Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17075 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.11/07/2017),  n. 17075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25288-2014 proposto da:

PLEASANT SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PALESTRO 78, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA RANIERI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FERNANDO NINO TRIGGIANI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA CERAMICA IMOLA S.C., in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore Sig. B.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MERULANA, 71, presso lo studio

dell’avvocato GIULIANO PAGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

CHIARA ATZENI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Z.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 571/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 27/5/2014, la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Pleasant s.r.l. unipersonale avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado: a) ha respinto la domanda proposta dalla Pleasant per la dichiarazione dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria disposta, ai danni di Z.T., nell’interesse della Cooperativa Ceramica d’Imola s.c., su un immobile che lo Z. (debitore della cooperativa) aveva in precedenza ceduto alla Pleasant; b) ha accolto la domanda ex art. 2901 c.c. proposta in via riconvenzionale dalla Cooperativa Ceramica d’Imola avverso l’atto con il quale lo Z. e L.L. avevano ceduto, in favore della Pleasant, l’immobile sul quale era stata iscritta ipoteca;

che avverso la sentenza d’appello la Pleasant s.r.l. unipersonale ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;

che la Cooperativa Ceramica s.c. d’Imola resiste con controricorso;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

considerato che il ricorso è inammissibile, siccome privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, infatti, detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01);

che, sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata;

che l’assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell’odierno ricorso ne impone la dichiarazione di inammissibilità;

che all’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

che peraltro ricorrono, ad avviso del Collegio, i presupposti – avuto riguardo alle ragioni obiettive della decisione, nonchè agli argomenti difensivi tutti incentrati sulla estraneità della Pleasant s.r.l. rispetto al debito dello Z., senza mai considerare gli effetti della revocatoria – per la condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, della somma equitativamente determinata nell’importo di Euro 1.000,00.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge, nonchè al pagamento della somma di Euro 1.000,00 ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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