Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17076 del 12/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 12/08/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 12/08/2016), n.17076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 294/2015 proposto da:

C.M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR 17, presso l’avvocato MASSIMO PANZARANI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ALFREDO BIANCHINI, PAOLA MALASOMA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI

51, presso l’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIAGRAZIA ROMEO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, REGIONE

VENETO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2613/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato M. PANZARANI che rinuncia al

ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato A. SIRACUSANO, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con atto del 29 giugno 2016, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, la ricorrente C.M.I. ha dichiarato di rinunciare al ricorso iscritto a ruolo al n. 294/2015 R.G., con il quale la medesima aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2613/2014;

– che il resistente R.L. non ha accettato la rinuncia; ritenuto che ricorrano, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., dovendo, peraltro, provvedersi sulle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 2, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale;

ritenuto, a tal fine, che la prima eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal resistente sia fondata, atteso che il ricorso della C.I. manca del tutto, dell’esposizione sommaria dei fatti della causa, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

considerato:

– che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso del tutto privo della sommaria esposizione dei fatti di causa, che non possono ricavarsi dai motivi di ricorso, i quali, in quanto deputati a esporre le linee difensive, anche ove alludano alle fasi del giudizio, non compiono una precisa enucleazione degli stessi, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. 2097/2007; Cass. S.U. 11308/2014);

– che l’enunciazione dei fatti di causa sia, peraltro, tanto più essenziale ove il ricorso per cassazione sia rivolto – come nella specie verso una decisione della corte d’appello, pronunciata in sede di rinvio ex art. 394 cod. proc. civ., assolvendo, in tale evenienza, alla funzione di delimitazione dei confini del giudizio di rinvio (cfr. Cass. 22860/2014);

– che, nel caso di specie, l’articolata sequenza processuale, che ha visto ben due pronunce della Suprema Corte, seguite da altrettanti giudizi di rinvio, al secondo dei quali ha fatto seguito il terzo ricorso per cassazione, rendeva ancora più necessaria l’esposizione dei fatti rilevanti della causa;

ritenuto, pertanto, che le spese del presente giudizio debbano essere poste a carico della ricorrente, virtualmente soccombente.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara l’estinzione del processo.; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.200,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge.

Il processo è esente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2016

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