Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17075 del 10/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17075 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 16675-2011 proposto da:
FAVERO LORENZO FVRLNZ66B05G914N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MONTEZEBIO 32, presso lo studio
dell’avvocato GIUSTINI CHRISTIANO, rappresentato e difeso
dall’avvocato D’ALESSANDRO COSIMO, giusta procura speciale a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
CASSAN ALESSANDRO,
VENARUZZO CLORINDA;

intimati

avverso la sentenza n. 457/2011 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA dell’11.1.2011, depositata 11 07/03/2011;

Data pubblicazione: 10/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

FRESA.

Ric. 2011 n. 16675 sez. M3 – ud. 05-06-2013
-2-

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«1. Con sentenza in data n.187 in data 29.11.2006 il Tribunale di Venezia -decidendo sull’opposizione proposta da Teresa Cassan avverso il precetto
intimatole da Alessandro Cassan e da Clorinda Venaruzzo – dichiarava la nullità
della citazione in opposizione a precetto, perché sottoscritto da difensore privo di

Teresa Cassan, avv.ti Cosimo D’Alessandro e Lorenzo Favero, al pagamento delle
spese processuali.
Proposto appello da parte dei predetti avv.ti Cosimo D’Alessandro e Lorenzo
Favero e disposta ed eseguita l’integrazione del contraddittorio nei confronti di
Teresa Cassan, la Corte d’appello di Venezia dichiarava inammissibile l’appello,
trattandosi di sentenza inappellabile ex art. 616 cod. proc. civ. (nel testo successivo
alla legge n. 52 del 2006 e antecedente alla legge n. 69 del 2009).
2. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli avv.ti
Cosimo D’Alessandro e Lorenzo Favero (il primo quale difensore di se stesso
oltre che dell’altro ricorrente), formulando contro Alessandro Cassan e Venaruzzo
Clorinda, con atto notificato anche a Teresa Cassan, quattro motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.
376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.
4. Con i motivi di ricorso si denuncia: a) violazione o falsa applicazione dell’art.
616 cod. proc. civ. (art. 360 n.3 cod. proc. civ.); b) violazione o falsa applicazione
degli artt. 165, 166, 171, 307 e 101 cod. proc. civ., 59 disp. att., violazione del
principio del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 24 Cost. (art. 360 nn.3 e 4
cod. proc. civ.); e) violazione e omessa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.
(360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.); d) violazione o falsa applicazione degli artt.83 e 125
cod. proc. civ. (art. 360 nn.3 e 4 cod. proc. civ.).
4.1. Il primo motivo appare manifestamente infondato.

Rel. dott. A. Ambrosio

procura e condannava i procuratori che avevano introdotto il giudizio a nome di

Parte ricorrente non pone in discussione il principio (correttamente) affermato
dalla Corte di appello di Venezia, secondo cui — in relazione al testo dell’art. 616
cod. proc. civ. ratione tempotis applicabile — la sentenza emessa nel giudizio di
opposizione a precetto era inappellabile, ma assume che la sentenza resa in primo
grado non verteva in materia di opposizione a precetto, essendo stata resa sulla
«domanda ticonvenzionale» degli opposti che, iscrivendo la causa a ruolo, avevano

Orbene va, innanzitutto, osservato che nella decisione impugnata non vi è
alcun riferimento a una causa riconvenzionale degli opposti; del resto il presente
ricorso è, quantomeno, contraddittorio al riguardo, giacchè in più punti fa
riferimenco solo ad una eccezione di nullità formulata dagli opposti.
Soprattutto occorre osservare che il fatto che il Tribunale abbia dichiarato la
nullità della citazione in opposizione a precetto, significa solo che lo stesso
Giudice non ha esaminato il merito dell’opposizione, non già che non abbia deciso
una causa di opposizione a precetto, con una sentenza che — come tale — era
all’epoca inappellabile.
4.2. Gli altri motivi sono inammissibili perché non riguardano la decisione
impugnata, ma quella di primo grado. »
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non hanno evidenziato
profili tali da condurre ad una decisione diversa da quella prospettata nella
relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.
In particolare osserva che non giova a parte ricorrente la qualificazione della
contestazione dell’opposta in termini di domanda riconvenzionaie piuttosto che di
eccezione di nullità dell’atto di opposizione a precetto, giacchè ciò che rileva è che
siffatta contestazione non immutava il thema decidendum rappresentato, per
l’appunto, dall’opposizione a precetto. Neppure rileva che trattasi di opposizione
ex art. 615 cod. proc. civ. e non già ex art. 617 cod. proc. civ., giacchè — come
osservato in relazione — la Corte di appello ha fatto correttamente riferimento alla

4

chiesto dichiararsi la nullità dell’opposizione.

previsione di “non impugnabilità” di cui all’art. 616 cod. proc. civ. nel testo
“novellato” dall’art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, applicabile ratione
temporis alla fattispecie.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo
parte intimata svolto attività difensiva.

La Corte rigetta il ricorso.
Roma 5 giugno 2013

P.Q.M.

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