Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17077 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.11/07/2017),  n. 17077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23919/2015 proposto da:

D.G.R.A., L.C.,

D.B.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 4,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ALESSIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIOVANNI ANTONIO GURNARI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS) in persona del Direttore Generale e

legale Rappresentante Dott. P.A., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DI RIPETTA 121, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

COMITO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA LAURA CURATOLA

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. IRENE AMBROSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto

il rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

D.G.R.A., D.B.S. e L.C., con atto notificato il 20 aprile 2017, sottoscritto personalmente dai ricorrenti nonchè dal difensore, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso proposto nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria 19 febbraio 2015, n. 85;

la rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, salva la necessità di pronunciare sulle spese;

pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controparte come da dispositivo, mentre non ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poichè il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, non contempla l’ipotesi di estinzione del giudizio.

PQM

 

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;

dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, di cui Euro 200,00 per esborsi ed agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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