Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17074 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/08/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 11/08/2016), n.17074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4712-2014 proposto da:

COOPERTECH SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona dell’Amministratore unico

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via SICILIA

137, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA SOLDINI, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANTONIO BATTAGLIA, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della NUOVA ORE S.r.l., in persona del curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via G.B. TIEPOLO 4,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO MINELLA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 723/2014 del TRIBUNALE di COMO, depositato il

15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott.ssa Cristiano Magda.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) Il Tribunale di Como ha respinto il reclamo della Coopertech Soc. Coop. contro i due provvedimenti con i quali il Giudice Delegato al fallimento della Nuova Ore s.r.l. aveva dichiarato la società decaduta dall’aggiudicazione dei beni costituenti l’azienda della fallita – fra i quali era compreso un macchinario riconosciuto di proprietà della REAG s.n.c. da sentenza del tribunale di Varese – ed aveva negato il diritto della stessa ad ottenere la restituzione della cauzione versata.

Il giudice del merito ha ritenuto pienamente legittimi i due provvedimenti, rilevando: che era pacifico che Coopertech non aveva versato il saldo del prezzo di aggiudicazione; che oggetto di tale aggiudicazione non era il macchinario ma il complesso dei beni aziendali della fallita; che la reclamante avrebbe potuto dolersi solo nel caso in cui, dopo il pagamento, il macchinario non le fosse stato trasferito; che, peraltro, l’eventuale accoglimento della domanda di rivendica del bene da parte della terza proprietaria avrebbe comportato il diritto della stessa ad essere ammessa allo stato passivo per il suo controvalore.

Il decreto, emesso il 15.4.2014, è stato impugnato da Coopertech con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento Nuova Ore S.r.l. ha resistito con controricorso;

2) Con il primo motivo Coopertech contesta che nella specie potessero trovare applicazione gli artt. 2920 e 2921 c.c., atteso che sia il Fallimento sia essa ricorrente erano a conoscenza dell’appartenenza del macchinario alla REAG, che aveva presentato domanda di rivendica allo stato passivo respinta sulla scorta di ragioni inconsistenti.

3) Con secondo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c., rilevando che era onere del Fallimento di dimostrare di aver legittimamente incluso il macchinario fra i beni aziendali oggetto della vendita.

4) Preliminarmente andrà verificato se, secondo quanto affermato dal Fallimento, la cancelleria ha provveduto a comunicare il decreto impugnato alla ricorrente lo stesso giorno della sua pubblicazione: in tal caso il ricorso, notificato alla controparte il 16.6.2014, sarebbe inammissibile in quanto proposto oltre il termine perentorio di 60 giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, (cfr. Cass. n. 20004/013).

5) Entrambi i motivi appaiono peraltro inammissibili, sia perchè fondati su un documento (la sentenza che avrebbe accertato la proprietà del bene in capo alla REAG, di cui si assume l’opponibilità al Fallimento) che non è stata allegata al ricorso, secondo quanto richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sia perchè privi di attinenza alla decisione impugnata, che ha correttamente evidenziato come Coopertech non potesse rifiutare il pagamento del prezzo di aggiudicazione in assenza di qualsivoglia pretesa avanzata dalla REAG nei suoi confronti.

Ciò senza contare che il rimedio in tale ipotesi azionabile sarebbe stata la richiesta di revoca del provvedimento di aggiudicazione.

Si dovrebbe pertanto concludere per l’inammissibilità del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

L’eccezione svolta in rito dal fallimento deve essere respinta, non essendo rinvenibile in atti una copia del provvedimento impugnato da cui possa evincersi in quale data la cancelleria l’ha comunicato alle parti.

Ciò premesso, il collegio condivide le conclusioni della relatrice, non utilmente contrastate dalla ricorrente nella memoria depositata, ripetitiva delle argomentazioni già svolte in ricorso.

Invero, indipendentemente dal fatto che Coopertech si fosse resa aggiudicataria dell’azienda della fallita o solo dei singoli beni mobili che la componevano, ciò che rileva è che nessuna pretesa era stata avanzata da REAG nei suoi confronti e che, come correttamente affermato dal tribunale, il meramente paventato pericolo di evizione non poteva giustificare il mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.500, di cui 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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