Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17074 del 28/07/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 17074 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 27781-2008 proposto da:
CIAMPALINI

PAOLO

CMPPLA47M31I7260,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo
studio dell’avvocato PIERO ENRICO TURETTA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIAMPIERO SANTONI giusta procura speciale a margine
2014

del ricorse;
– ricorrente –

1350
contro

ASSICURAZIONE SARA ASSICURAZIONI SPA 00408780583 in
persona del suo legale rappresentante Avv. ROBERTO

1

Data pubblicazione: 28/07/2014

BENASSI, domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall’avvocato GAETANO ALESSI, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controrícorrente –

BORELLI TIZIANO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 865/2008 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 27/05/2008, R.G.N.
614/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato PAOLO RICCIARDI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITT che ha concluso
per il rigetto;

2

nonchè contro

Svolgimento del processo

1. Paolo Ciampalini convenne in giudizio Tiziano Borelli e
la Sara Assicurazioni spa per sentirli condannare, in solido,
al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente
stradale avvenuto in Pisa il 13 agosto 1990, quantificati in £

Il Ciampalini, maresciallo motorista dell’Aeronautica
Militare, antecedentemente al sinistro, il 4 giugno 1990, aveva
fatto domanda di pensionamento ed era stato poi congedato il l
maggio 1991.
Sostenne l’attore che una volta congedato era sua
intenzione “entrare a far parte come pilota di compagnie aeree
private”; che per far ciò aveva necessità di conseguire il
brevetto di volo di seconda classe; che in data 8 giugno 1993
l’Istituto Medico Legale A. Mosso lo aveva dichiarato “inidoneo
al conseguimento della licenza per le mansioni previste dalla
seconda classe di visita” ; che tale inidoneità era conseguenza
dei postumi delle lesioni riportate nel suddetto incidente.
Il Ciampalini chiese, pertanto, di essere risarcito del
mancato guadagno non potuto conseguire quale pilota di aereo
alle dipendenze di una compagnia privata .
Si costituì la Sara Assicurazioni che non contestò
l’esclusiva responsabilità del proprio assicurato, eccependo
invece l’eccessività del risarcimento preteso.

3

470.522.000.

In corso di giudizio la Sara offrì all’attore la somma £
37 milioni che fu trattenuta dallo stesso a titolo di acconto.
La causa venne istruita con produzioni documentali ed
espletamento di ctu medico – legale che accertò a carico
dell’attore l’esistenza di postumi valutabili nella misura del

sulla capacità lavorativa specifica.
Con sentenza del 14 febbraio 2001 il Tribunale di Pisa,
recependo le conclusioni della ctu, ritenne che la somma
corrisposta in corso di causa dalla Sara costituisse una
congrua liquidazione del danno e rigettò nel resto le richieste
del danneggiato.
2. L’attore propose appello deducendo che il ctu aveva
posto a fondamento della consulenza espletata documenti non
regolarmente prodotti in causa; affermò che ciò comportava la
nullità della consulenza medesima, tempestivamente eccepita in
primo grado e ne chiese la rinnovazione.
La Corte d’appello respinse l’appello.
3. Propone ricorso per cassazione Paolo Ciampalini

con

cinque motivi.
Resiste con controricorso la Sara Assicurazioni.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo Paolo Ciampalini denuncia «omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto

4

4%, rilevanti unicamente come danno biologico ed ininfluenti

controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 l coma n. 5
c.p.c.).»
2.

Con

il

secondo

motivo

si

denuncia

«omessa,

insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 l comma n. 5

Si indica come fatto controverso: «nesso di causa ad
effetto tra le lesioni riportate nell’incidente per cui è causa
e il giudizio di inidoneità al volo espresso dai medici
militari in data 8 giugno 1993.»
3. Con il terzo motivo si denuncia «violazione artt. 115,
116 c.p.c. e 2697, 2729, 2054, 2056, 1223 c.c. nonché omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, l comma nn. 3
e 5 c.p.c.).»
4. Con il quarto motivo si denuncia «violazione artt. 61,
115, 116, 191 c.p.c. e 2697, 2729, 2054, 2056, 1223, 1226 c.c.
nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.
360, 1 coma nn. 3 e 5 c.p.c.).»
5. Con il quinto motivo si denuncia «violazione artt. 115,
116 c.p.c. e 2697, 2729, 2054, 2056, 1223, 1226 c.c. nonché
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, 1 coma
nn. 3 e 5 c.p.c.).»

5

c.p.c.).»

Ad avviso del ricorrente, in presenza della prova della
riduzione della capacità lavorativa specifica e quindi del
minor guadagno che in futuro il danneggiato ritrarrà dal
proprio lavoro, la Corte d’appello avrebbe dovuto quantificare
il relativo danno e non disattendere la richiesta della c.t.u..

esaminati congiuntamente, sono infondati.
Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di
legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera
vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il
profilo della correttezza giuridica e della coerenza logicoformale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito al
quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le
fonti

del

proprio convincimento, di controllarne

l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le
complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad
essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o
all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge (Cass., 16 dicembre 2011,
n. 27197).
L’impugnata sentenza, con motivazione congrua e corretta
sotto il profilo logico-giuridico: a) ha ritenuto che non
sussiste la prova dell’esistenza e dell’ammontare del danno del
quale il Ciampalini pretende di essere risarcito e che i mezzi

6

6. I motivi, che per la stretta connessione devono essere

istruttori da lui richiesti risultano inadeguati allo scopo; b)
ha escluso il nesso causale fra le lesioni subite dal medesimo
Ciampalini nel sinistro e il giudizio di idoneità al fine di
essere ammesso al corso per conseguire il brevetto di volo, non
offrendo alcuna dimostrazione del guadagno che avrebbe potuto

provato che l’assunzione presso le compagnie aeree civili si
sarebbe realizzata e che in conseguenza di tale assegnazione
avrebbe ottenuto un maggiore guadagno, non potendo attribuire
un valore probatorio a presunzioni fondate su dati meramente
ipotetici; d) ha ritenuto che il Ciampalini, fino ad allora,
aveva svolto mansioni di motorista e non aveva dimostrato di
poter conseguire il brevetto di pilota, presupposto necessario
per avere una maggiore capacità reddituale.
Il ricorrente, pur denunciando violazioni di legge e vizi
motivazionali, sviluppa una serie di argomentazioni che
attengono al merito della vicenda, insindacabili in sede di
legittimità, al fine di ottenere una decisione a sé più
favorevole.
In conclusione, i motivi devono essere rigettati con
condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di
cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente
alle spese del giudizio di cassazione che liquida in

7

7.200,00

ottenere in futuro; c) ha ritenuto che l’attore non aveva

di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori
di legge.

Roma, 26 maggio 2014

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