degli importi corrisposti a titolo di rivalutazione, dato che questa componente era imputabile al ritardo con il quale era avvenuto il pagamento rispetto alla data di entrata in vigore della legge, in applicazione della L. n. 302 del 1990, art. 8, la cui ratio era quella di evitare che il tempo necessario per l’eventuale istruttoria (e comunque dovuto a ritardi dell’amministrazione) potesse recare nocumento ai beneficiari.

Ne derivava il diritto a un conguaglio in linea capitale di Euro 4.280,35 per ciascuna delle ricorrenti, oltre accessori per il ritardo su tali importi (e integrazione degli analoghi accessori relativi alle somme già corrisposte).

3.3. Quanto ai criteri per l’applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 4, commi 2 e 3, che stabilisce regole particolari per la determinazione, rispettivamente, delle pensioni dirette a favore dei soggetti che abbiano subito per effetto di atti di terrorismo un’invalidità pari almeno all’80 per cento della capacità lavorativa e delle pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti di vittime di atti di terrorismo, il Tribunale riteneva che l’espressione “in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all’art. 2, comma 2” sia interpretabile nel senso che la pensione riconosciuta dalla norma in esame debba essere pari all’ultima retribuzione percepita, rideterminata con le maggiorazioni previste da detto art. 2, comma 2. Riconosceva quindi il diritto della signora C. ad una pensione dell’importo di Euro 2.116,00 mensili dall’1.9.2004, e al pagamento dei relativi arretrati con i relativi accessori per il ritardo. Disattendeva quindi la tesi dell’Inps secondo cui l’ultima retribuzione, con le previste maggiorazioni, debba essere presa come base di calcolo della pensione, con applicazione sotto gli altri profili delle regole generali dell’ordinamento pensionistico, e con correlazione quindi della pensione sia all’anzianità maturata dalla vittima che alla decurtazione prevista per le pensioni indirette (60% della pensione diretta di riferimento).

3.4. Il Tribunale rigettava poi la domanda della C. diretta al riconoscimento del suo diritto a due annualità del trattamento pensionistico a norma della L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 4, ritenendo tale prestazione riconosciuta a favore dei superstiti di vittime di atti terroristici già titolari dell’assegno vitalizio non reversibile previsto dal comma 3 dello stesso articolo per avere contratto un’invalidità non inferiore a un quarto della capacità lavorativa. La erogazione una tantum in questione ha lo scopo di compensare la cessazione di tale beneficio al momento della morte del congiunto vittima del terrorismo e non ha ragione di essere nel caso in cui l’atto di terrorismo abbia determinato la morte della vittima, poichè in tal caso i congiunti diventano direttamente beneficiari di assegni vitalizi.

3.5. In relazione alle domande dirette all’applicazione delle esenzioni tributarie previste dalla legislazione in favore delle vittime del terrorismo, il Tribunale preliminarmente esaminava e disattendeva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la L. n. 206 del 2004, art. 11, abbia previsto che le cause aventi ad oggetto il riconoscimento di “tutti” i benefici, senza alcuna eccezione, stabiliti dalla legge stessa debbano essere proposte davanti al tribunale in composizione monocratica, introducendo così una deroga, in via di eccezione, alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, in particolare con riguardo alla controversie tra sostituito e sostituto d’imposta in ordine alla legittimità delle ritenute d’acconto operate dal secondo.

3.6. Nel merito riteneva che sia la L. n. 407 del 1998, che la L. n. 206 del 2004 comportavano il beneficio dell’esenzione dall’IRPEF delle somme erogate a titolo di pensione e quindi condannava l’Agenzia delle entrate alla restituzione delle somme percepite a titolo di Irpef sulla pensione erogata alla C. dal 1999 al 2004 e l’Inps a restituire alla medesima le trattenute operate per Irpef, non ancora versate all’agenzia tributaria.

4.1. Contro questa sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C.M. S., a cui quest’ultima ha resistito con controricorso proponendo contestualmente ricorso incidentale con un motivo.

4.2. Il Ministero dell’interno e l’Agenzia per le entrate hanno proposto un primo ricorso per cassazione, notificato il 10.10.2007 ma non depositato, su cui questa Corte, Sez. 2^, ha già provveduto con ordinanza 22 dicembre 2008 n. 30030, dichiarativa dell’improcedibilità; e successivamente un’ulteriore ricorso nei confronti di C.M.S. e R.S., nonchè dell’INPS, affidato a quattro motivi e notificato l’8.11.2007. La C. e la R. resistono con controricorso. Anche l’Inps si è costituito con controricorso.

