Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17075 del 26/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 26/06/2019), n.17075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23736-2018 proposto da:

E.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati MASSIMO CARLO SEREGNI, TIZIANA ARESI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 16414/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Tribunale di Brescia, con il decreto notificato il 15/6/2018 in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da E.O., proveniente dalla Nigeria. Questi ha proposto ricorso per cassazione il 16/7/2018 con due mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, concernente i criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dal richiedente e l’onere di acquisizione di informazioni circa i fatti pertinenti il Paese di origine, invocando anche l’applicazione del principio dell’onere della prova attenuato.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 205 del 2008, art. 8, lamentando che l’esame delle domande del richiedente non era avvenuto previa acquisizione e considerazione di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente, caratterizzata da una degenerazione socio-politica della Nigeria e dalla recrudescenza della violenza. A sostegno SI invoca una serie di decisioni di merito che avevano riconosciuto tale situazione e, conseguentemente la protezione internazionale.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

Va osservato che il ricorso non risponde ai requisiti richiesti dall’art. 366 c.p.c. giacchè le doglianze, prospettate in maniera del tutto assertiva ed astratta non si confrontano affatto con la motivazione e l’iter logico/giuridico seguito nella statuizione impugnata, del tutto pretermessa nei motivi.

Invero, il Tribunale ha ripercorso il racconto del ricorrente che aveva riferito di avere avuto una relazione con la figlia di un politico per circa due anni, che a ragazza era morta a seguito di un tentativo di aborto, che il padre della ragazza, contrario sin dall’inizio alla relazione, lo faceva ricercare per ucciderlo, di talchè aveva deciso di fuggire per paura – ed ha messo in evidenza la contraddittorietà e l’incoerenza delle dichiarazioni, afferenti peraltro alla sfera personale, concludendo per la totale inattendibilità delle stesse e della documentazione prodotta a supporto: in particolare ha evidenziato che il ricorrente dopo aver riferito di essere fuggito per paura delle minacce del padre della ragazza, ha poi riferito – contraddittoriamente – di avere lasciato il Paese perchè ricercato dalla polizia; ha prodotto un mandato di cattura per gravi reati di omicidio e stupro di dubbia autenticità senza spiegare in modo convincente come ne sia venuto in possesso; ha narrato in modo non coerente la morte della ragazza.

I motivi, quantunque prospettino una violazione di legge, non si confrontano affatto con la statuizione impugnata, ma si limitano ad invocare in modo generico l’applicazione delle norme senza illustrare -con riferimento alla concreta fattispecie – in cosa sia consistita la violazione attribuita al giudicante di merito (Cass. n. 5001 del 02/03/2018; Cass. n. 24298 del 29/11/2016).

In realtà gli stessi appaiono intesi a promuovere una rivisitazione dell’apprezzamento di fatto operato dal decidente di merito, nell’auspicio che una nuova interpretazione dei dati salienti della vicenda possa condurre ad un esito conclusivo del giudizio più favorevole di quello fatto segnare dal Tribunale, senza nemmeno puntualmente contestare quanto accertato in fatto dal giudice del merito.

A ciò va aggiunto che il ricorrente vanamente invoca l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente la protezione, desumibile dal D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3, in particolare comma 5, avendo l’interessato pur sempre l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (art. 3, comma 5, lett. a), solo nel quale caso (e in presenza delle ulteriori condizioni poste dalla norma) è possibile considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, che integra la ratio decidendi della sentenza impugnata, costituisce un apprezzamento di fatto che è riservato al giudice di merito, al quale compete di valutare se le dichiarazioni del richiedente la protezione siano coerenti e plausibili (lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (Cass. n. 27503 del 30/10/2018).

Inoltre, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925 del 27/06/2018)

La sentenza impugnata ha accertato, inoltre, – dando conto delle fonti consultante con particolare riferimento all’Imo State, di provenienza del richiedente – l’insussistenza di condizioni di insicurezza in detta zona idonee ad integrare le fattispecie legali per il riconoscimento della protezione internazionale, con riguardo sia al pericolo di atti persecutori nei suoi confronti, sia alla violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, sia implicitamente al rischio di subire la violazione dei diritti fondamentali. Si tratta, anche in tal caso, di un apprezzamento di fatto, con il quale è stata esclusa la sussistenza delle condizioni sostanziali per il riconoscimento della protezione richiesta, che impropriamente il ricorrente vorrebbe sovvertire.

Il ricorrente nell’invocare, con il secondo motivo, altre, più gravi, emergenze, manca di indicarne la fonte e di precisare quando ed in che termini siano state sottoposte al giudice del merito, nè tali possono essere ritenute le pronunce di merito che hanno riconosciuto la protezione internazionale a favore di altri richiedenti nigeriani, attesa la autonomia della valutazione individualizzata delle posizione personali.

Con riferimento specifico alla protezione umanitaria è opportuno aggiungere che il ricorrente non ha allegato ragioni personali di vulnerabilità diverse da quelle già esaminate e che la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari non può esser surrogata dalla situazione generale del Paese, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese per assenza di attività difensive della controparte.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte,

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

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