Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17075 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

D.A.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA M.S.

SANZI 21, presso lo studio dell’avvocato MENTONELLI ROMANO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2004 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 15/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2 010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato MENTONELLI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 15 dicembre 2004 la Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto l’appello di D.A.M.C. avverso la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto inammissibile il ricorso per motivi processuali senza entrare nel merito dei motivi addotti dalla ricorrente circa la ricostruzione induttiva del suo reddito à fini IRPEF-ILOR per l’anno 1992 attraverso l’esame dei dati bancari.

La Commissione Regionale ha ritenuto corretto il richiamo “per relationem”, nell’atto d’appello”, ai motivi illustrati nel ricorso di primo grado, ancorchè non “specifici”, in quanto tali motivi non potevano essere ritenuti “incerti” perchè contenuti nel fascicolo di primo grado sottoposto all’attenzione della Commissione, e nel merito non provata la corrispondenza di tutti i dati bancari rilevati a presunti ricavi della contribuente, in assenza di indicazione di costi.

Il Ministero delle Finanze e l’Agenzia elle Entrate chiedono la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso D.A.M.C., eccependo la tardività del ricorso per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, per essere stata la sentenza-impugnata dall’Amministrazione Finanziaria il 30-31 gennaio 2006, notificata dalla D.A. per plico postale all’Ufficio Entrate di Urbino il 22.2.2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 324 e 346 c.p.c.; D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56, perchè avendo la ricorrente dedotto il vizio di rito della pronuncia, non avrebbe ritualmente riproposto le questioni di merito, da ritenersi rinunciate, per mancata corrispondenza al modello legale di impugnazione, che richiede la specificità dei motivi di impugnazione con riferimento al contenuto della sentenza impugnata.

Col secondo motivo ci si duole della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 39; art. 2697 c.c.; artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c.;

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, nonchè di vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla presunzione legale che assiste i dati bancari, e che può essere contraddetta soltanto da elementi certi e precisi indicati dal contribuente, che nella specie non ha in alcun modo rispettato l’onere della prova a suo carico.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione della controricorrente, che non è fondata.

Infatti dalla documentazione prodotta dall’Agenzia ricorrente si rileva che la D.A. ha inoltrato direttamente, con plico postale, una istanza di sgravio, conseguente all’accoglimento del suo appello da parte della Commissione Regionale e ha allegato a tale istanza copia della sentenza d’appello. Tale forma di comunicazione non equivale alla rituale notifica della sentenza, prevista per la decorrenza del termine breve, che deve sempre avvenire a mezzo di ufficiale giudiziario, anche se sia quest’ultimo a servirsi del sistema postale. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, infatti, (Cass. 18149/2004; 7306/2005) tale forma di comunicazione non equivale alla rituale notifica della sentenza, prevista per la decorrenza del termine breve, che deve sempre avvenire a mezzo di ufficiale giudiziario, anche se sia quest’ultimo a servirsi del sistema postale. Come infatti questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. 18149/2004; 7306/2005) in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, non ripetendo, in ordine alle modalità di notificazione delle sentenze delle Commissioni tributarie, la integrale formulazione di cui al precedente art. 16 – il quale consente, in via generale, anche le notifiche a mezzo posta- legittima soltanto la notificazione della sentenza secondo il dettato di cui ai richiamati artt. 137 e ss. c.p.c., con la conseguenza che la notificazione eseguita direttamente dalla parte a mezzo del servizio postale non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione stabilito dal cit. D.Lgs., art. 51.

Ciò posto, e passando all’esame del primo motivo, le argomentazioni ivi esposte non possono essere condivise. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa. Corte (Cass. 50312005; 974/2006; 64 81/2010) qualora l’impugnazione investa una pronuncia in rito che abbia negato il diritto alla pronuncia nel merito, l’appellante può limitarsi a denunciare l’erroneità della decisione ed a richiamare le domande proposte in primo grado, senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito, atteso che dall’accoglimento dell’impugnazione discende l’integrale devoluzione al giudice dell’appello del compito di decidere tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado.

Il motivo deve essere pertanto rigettato.

E’ invece fondato il secondo motivo.

In tema di accertamento tributario, relativo sia alle imposte dirette che all’IVA, l’Ufficio è infatti abilitato a fondare e proprie conclusioni sulla base di verifiche bancarie costituenti di per sè elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a legittimare la presunzione che la mancata corrispondenza dei versamenti e dei prelievi alla contabilità ufficiale dell’imprenditore corrispondano a ricavi ed acquisti non contabilizzati, salva naturalmente la prova contraria a carico dell’imprenditore stesso, poichè l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, (Cass. 9303/2008; 4589/2009); a fronte di tale consolidato principio, e in presenza del riconoscimento dal parte della Commissione Regionale della mancata annotazione, da parte della D.A. delle rimanenze e degli acquisti (à fini IVA), con conseguente infedeltà della dichiarazione, la motivazione della sentenza impugnata circa la mancanza di specificità di riscontri dei ricavi della contribuente- in quanto tutti presuntivamente dedotti dai dati bancari, senza considerazione dei costi e con confusione di elementi reddituali riferiti alla contribuente e al coniuge, e quindi almeno parzialmente non inerenti all’impresa-non tiene nel dovuto conto il valore della presunzione legale fornita dall’Ufficio attraverso l’analisi dei dati bancari, e ignora l’onere della contribuente di addurre concreti elementi probatori atti a inficiare tale prova.

La sentenza impugnata va quindi cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con rinvio degli atti, per un più adeguato iter motivazionale, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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