5. Il ricorso dell’Inps, denunciando violazione della L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 4, in relazione all’art. 12, comma 2, della stessa legge, censura il criterio recepito dalla sentenza impugnata per la determinazione della pensione di reversibilità o indiretta spettante alla vedova del Ro., sostenendo che la formulazione letterale dei commi 2 e 3 del richiamato art. 4 della L. n. 206 del 2004 autorizza a ritenere che la “ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto” non rappresenti immediatamente l’importo del trattamento pensionistico diretto e di reversibilità (in virtù del richiamo di cui al terzo comma), ma costituisca piuttosto la base sulla quale calcolare, applicando le consuete regole vigenti nell’ambito dell’assicurazione generale, l’ammontare della pensione stessa. In particolare si osserva che l’interpretazione criticata è in contrasto con la precisazione della legge che la pensione è “calcolata in base all’ultima retribuzione”.

6. Il ricorso incidentale di C.M.S. (vedova di Ro.Gu.), denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 4, censura il rigetto della domanda relativa alla corresponsione delle due annualità di pensione prevista dalla richiamata disposizione. Al riguardo si rileva, in particolare, che il riferimento da parte della norma alla pensione di reversibilità anzichè alla pensione indiretta è dovuto all’utilizzo della stessa terminologia della L. 23 novembre 1998, n. 407, che, correlandosi alle disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e in particolare al “trattamento privilegiato di reversibilità” di cui all’art. 92, per pensioni di reversibilità intende anche quelle in favore di superstiti di lavoratori in attività. Si richiama anche, a sostegno della interpretazione proposta, la direttiva del presidente del consiglio dei ministri 27 luglio 2007, pubblicata sulla G.U. 2 agosto 2007, n. 208.

Infine si contesta l’argomento formulato dal giudice a quo basato sulla tesi secondo cui i familiari della vittima del terrorismo fruirebbero di un assegno vitalizio diretto solo nel caso di decesso della vittima, rilevandosi che l’assegno vitalizio spetta in tal caso ai familiari superstiti sia che la vittima prestasse ancora attività lavorativa, sia che fosse già pensionato.

7.1. Il primo motivo del ricorso delle amministrazioni statali denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., e insufficienza di motivazione in ordine alla ritenuta legittimazione del Ministero dell’interno e non del datore di lavoro quanto alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto. Al riguardo si attribuisce rilievo alla natura retributiva e non previdenziale o assistenziale del t.f.r. e alla sua non riconducibilità alle categorie per le quali provvede il Ministero dell’interno.

7.2. Il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 206 de 2004, art. 5, e insufficienza di motivazione, censura i criteri seguiti ne computo dell’importo dovuto a titolo di riliquidazione della ed. speciale elargizione. Ricordato che in occasione della riliquidazione di tale prestazione trova applicazione anche l’istituto della rivalutazione, come regolato dalla L. n. 302 del 1990, art. 8, in virtù del rinvio della legge n. 206 del 2004 alle disposizioni di tale precedente legge, si sostiene che, in coerenza con la previsione da parte del citato art. 8, comma 2, di un’automatica rivalutazione annuale delle elargizioni in misura pari al tasso di inflazione accertato per l’anno precedente, in occasione della riliquidazione dell’elargizione in virtù della legge che ne ha aumentato l’ammontare dovrà essere detratto quanto già percepito non in termini di valore nominalistico, ma di valore reale commisurato al potere di acquisto al momento in cui si procede alla rideterminazione della differenza spettante. Al riguardo richiama un parere del Consiglio di Stato.

7.3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, in ordine all’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario per la domanda di rimborso dell’IRPEF e al rigetto dell’eccezione di inammissibilità della domanda generica di accertamento. Si sostiene che non è ravvisabile una deroga alla ampia attribuzione di giurisdizione per ogni controversia in materia di tributi alla giurisdizione tributaria. Si deduce anche l’inammissibilità della domanda, perchè formulata in termini generici e di accertamento, in assenza di impugnazione dei singoli atti impositivi (rispetto a cui, peraltro, era maturata la decadenza a proporre l’istanza di rimborso per il decorso del termine di 18 mesi dalla data del versamento, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, tenuto anche conto della previsione dei benefici già da parte della previgente legislazione in materia). Si prospetta anche la mancanza di un interesse a far valere il diritto alle agevolazioni fiscali nell’ambito dello speciale procedimento per il riconoscimento dei benefici in favore delle vittime del terrorismo, in quanto l’applicazione delle norme di carattere tributario compete immediatamente al soggetto che eroga i trattamenti economici decisi dal giudice.

7.4. Il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 3, comma 2, e insufficienza di motivazione, censura il riconoscimento del beneficio dell’esenzione dall’IRPEF per l’intero ammontare del trattamento pensionistico erogato dal 1999 al 2004 invece che limitatamente alla parte di quest’ultimo corrispondente all’aumento figurativo. Si sostiene che la L. n. 206 del 2004, art. 3, comma 2, nel prevedere l’esenzione dall’Irpef della “pensione maturata ai sensi del comma 1”, si riferisca solo alla quota di pensione derivante dall’aumento figurativo dell’anzianità contributiva riconosciuto in favore delle persone che abbiano subito a causa di atti di terrorismo un’invalidità inferiore all’80%, e ai loro familiari, e non l’esenzione dal tributo dell’intero trattamento pensionistico, così come previsto invece, anche a favore dei superstiti, dall’art. 4 per l’ipotesi di invalidità superiore all’80% per cento o del decesso per analoga causale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. I tre ricorsi devono essere riuniti, in quanto proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

9. Si ritiene di limitare la cognizione nella presente sede alla questione di giurisdizione posta dal terzo motivo del ricorso proposto dalle amministrazioni statali.

