Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17075 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/08/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 11/08/2016), n.17075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22577-2014 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via NIZZA 45,

presso lo studio dell’avvocato CARLO BORROMEO, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.p.a., in persona del Responsabile, elettivamente

domiciliata in ROMA, alla via PIEMONTE 39, presso lo studio

dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la rappresenta e difende giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

FALLIMENTO della DAF S.r.l., in persona del curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, alla via PIETRO PAOLO RUBENS 31, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI AMERIGO BOTTAI, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

DAF S.r.l.; P.C.; PROCURA GENERALE della REPUBBLICA

presso CORTE d’APPELLO di ROMA; PROCURA della REPUBBLICA presso

TRIBUNALE di ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5383/2014 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore, Dott.ssa CRISTIANO Magda;

udito l’avvocato Carlo Borromeo, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti;

udito l’avvocato R.V. (delega avvocato P.V.),

difensore di Equitalia, che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Luca Girateli (delega avvocato Bottai), difensore

del Fallimento, che si riporta agli scritti;

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da D.F., già A.U. della DAF s.r.l., avverso la sentenza del tribunale dichiarativa del fallimento della società ad istanza del P.M., di Equitalia Sud s.p.a..

La corte territoriale ha innanzitutto respinto l’eccezione di incompetenza del tribunale capitolino a dichiarare il fallimento, rilevando che il reclamante non aveva provato che la sede effettiva della società si trovasse in (OMISSIS) già prima dell’8.11.012, data di deposito della richiesta di fallimento presentata dal P.M..

Nel merito, il giudice del reclamo, premessa l’inammissibilità e/o l’irrilevanza dei nuovi documenti prodotti dal reclamante nel grado, ha escluso di poter valutare le sentenze del giudice tributario e, in conseguenza, il fumus delle impugnazioni proposte dal D. contro le stesse; ha escluso, altresì, che il reclamante avesse fornito prova che le liquidità acquisite dal curatore all’attivo fossero superiori ai crediti ammessi allo stato passivo della DAF, ed ha comunque rilevato che tale circostanza, quand’anche accertata, non provava di per sè l’insussistenza dello stato di insolvenza, tanto più che l’amministrazione finanziaria aveva chiesto in via tardiva l’ammissione di un credito ingente, di oltre 18 milioni di Euro, già iscritto a ruolo.

La sentenza è stata impugnata da D.F. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui Equitalia Sud e il curatore del Fallimento resistono con separati controricorsi.

2) Con il primo motivo il ricorrente lamenta il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a dichiarare il fallimento. Sostiene al riguardo che dalla documentazione da lui versata in atti (lettera di domiciliazione inviata a FINDREV il 16.4.08, sua attestazione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, della tenuta dei libri contabili presso la sede operativa di (OMISSIS), comunicazioni della G.d.F.) emergeva incontestabilmente che la sede legale della DAF in Roma era in realtà un mero recapito, utilizzato solo per domiciliazione e corrispondenza, mentre la sede effettiva della società era in (OMISSIS).

3) Col secondo contesta la sussistenza dello stato di insolvenza della DAF, rilevando che la corte territoriale avrebbe, per un verso, erroneamente dichiarato l’inammissibilità della documentazione (richiesta al curatore) che dimostrava l’ammontare delle disponibilità bancarie della società alla data del fallimento e, per l’altro, tenuto conto, altrettanto erroneamente, di un credito erariale non ancora ammesso allo stato passivo e, comunque, contestato dinanzi al giudice tributario.

4) Il primo motivo di ricorso appare inammissibile, in quanto non contesta l’accertamento della corte territoriale (sufficiente al fine di escludere che fosse stata superata la presunzione di coincidenza della sede legale dell’impresa con quella effettiva, nella quale vengono assunte le decisioni concernenti la gestione della società) secondo cui l’assemblea sociale della DAF del 29.4.011, convocata per l’approvazione dell’ultimo bilancio depositato della società e tenutasi anche alla presenza del collegio sindacale, si era svolta presso la sede legale di Roma.

5) Il secondo motivo appare invece infondato, in base al dirimente rilievo che la corte territoriale ha correttamente tenuto conto dell’ingente credito erariale insinuato in via tardiva da Equitalia, che la società non era in grado di pagare, trattandosi di credito iscritto a ruolo rispetto al quale il reclamante non aveva svolto specifiche contestazioni e che, pur nell’eventuale pendenza di un ricorso tributario volto a contestarne integralmente la sussistenza, avrebbe dovuto in ogni caso essere ammesso al passivo con riserva.

Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Equitalia Sud ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dal ricorrente, che non ha depositato memoria.

Il ricorso va pertanto respinto.

Non v’è necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della creditrice istante P.C., trattandosi di attività che, essendo del tutto ininfluente sull’esito del giudizio, risulterebbe in contrasto col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Cass. nn. 891/2016, S.U. n. 23542/015).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di lente, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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