Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17074 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

V.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 147/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata l’08/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI, il quale da atto

che manca agli atti l’avviso di ricevimento comprovante l’avvenuta

notifica del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Avellino V.M. proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento, ai fini dell’Irpef ed Ilor ed accessori per l’anno 1993, che l’agenzia delle entrate le aveva fatto notificare per il recupero a tassazione dei proventi relativi alla gestione dell’azienda “Antiche Trame”, da lei ceduta in donazione al marito D.P.M. con atto del (OMISSIS), per il periodo precedente. Esponeva che l’imposta pretesa era carente dei presupposti, giacchè il coniuge aveva gestito di fatto quell’impresa sin dall’inizio dell’anno.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio contestava la fondatezza dell’atto introduttivo, in quanto la legittimazione passiva spettava alla contribuente sino alla cessione dell’esercizio.

Quella commissione accoglieva il ricorso.

Avverso la relativa decisione l’agenzia proponeva appello, cui l’appellata resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Campania, la quale rigettava il gravame, osservando che la contribuente non poteva essere tenuta a pagare, pena una doppia imposizione, avendo già provveduto il donatario.

Contro questa pronuncia il Ministero e l’agenzia hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo.

V. non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato:

che l’atto di impugnazione non è stato notificato compiutamente all’intimata, posto che i notificanti hanno esperito la procedura di notificazione a mezzo del servizio postale, di cui all’art. 149 cod. proc. civ., ai fini della legittimità della notificazione del gravame, e che hanno omesso di produrre il relativo avviso di ricevimento del piego raccomandato, come anche verifica-to all’udienza odierna;

ritenuto:

che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, contenente la copia del ricorso per cassazione, spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., (o art. 143) è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e,s dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio;

che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2;

che in caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.;

che tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della Corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (Cfr. anche Cass. Sez. Un. n. 16354 del 2007, n. 13954 del 2006);

che nel caso in esame tale avviso non risulta prodotto in atti, sicchè deve dedursene che il rapporto processuale non è stato instaurato in questo giudizio con l’intimata V., e perciò il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375 c.p.c.;

che le spese di questo non vanno liquidate, posto che la controparte non ha svolto alcuna difesa;

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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