9.1. Preliminarmente è opportuno allora rilevare che non sussistono ragioni di inammissibilità di detto ricorso in quanto esso è stato notificato prima del decorso non solo del termine lungo di impugnazione, ma anche del termine breve decorrente dalla data di notificazione del primo ricorso per cassazione delle medesime parti, non depositato,e della declaratori di improcedibilità del medesimo (cfr. l’art. 387 c.p.c. e Cass. n. 22561 del 2004, 13267/2007 e 12898/2010).

9.2. Il giudizio di merito è stato proposto in riferimento a norma procedimentale prevista dalla L. 3 agosto 2004, n. 206, avente ad oggetto “nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”), e precisamente dagli artt. 11 e 12. Il primo di tali articoli, che individua i presupposti e i termini di ammissibilità dello speciale procedimento giurisdizionale, recita:

“Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell’invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all’impugnazione di cui all’art. 12, comma 2”. Il successivo art. 12, che detta la schematica disciplina del procedimento, prevede: “1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.

2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa fa manifesta illogicità della motivazione”.

Le disposizioni in esame delineano uno speciale procedimento giurisdizionale avente spiccatissimi caratteri di eccezionalità, come evidenziato non solo dalla sua struttura massimamente semplificata, ma anche dal fatto che è destinato ad operare solo temporaneamente, in sostanza nella fase di prima applicazione della disciplina sui benefici in favore delle vittime dei terrorismo così come aggiornata e integrata dalla citata L. n. 206 del 2004. In sostanza il legislatore, con riferimento alle ipotesi in cui fossero già stati accertati in sede giudiziaria o amministrativa la ricorrenza e il grado di lesività di atti di terrorismo, ha inteso mettere a disposizione degli interessati (probabilmente anche con intenti sperimentali) un procedimento giudiziario della massima rapidità e semplicità inteso ad ovviare a tutte le complicazioni e lungaggini che nella pratica caratterizzavano la fase di effettivo riconoscimento dei benefici economici assicurati dalla legislazione in materia, in considerazione anche della pluralità di autorità amministrative coinvolte e dei procedimenti giurisdizionali di cui era necessaria l’attivazione in caso di mancato riconoscimento dei diritti previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 2994 del 2011).

Tenendo presenti tale ratio, gli evidenti carattere di spiccata eccezionalità della norma, e la mancanza di indicazioni in senso contrario, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso derogare anche alle norme sulla attribuzione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario della cognizione su rapporti incisi dalla normativa sostanziale in favore delle vittime del terrorismo.

Ciò appare tanto più evidente in quanto sono ampiamente coinvolti i rapporti pensionistici per cui, in genere, è prevista la giurisdizione della Corte dei conti con riferimento ai dipendenti pubblici, nell’ambito dei quali si annoverano gran parte delle vittime del terrorismo.

In tale quadro deve ritenersi potenzialmente derogata, in caso di operatività dello speciale procedimento in esame, anche la giurisdizione tributaria, stante la previsione anche di benefici fiscali da parte della normativa in favore delle vittime del terrorismo. Peraltro, poichè la disciplina tributaria sulle ritenute alla fonte coinvolge, sul piano amministrativo e della prima applicazione delle norme, anche i soggetti erogatori di trattamenti pensionistici, solo l’estensione dello speciale procedimento giurisdizionale alla materia tributaria consente allo stesso di garantire pienamente e semplicemente l’attuazione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo. D’altra parte la particolare specialità del procedimento consente di ritenere implicitamente derogati anche quei principi del processo tributario che ostacolerebbero la rapida e semplice attuazione del relativo diritto sostanziale, quale il divieto di pronunce dichiarative.

9.3. In conclusione, deve essere rigettato il motivo in esame nella parte in cui censura la sentenza impugnata riproponendo l’eccezione di difetto di giurisdizione ordinano in relazione alla giurisdizione del giudice tributario, e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

10. La causa viene rimessa ad una sezione semplice (la sezione lavoro, stante la prevalenza di questioni previdenziali, di lavoro o affini) per la decisione sui motivi dei vari ricorsi riuniti non esaminati (ed anche sulla parte residua del motivo esaminato).

PQM

La Corte riunisce i ricorsi n. 26264/2007, 27683/2007 e 28820/2008;

rigetta il terzo motivo del ricorso proposto dal Ministero dell’interno e dalla Agenzia delle Entrate per la parte relativa all’eccezione di difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rimette la causa alla Sezione lavoro per l’esame delle altre censure di cui allo stesso motivo e degli ulteriori motivi dello stesso e degli altri ricorsi.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

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