Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17075 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. un., 08/08/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 08/08/2011), n.17075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13907/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso,

rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA Fabrizio, MARITATO

LELIO CORETTI ANTONIETTA, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UTENSILERIA TIBERINA S.R.L., in persona del legale rappresentante

C.S., nonchè C.S., C.L., C.

V., C.M.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato RIZZO Carla, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASTRANGELI FABRIZIO

D., per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SO.RI.T. – SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 170/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

uditi gli avvocati Lelio MARITATO, Fabrizio D. MASTRANGELI;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso o

sospensione in attesa di decisione della Corte Costituzionale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con rieorso al Tribunale di Perugia quale giudice del lavoro, depositato il 22/8/2001, la Utensileria Tiberina s.r.l., C. S., C.M.R., C.V., C. L. chiedevano che, nei confronti dell’INPS, venisse dichiarata l’insussistenza della sanzione amministrativa loro irrogata ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, per non essere stati, i suddetti soci, iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali a far data dal 1/1/1997 – e fino al 31/12/98 per C.V. e L. – e che fosse accertato che nulla era dovuto a tale titolo all’INPS. Sostenevano i ricorrenti che per il periodo di riferimento i componenti del consiglio di amministrazione erano iscritti alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, talchè una doppia iscrizione doveva ritenersi esclusa ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, e precisavano che nessuno dei soci in questione aveva svolto attività lavorativa aziendale se non con compiti esclusivamente amministrativo-dirigenziali.

Si costituiva l’INPS, chiedendo la reiezione della domanda e proponendo, in via riconvenzionale, richiesta di condanna dei ricorrenti al pagamento della somma di L. 75,447.292.

Con separato successivo ricorso C.S., C.M. R., C.V. e C.L. proponevano opposizione avverso le cartelle esattoriali con le quali erano state poste in esazione le somme loro irrogate a titolo recupero contributi e sanzioni, svolgendo le stesse argomentazioni più sopra sintetizzate ed altre formali, riguardanti la formazione del titolo di esazione.

Si costituivano l’INPS, anche quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a., e la SO.RI.T. s.p.a., resistendo e chiedendo respingersi l’opposizione.

2. Riunite le cause, con sentenza dell’11 maggio 2004 l’adito Tribunale accoglieva le domande e dichiarava non dovute le somme pretese dall’INPS, compensando le spese. Argomentava che, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, non era consentita l’iscrizione, per lo stesso un unico soggetto, a più di una gestione assicurativa obbligatoria essendo la gestione assicurativa di competenza solo quella relativa all’attività prevalente. E poichè i soci ricorrenti risultavano iscritti alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, sarebbe spettato all’INPS dimostrare che la loro attività prevalente era quella lavorativa all’interno della Utensileria Tiberina, mentre le deposizioni testimoniali raccolte facevano propendere per il contrario.

3. Interponeva appello l’INPS, anche quale mandatario della S.C.e.l.

s.p.a., con ricorso depositato il 6 ottobre 2004, chiedendo riformarsi la sentenza e respingersi le domande avanzate dai ricorrenti.

Si costituivano questi ultimi, resistendo e proponendo appello incidentale subordinato, al fine di conseguire l’annullamento delle cartelle esattoriali per vizi formali.

Si costituiva anche la SO.RI.T., proponendo appello incidentale per la reiezione delle eccezioni rivolte alla validità delle cartelle esattoriali.

La Corte d’appello di Perugia con sentenza del 9/3/2006 – 6 maggio 2006 rigettava l’appello. Rilevava quella Corte che sarebbe spettato all’INPS dimostrare, in forza del generale principio dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., che gli originari ricorrenti prestavano, nell’ambito societario, oltre all’attività di amministratori, anche un’attività lavorativa ulteriore.

Tale prova non era stata per nulla fornita nè era ricavabile dal verbale di ispezione 29 marzo 2000.

4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’INPS con due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.

Entrambe le parti hanno presentato memoria; in particolare l’INPS ha invocato lo jus superveniens costituito dalla disposizione di interpretazione autentica, posta dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11.

5. Con ordinanza n. 22.558 del 13 ottobre 2010 la sezione lavoro ha rimesso il ricorso al Primo Presidente per l’assegnazione alle sezioni unite rilevando che, dopo che sulla questione posta dal ricorso si sono pronunciate dalle Sezioni Unite con sentenza 12 febbraio 2010 n. 3240, è intervenuta una disposizione di interpretazione autentica, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, che ha riaperto il discorso interpretativo talchè è apparso opportuno un nuovo intervento di queste Sezioni Unite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo l’istituto ricorrente denuncia la violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203, 207 e 208. In particolare formula il seguente principio di diritto: “il socio amministratore di una società S.r.l. che nel contempo partecipi all’interno della stessa al lavoro aziendale con continuità e prevalenza, è obbligato ad iscriversi alla gestione commercianti in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, benchè sia già iscritto, in quanto amministratore di una società Srl, alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26.

Con il secondo motivo l’istituto denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sostiene in particolare che il contributo offerto da C.L. e da C.V. non può ritenersi, alla luce delle prove raccolte, sporadico e/o occasionale, ma invece era stabile, continuativo e prevalente rispetto a qualsiasi altra attività, nonchè rientrante nell’ambito delle funzioni gestionali ed amministrative dell’azienda.

2. Il ricorso è inammissibile.

Tale è all’evidenza il primo motivo perchè non pertinente rispetto al decisum.

Come esposto in narrativa, la Corte d’appello, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova dello svolgimento da parte degli originari ricorrenti anche di un’attività ulteriore che avrebbe posto il problema dell’ammissibilità o meno della doppia contribuzione, rispettivamente quella alla gestione separata prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e quella alla gestione commercianti, prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203.

Quindi non rileva la questione di diritto posta dall’Istituto (nè lo jus superveniens da quest’ultimo segnalato) che presuppone già raggiunta la prova dell’esercizio contemporaneo di due diverse attività autonome, soggette all’obbligo assicurativo in distinte gestioni.

3. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, che reca una censura di vizio di motivazione, perchè manca quel momento di sintesi che per secondo la giurisprudenza di questa Corte è in tal caso richiesto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. Cfr. Cass., sez. un., 1 dicembre 2009, n. 25254, che ha affermato – e qui si ribadisce – che ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la formulazione delle censure ex art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

4. Il ricorso va quindi nel suo complesso dichiarato inammissibile.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute in giudizio su cui comunque ha inciso lo jus superveniens costituito dalla disposizione di interpretazione autentica invocata dall’Istituto ricorrente nella memoria e segnalato dalla citata ordinanza della Sezione Lavoro) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso;

compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

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