Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17077 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. II, 16/06/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 16/06/2021), n.17077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19642/2019 proposto da:

A.M.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato

MAURIZIO VEGLIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Laura Barberio, in ROMA, VIA TORINO 7;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3096/2019 del TRIBUNALE di TORINO depositato il

10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.M.A., nato in (OMISSIS) (alias A.M.A. nato in (OMISSIS): così l’intestazione del decreto del Tribunale di Torino) proponeva opposizione avverso il provvedimento in data 18.12.2018 con il quale la competente Commissione Territoriale aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 bis, chiedendo di riconoscere in proprio favore lo status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, quella umanitaria.

Il Tribunale rilevava che con provvedimento del 15.3.2017 la Commissione Territoriale di Salerno sez. Campobasso aveva rigettato una precedente domanda di protezione internazionale formulata il 15.4.2015 che, in mancanza di impugnazione, diventava definitiva. Rilevava altresì che il richiedente, secondo quanto emergeva dall’elenco dei precedenti Eurodac, risultava avere già presentato reiteratamente altre domande di protezione internazionale, nel corso degli anni tra il 2010 e il 2015, in vari Paesi Europei, ed in particolare in Norvegia, Svezia (3 volte) Germania, Ungheria e Austria, sempre con esito negativo.

Osservava, ancora, il Tribunale che il richiedente, con sentenza del 4.4.2017 della Corte d’Assise d’appello di Campobasso, che confermava la sentenza del Gup del Tribunale, era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre alla espulsione ex art. 312 c.p., per avere commesso istigazione continuata nei confronti degli ospiti della struttura di accoglienza (OMISSIS) di (OMISSIS) alla commissione di reati contro la personalità dello Stato e aventi finalità di terrorismo, compiuta sfruttando il proprio ruolo di Imam della locale comunità islamica; e che a seguito della condanna il richiedente, detenuto presso la Casa Circondariale di (OMISSIS) e Sassari, era stato scarcerato il 25.5.2018 e quindi espulso con decreto del Questore di Sassari.

Rileveva quindi che in data 3.9.2018 il ricorrente era stato riammesso in Italia dall’Austria, in quanto richiedente protezione internazionale, ma all’arrivo a (OMISSIS) egli aveva rinunciato alla domanda, per reiterarla all’atto del rimpatrio (in data 28.11.2018).

Avverso il decreto emesso dal Tribunale di Torino, il richiedente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione all’art. 115 c.p.c.D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, art. 3, Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, 33 Convenzione di Ginevra – Omessa valutazione della nazionalità somala” del richiedente.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4) e 5), in relazione all’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 19 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) – Omessa pronuncia in relazione alla richiesta di riconoscimento della protezione speciale”.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura la “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4) e 5), in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 10 Cost., comma 3 – omessa pronuncia in relazione alla richiesta di riconoscimento del diritto di asilo costituzionale”.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica e formulazione, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – Essi sono inammissibili.

2.2. – Va anzi tutto dichiarato l’orientamento di questa Corte (Cass. sez. un. 8053 del 2014) secondo il quale l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella novellata formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle pronunce impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 10.5.2019) consente di denunciare in cassazione oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è specifica adeguata indicazione.

Laddove, poi, si presenta altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento non già ad un “fatto storico”, come sopra inteso, bensì a questioni o argomentazioni giuridiche (Cass. n. 22507 del 2015; cfr. Cass. n. 21152 del 2014; ciò in quanto nel paradigma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è inquadrabile il vizio di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

2.4. – Le proposte censure, come rapsodicamente articolate, appalesano piuttosto lo scopo del ricorrente di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili, onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c., per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, dunque, cercando di attribuire al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse (Cass. n. 22355 del 2019; Cass. n. 2051 del 2019).

3. – Peraltro, va rilevato che il rigetto del ricorso riposa anche sulla ulteriore ratio decidendi della affermata assenza di elementi di novità, rispetto alla precedente, della domanda di protezione internazionale reiterata, al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29-bis.

4. – Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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