Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17076 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.11/07/2017),  n. 17076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8359-2015 proposto da:

G.L., S.C.E., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA PIEDILUCO 9, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI

GRAVIO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA (OMISSIS) Agente della riscossione per la

Provincia di L’AQUILA, in persona del suo procuratore speciale

V.E., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA

FRASCA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 318/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. IRENE AMBROSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 31 marzo 2014 la Corte di appello di L’Aquila ha rigettato l’impugnazione proposta da G.L. e S.C.E. avverso la decisione del Tribunale della stessa città con la quale era stata respinta la domanda dai predetti proposta nei confronti della Equitalia Gerit s.p.a. volta ad accertare la declaratoria di inefficacia della ipoteca iscritta da quest’ultima su beni immobili dagli stessi costituiti in fondo patrimoniale e perciò impignorabili.

Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, nel confermare la decisione del giudice di primo grado, ha ritenuto applicabile la disciplina dell’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale prevista dall’art. 170 c.c. all’ipotesi di ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 ed ha richiamato in proposito l’orientamento di legittimità che ha chiarito, esaminando un caso analogo, come l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo che li hanno conferiti nel fondo qualora il debito del coniuge o del terzo sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni della famiglia e quando, ancorchè sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito per cui l’esattore procede non conoscesse tale estraneità, precisando, infine, che l’iscrizione è illegittima nel caso in cui l’esattore conoscesse tale estraneità (Cass. Sez. 3, 5 marzo 2013 n. 5385). La Corte di merito, pertanto, ha ritenuto lecita l’esecuzione sui beni del fondo da parte dell’ente impositore, a garanzia del credito del quale Equitalia Gerit s.p.a. ha iscritto ipoteca, trattandosi di debiti contratti per far fronte ai bisogni della famiglia, tenuto conto che, per un verso, il debito del G. essendo relativo ad imposte sui redditi, non poteva ritenersi estraneo ai bisogni della famiglia e, per l’altro, era mancata la prova – di cui era onerato il debitore – della conoscenza da parte del creditore del fatto che il debito fosse stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, trattandosi di reddito di impresa di uno dei coniugi, precipuamente finalizzato alla soddisfazione delle più ampie esigenze familiari.

Avverso questa decisione G.L. e S.C.E. propongono ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Resiste con controricorso Equitalia Centro s.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo proposto è in parte inammissibile e in parte infondato.

1.1. E’ infondato nella parte in cui lamenta, da un lato, la violazione del principio dell’onere probatorio per aver i giudici del merito posto “inspiegabilmente” a carico dei ricorrenti l’onere di provare che i debiti su cui era fondata l’iscrizione ipotecaria fossero estranei ai bisogni della famiglia e, dall’altro, nella parte in cui denuncia un vizio motivazionale “su un punto determinante della controversia” per aver mancato i giudici di merito di effettuare una distinzione in ordine alla natura dei crediti posti alla base dell’iscrizione medesima.

Le censure non possono trovare accoglimento, sia pur con le precisazioni che seguiranno, così dovendosi intendere corretta la motivazione della sentenza impugnata, ex art. 384 c.p.c., u.c..

Va rammentato che questa Corte, con orientamento ormai consolidato ha più volte affermato, che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., nell’ipotesi di iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (cfr. Cass. Sez. 6-5, 23/11/2015 n. 23876 v. 637586 01; Cass. Sez. 3, 19/02/2013, n. 4011, Rv. 625123) sicchè il debitore deve dimostrare che il debito in relazione al quale si è proceduto all’iscrizione sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che tale estraneità fosse conosciuta dal creditore che ha iscritto l’ipoteca.

E’ stato precisato, inoltre, che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione (legale o contrattuale), ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia (v. Cass. Sez. 3 28/10/2016 n. 21800 Rv. 642962); pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari (Cass. Sez. 3, 19/02/2013, n. 4011, Rv. 625123).

E’ ritenuto altresì pacifico che l’accertamento relativo alla riconducibilità del debito alle esigenze della famiglia costituisca un accertamento riservato al giudice di merito (Cass. Sez. 5, 07/07/2009 n. 15862 Rv. 609006), con l’ulteriore precisazione che tale riconducibilità non può ritenersi sussistente o meno, per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa o derivi dall’attività professionale del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. Sez. 6 – 5, 24 febbraio 2015 n. 3738 Rv. 634646 – 01).

Nel caso in esame, la Corte territoriale sebbene abbia fatto corretta applicazione dei principi richiamati con riguardo alla distribuzione dell’onere probatorio, gravando pacificamente sul debitore contribuente l’onere di dimostrare l’estraneità ai bisogni familiari del debito tributario a garanzia del quale è stata iscritta ipoteca, ha, in concreto – sia pur errando nella parte di motivazione in cui si legge che “nei bisogni della famiglia vanno ricompresi i debiti relativi all’impresa commerciale gestiti dal marito in quanto finalizzati al soddisfacimento delle future e più ampie esigenze della famiglia utili all’intero nucleo familiare”, nella specie non rettamente intendendo il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo – correttamente ritenuto che il debito tributario de quo, relativo ad imposte sui redditi, non fosse estraneo ai bisogni della famiglia essendo correlato alla produzione di reddito familiare.

1.2. Il motivo è poi inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione degli artt. 169 e 170 c.c. sull’assunto che i debiti per cui è stata accesa l’iscrizione ipotecaria non avrebbero nulla a che vedere con le esigenze familiari trattandosi, in particolare, “di debiti per ILOR – IRPEF – CONTR.PR.” cioè, di tributi dovuti per le attività imprenditoriali esercitate da G.L. in forma personale e quale socio accomandatario di s.a.s. e trovando i bisogni della famiglia, viceversa, sostentamento nei contratti di affitto e nelle partecipazioni in fondi di investimento, debitamente denunciate e a conoscenza dell’ente impositore. Si lamenta, inoltre, la violazione del divieto di richiesta al contribuente di documenti e informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4, (Statuto del contribuente), disposizione che confermerebbe l’onere gravante sull’ente impositore di discernere la natura, imprenditoriale o di sostentamento della famiglia, dell’attività del contribuente.

Con le illustrate doglianze, seppur formalmente si deduca un vizio di violazione di legge, nella sostanza si tenta di reintrodurre inammissibilmente argomenti come quello dell’esistenza di debiti inerenti ad un’attività imprenditoriale svolta nella forma personale o riferibile ad una società in accomandita semplice, senza specificare di aver allegato al giudice di merito le questioni relative alle effettive esigenze che avevano generato ciascuna delle obbligazioni poste concretamente a fondamento dell’iscrizione ipotecaria contestata.

Parimenti inammissibile perchè attinente a questione nuova, senza che sia precisato come e quando sia stata sottoposta all’esame del giudice di merito, è la ulteriore censura proposta relativa al tenore della clausola contenuta nell’atto di costituzione del fondo secondo cui “i beni costituenti il fondo patrimoniale potranno essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati con il solo consenso di entrambi i coniugi, senza necessità di autorizzazione giudiziale” che consentirebbe un regime di eccezione parziale rispetto alla disposizione di cui all’art. 169 c.c. escludendo eventuali iscrizioni da parte di terzi (v. Cass. Sez. 3, 22 luglio 2005, n. 15422 Rv. 584872).

2. Il ricorso, previa correzione della motivazione in parte qua dell’impugnata sentenza, va in conclusione rigettato.

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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