Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17075 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22687-2019 proposto da:

T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

n. 107, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DI MURRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ORLANDO CERACCHI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA IL TIGLIO S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA ADRIANA n. 10, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI

ANGELONI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3312/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato T.C. evocava in giudizio la Azienda Agricola Il Tiglio innanzi il Tribunale di Latina per sentirla condannare alla restituzione della complessiva somma di Euro 20.852,00 oltre accessori, nonchè al risarcimento del danno quantificato in Euro 50.000,00, per averle venduto un cavallo non idoneo a partecipare alle competizioni. A sostegno della propria domanda, l’attore esponeva di aver acquistato l’animale per la specifica finalità di avviarlo alle gare e di aver in seguito constatato che lo stesso non era idoneo a tal fine.

Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Latina accoglieva la sola domanda restitutoria, nei limitati dell’importo di Euro 15.740,00 condannando la convenuta alle spese del grado.

Interponeva appello la Azienda Agricola il Tiglio e si costituiva in seconde cure il T., svolgendo appello incidentale per la parte di domanda non accolta dal Tribunale.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 3312/2019, la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello incidentale, accoglieva in parte quello principale, limitando la condanna della parte appellante al solo importo di Euro 7.135,00 e compensava parzialmente le spese del doppio grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione T.C., affidandosi a tre motivi, in primo dei quali a sua volta articolato in due profili.

Resiste con controricorso la Azienda Agricola Il Tiglio.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il secondo motivo, che per ragioni di opportunità merita di essere esaminato prima degli altri, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 161 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la Corte capitolina avrebbe dovuto ravvisare la genericità del gravame, e dichiararlo di conseguenza inammissibile.

La censura è inammissibile per carenza di specificità. Il ricorrente non ripropone infatti, neppure in modo succinto, i motivi di appello che erano stati proposti in seconda istanza dall’odierna controricorrente, impedendo in tal modo al collegio qualsiasi valutazione in relazione alla loro genericità o specificità. In proposito, è opportuno ribadire che “Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29495 del 23/12/2020, Rv. 660190; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22880 del 29/09/2017, Rv. 645637 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012, Rv. 621100).

Passando all’esame degli altri motivi di ricorso, il primo di essi si articola in due profili.

Con il primo di essi, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonchè la contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ridotto il risarcimento riconosciuto dal giudice di prime cure in favore dell’acquirente del cavallo di cui è causa, attestando che l’animale poteva essere avviato ad utilizzazioni alternative alle gare, nonostante le dichiarazioni dei testimoni escussi nel corso del giudizio di merito, i quali avevano confermato che l’equino era stato acquistato soltanto per essere avviato alle competizioni.

Con il secondo profilo del primo motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1490,1492,1494,1495,1497 e 2697 c.c., perchè la Corte distrettuale avrebbe dovuto ravvisare una ipotesi di aliud pro alio, posto che l’animale era privo delle caratteristiche funzionali necessarie alla soddisfazione dei bisogni dell’acquirente.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta l’erronea esclusione, dal novero delle somme da restituire al T., dell’importo di Euro 4.555 documentata dalla fattura n. (OMISSIS) emessa dal Centro Ippico Dante di (OMISSIS), che aveva tenuto a pensione il cavallo oggetto della controversia dal 24.11.2007 al 24.2.2008, allo specifico fine di consentire lo svolgimento, sull’animale, in un “campo neutro”, delle operazioni tecniche finalizzate ad appurarne lo stato di salute e l’idoneità a partecipare alle competizioni.

Il primo motivo, nelle sue due articolazioni, ed il terzo motivo, che sono suscettibili di essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Va innanzitutto osservato che la Corte territoriale ha ravvisato l’inammissibilità dell’appello incidentale spiegato in seconde cure dal T., perchè esso era stato proposto nella comparsa di costituzione, depositata senza il rispetto dei termini di cui agli artt. 166 e 343 c.p.c..

Il T., da parte sua, espressamente riconosce (cfr. pag. 3 del ricorso) che “L’appellante dichiarava di aver proposto impugnazione esclusivamente sul quantum debeatur, come liquidato dal giudice di prime cure”. Ed in effetti, dalle conclusioni rassegnate dalla Azienda Agricola il Tiglio in seconda istanza, riportate sia nel ricorso che nella sentenza impugnata (cfr. pag. 2 del primo e pag. 5 della seconda) si evince che l’appellante principale aveva invocato la limitazione della sua condanna al solo importo di Euro 1.390, corrispondente alle spese per le cure e le perizie effettuate dal veterinario Horst Dieter sul cavallo di cui è causa.

Ne consegue l’inammissibilità di tutti i motivi proposti dall’odierno ricorrente, che non erano stati ritualmente veicolati in seconda istanza in motivi di appello incidentale. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha affermato che “… l’accertamento del Tribunale, secondo cui a causa del fatto che il cavallo era affetto da malattia, sussisteva la fattispecie di mancanza delle qualità promesse, è rimasta ferma. Altrettanto è da dirsi circa il fatto che il cavallo era a causa di ciò inidoneo alla attività agonistica ma non era inidoneo ad ogni attività, potendo essere destinato ad altro impiego” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). E, di conseguenza, ha limitato il proprio esame al solo profilo del quantum, ritenendo – all’esito di valutazione in punto di fatto, non censurabile in sè stesso in sede di legittimità – che l’importo di Euro 4.555, corrispondente alla somma spesa dal T. per far ricoverare l’animale presso il Centro Ippico Dante di (OMISSIS), non potesse essere compreso nella somma da porre a carico della odierna parte controricorrente, posto che “Dalla istruttoria espletata in primo grado… non è dato dedurre che la permanenza del cavallo presso il Centro Ippico Dante fosse stata causata dalla malattia riscontratagli, anche al fine di praticargli le cure del caso. Dalla c.t.u. espletata in primo grado… invece risulta che nel Centro Ippico “Dante” il cavallo è stato sottoposto a lavoro quotidiano con un giorno di riposo settimanale, per cui, in effetti, non vi è prova del nesso causale tra la malattia cui era affetto il cavallo compravenduto e la permanenza dello stesso presso il Centro Ippico Dante” (cfr. pag. 8 della sentenza di appello).

Rispetto all’accertamento svolto dal giudice di appello, in sostanza, le censure proposte dal T. si risolvono nella richiesta di riesame della valutazione del fatto e delle prove operata dal giudice di secondo grado, in violazione dei principi secondo cui:

1) il motivo di ricorso non può risolversi in mera richiesta di revisione del giudizio di merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790);

2) la valutazione delle prove e la scelta di quali tra esse sia decisiva appartiene al giudice di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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