Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17076 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22936-2019 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE n. 18, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO GREZ,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO GIGANTE;

– ricorrente –

contro

T.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

MONTE FIORE n. 22, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

GATTAMELATA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO NICOLA

FORTUNATO;

– controricorrente –

e contro.

L.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 128/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE,

SEZ.DIST. DI di TARANTO, depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 27.5.2013 S.G. evocava in giudizio T.A.M. ed il notaio L.A. innanzi il Tribunale di Taranto per sentir pronunciare nei loro confronti la risoluzione del contratto di compravendita dell'(OMISSIS) per fatto e colpa della parte venditrice, nonchè per sentire condannare le due convenute, tra loro in solido, al risarcimento del danno. A sostegno della propria domanda, l’attore deduceva che l’immobile oggetto della compravendita era sprovvisto del certificato di agibilità.

Nella resistenza delle due convenute, che si costituivano con separate comparse, il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1418/2016, accoglieva la domanda, condannando la venditrice T. a restituire allo S. il prezzo a suo tempo percepito per la compravendita, rigettando invece ogni domanda nei confronti della L., notaio che aveva rogato l’atto oggetto della controversia.

Interponeva appello avverso detta decisione la T. e si costituiva in seconde cure lo S., resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 128/2019, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda dello S. e condannando quest’ultimo alle spese del doppio grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia lo S., affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso T.A.M..

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e mancata applicazione dell’art. 51 c.p.c., comma 4, e art. 78 disp. att. c.p.c., perchè la Corte di Appello avrebbe pronunciato in violazione del dovere di astensione, posto che uno dei componenti del collegio di seconda istanza era stato membro del collegio che aveva deciso il reclamo che era stato proposto dallo S., ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva ravvisato la natura non esecutiva di alcuni capi della sentenza di prime cure.

La censura è inammissibile, alla luce del principio, cui il collegio intende dare continuità, secondo cui “Non è deducibile come motivo di nullità di una sentenza d’appello la circostanza che uno dei componenti del collegio che l’ha pronunciata avesse in precedenza conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo contro l’ordinanza di rigetto della richiesta di provvedimento d’urgenza “ante causam”, poichè l’avere conosciuto della stessa causa in un altro grado deve essere ritualmente fatto valere come motivo di ricusazione del giudice, a norma dell’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, e art. 52 c.p.c., e, d’altra parte, l’avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare “ante causam” neanche costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un’ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo

dell’incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27924 del 31/10/2018, Rv. 651123; cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 11070 del 13/08/2001, Rv. 548984).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c., perchè la Corte distrettuale avrebbe erroneamente consentito l’ingresso, nel giudizio di seconde cure, di documenti non prodotti nel corso del primo grado.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta inoltre la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, perchè il collegio di secondo grado avrebbe posto a base della propria decisione un documento che, pur risultando emesso nel 2018, era stato prodotto dalla parte appellante soltanto nella fase di appello.

Le due censure, che meritano di essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili. L’art. 354 c.p.c., riconosce infatti al giudice di secondo grado la facoltà di autorizzare il deposito di documentazione ritenuta decisiva, ancorchè non prodotta in prime cure, laddove la parte che vi ha interesse dimostri di non averla potuta produrre in prima istanza, per causa non imputabile. Nel caso di specie, la T. aveva prodotto in appello il certificato di agibilità dell’immobile compravenduto tra le parti, che era stato rilasciato – secondo quanto affermato dalla sentenza impugnata – “… nel corso del giudizio relativo all’azione di risoluzione del contratto” (cfr. pag. 3) ed il ricorrente non dimostra che si trattasse di documento già esistente all’atto del deposito della sentenza di primo grado. Al contrario, agli atti del giudizio vi è la prova del contrario, poichè:

1) la sentenza del Tribunale di Taranto è stata pronunciata nel 2016;

2) la Corte di Appello fa riferimento, nella motivazione della sentenza impugnata, al fatto che il Comune di (OMISSIS) avesse comunicato, con propria nota del (OMISSIS), la sussistenza dei presupposti per il rilascio del certificato di agibilità;

3) nel terzo motivo di ricorso lo stesso ricorrente evidenzia che il certificato di agibilità è stato emesso nel 2018.

Poichè dunque il certificato di agibilità dell’immobile è stato emesso evidentemente in data successiva al deposito della sentenza di prime cure, la sua produzione in appello è del tutto legittima e non sussiste alcuna violazione, nè dell’art. 345 c.p.c., nè degli artt. 112 e 113 c.p.c..

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1453 c.c., comma 2, art. 1455 c.c. e art. 1477 c.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte distrettuale avrebbe dovuto configurare un inadempimento grave a carico della T., a fronte della mancata produzione del certificato di agibilità del bene immobile compravenduto tra le parti.

La censura è inammissibile.

Con essa, infatti, il ricorrente invoca il riesame della valutazione del fatto e delle prove operata dal giudice di secondo grado, in violazione dei principi secondo cui:

1) il motivo di ricorso non può risolversi in mera richiesta di revisione del giudizio di merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790);

2) la valutazione delle prove e la scelta di quali tra esse sia decisiva appartiene al giudice di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ritenuto, all’esito di giudizio di fatto non censurabile in questa sede, che alla luce dell’intervenuto rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune di (OMISSIS) non sussistessero i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita.

Nell’ambito di tale apprezzamento il giudice di appello ha valorizzato anche il fatto che il compratore avesse dichiarato,

in atto, di aver eseguito indagini urbanistiche presso gli uffici competenti, “… sicchè non poteva non essere consapevole dell’attuale inesistenza del certificato di agibilità, con conseguente accettazione del relativo stato dell’immobile”.

Con il quinto ed ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente posto a suo carico le spese del doppio grado di giudizio, senza considerare che l’accoglimento del gravame era dipeso dalla tardiva produzione, da parte appellante, di un documento che, pacificamente, non esisteva al momento del rogito di compravendita.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello, nell’accogliere il gravame proposto dalla T., ha integralmente riformato la decisione di prime cure e rigettato la domanda in origine proposta dallo S.. Le spese del doppio grado del giudizio di merito, dunque, sono state poste a carico di quest’ultimo in applicazione del principio generale della soccombenza.

Inoltre, la Corte territoriale ha anche affermato che la mancanza, all’atto del rogito, del certificato di agibilità dell’immobile non costituiva circostanza idonea a precludere la conclusione della compravendita. La statuizione, non adeguatamente attinta dal motivo di censura in esame, contribuisce a giustificare la decisione del giudice di appello, di porre le spese di lite totalmente a carico dell’originario attore, risultato, all’esito del doppio grado, totalmente soccombente.

Nè è consentito a questa Corte alcun sindacato sull’esercizio, o sul mancato esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, poichè “In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020, Rv. 658963 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14023 del 27/09/2002, Rv. 557676).

In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA