Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17074 del 10/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17074 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la
Corte d’Appello di Napoli con ordinanza n. R.G. 54/11
del 1e/06/2012, depositata il 12/07/2012 nel
procedimento pendente tra:
PAGANO VINCENZO;
IMPRESA di COSTRUZIONI ING E. MARINO & C. SPA IN
LIQUIDAZIONE, UGF ASSICURAZIONI SPA GIA’ MEIE AURORA

2013
4404

SPA, COMUNE DI PARETE, COMUNE DI LUSCIANO, COMUNE DI
AVERSA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/05/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. RAFFAELE FRASCA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE

Data pubblicazione: 10/07/2013

PRATI S .

R.g.n. 18066-12 (c.c. 9.5.2013)

Ritenuto quanto segue:

§1. Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di
Napoli, con ordinanza del 12 luglio 2012, ha proposto istanza di regolamento di
competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c., in relazione alla controversia riassunta
davanti ad esso da Vincenzo Pagano, a seguito di declinatoria di competenza da parte del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa.
,

La controversia era stata introdotta davanti a quest’ultimo dal Pagano contro il

Comune di Parete ed il Comune di Lasciano per ottenere il risarcimento del danno subito
ad un suo fabbricato, ubicato al confine fra i due comuni, a causa di infiltrazioni
provenienti dalla condotta fognaria fiancheggiante detto fabbricato, in concomitanza con
ingenti precipitazioni avvenute il 30 luglio 2002. Nel giudizio erano stati chiamati in causa
dai convenuti l’Impresa di Costruzioni Ing. E. Marino & C. s.p.a. e, su istanza di
quest’ultima, la UGF Assicurazioni s.p.a.
Il Tribunale adito declinava la competenza all’esito dello svolgimento di una c.t.u.
reputando che la controversia rientrasse nella competenza del giudice specializzato in
quanto il danno originava da un’opera destinata a raccogliere le acque miste dei comuni di
Parete, Lusciano, Aversa Oves, Trentola Ducenta e Frignano, per convogliarle nel canale
dei Regi Lagni, dopo la derivazione della portata fecale nel collettore a servizio
dell’impianto di depurazione “Foce Regi Lagni”, e dovendosi ritenere che l’opera in alcune
parti avesse la funzione di separazione della portata nera da quella bianca.
§2. Il T.R.A.P. partenopeo ha elevato il conflitto tempestivamente a seguito di
rimessione al Collegio della causa nella prima udienza, osservando che la controversia no
rientrerebbe nella competenza per materia dei tribunali regionali delle acque ai sensi
dell’ar. 140 lettera e) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 ed ha sostenuto il conflitto con
ampie motivazioni dirette a fornire dimostrazione della insussistenza della sua competenza
. quale giudice specializzato.
§3. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.
§4. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-ter
c.p.c., sono state richieste al Pubblico Ministero le sue conclusioni ed all’esito del loro
deposito è stata fissata l’adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
§1. Il Pubblico Ministro ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento

di competenza d’ufficio, reputando che a ragione il Tribunale Regionale delle Acque abbia
sostenuto l’esorbitanza della controversia dall’ambito della sua competenza per materia.
3
Est. CWARaffaele Frasca

R.g.n. 18066-12 (c.c. 9.5.2013)

§2. Il Collegio non condivide tali conclusioni, ancorché sena che occorra entrare nel
merito della validità delle loro argomentazioni e di quelle del conffiggente, in quanto deve
rilevare d’ufficio che l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio è stata proposta al
di fuori dei limiti in cui è consentito al giudice davanti al quale la causa, dopo la
declinatoria di incompetenza da parte di quello originariamente adìto, è stata riassunta, di
elevare conflitto avverso la declinatoria.
Invero, nel caso di specie il T.R.A.P. ha contestato l’esistenza della propria

competenza per materia sulla controversia, ma non l’ha fatto nel presupposto che su di essa
sussista invece una competenza per materia del giudice che ha declinato la competenza o di
altro giudice, cioè del Tribunale in sede ordinaria. La domanda oggetto del giudizio è,
d’altro canto, una domanda avente ad oggetto la richiesta del risarcimento del danno
sofferto ad un immobile e come tale ha ad oggetto una somma di danaro, onde su di essa la
competenza si determina per ragioni di valore. Invero, nell’ambito della competenza degli
uffici ordinari, dopo la soppressione dell’ufficio pretorile da parte del D.Lgs. n. 51 del
1998, la riduzione a due soli uffici della competenza in primo grado, il giudice di pace ed
il tribunale ordinario, ha determinato la conseguenza che, al di fuori dell’ipotesi
della competenza generale sulle cause mobiliari (che è divisa secondo un criterio di valore
fra detti uffici) e di quella concernente le cause di risarcimento danni da circolazione dei
veicoli e dei natanti (che è parimenti divisa fra i due uffici secondo un criterio di valore),
la competenza del tribunale ai sensi del primo comma dell’art. 9 c.p.c., cioè quella
generale su tutte le cause in cui non è competente altro giudice, è una
competenza per materia.
Nella specie, essendo la domanda di cui è processo una domanda soggetta a regola di
competenza per valore riguardo ad essa la competenza del tribunale in sede ordinaria che il
T.R.A.P. sostiene sussistere in vece della sua competenza per materia è competenza per
valore e non per materia.
Ne consegue che il conflitto è stato elevato no a tutela di una competenza per materia
esistente sulla controversia, bensì a tutela di una regola di competenza per valore.
In proposito, quando il giudice della riassunzione riceve la causa di cui altro giudice
ha dismesso la competenza, non è sufficiente a giustificare l’elevazione del conflitto di
competenza la circostanza che il giudice ad quem dissenta dalla valutazione circa la
sussistenza della sua competenza per ragioni di materia, come ha fatto il T.R.A.P., ma,
perché il potere di conflitto si configuri è necessario che individui l’esistenza sulla
controversia di una competenza per materia del giudice a quo o di un terzo giudice (oppure
4
Est. Cons Raffaele Frasca

R.g.n. 18066-12 (c.c. 9.5.2013)

l’esistenza di un criterio di competenza territoriale inderogabile, che non comporti
l’individuazione della competenza dinanzi a lui).
Nel caso di specie, dunque, non configurandosi la competenza sulla controversia per
come individuata dal T.R.A.P. come competenza per materia, lo stesso T.R.A.P. ha elevato
il conflitto senza averne il potere, non bastando a giustificarlo l’inesistenza, da esso
sostenuta, della propria competenza per materia. La discussione su tale inesistenza
avrebbe dovuto essere sollecitata dalle parti con il regolamento ad istanza di parte, con cui,

come ha fatto il T.R.A.P. ai sensi dell’art. 45, utilizzando la norma al di fuori dei suoi
presupposti, per predicare l’esistenza invece solo di un criterio di competenza per valore
sulla causa e la sua spettanza al tribunale ordinario.
E’ appena il caso di rilevare che sulla soggezione della domanda risarcitoria relativa
ad un danno concernente un immobile opera il criterio di competenza per valore (Cass.
(ord.) n. 17039 del 2010; Cass. sez. un. n. 21582 del 2011).
Il conflitto di competenza, pertanto, dev’essere ritenuto inammissibile sulla base del
principio di diritto secondo cui <>. (Cass. (ord.) n.
13364 del 2012; le stesse Sezioni Unite, nella citata ordinanza hanno rilevato che <> (adde Cass. n. 19792 del 2008; 5032 del 2000;
(ord.) n. 6464 del 2011).
Con particolare riguardo alla fattispecie in esame il principio di diritto che viene in
rilievo è il seguente: «qualora sia stata proposta una domanda davanti al tribunale
ordinario per il risarcimento per equivalente del danno derivato ad un immobile ed il

pubbliche, ravvisandone la sua competenza ai sensi del r.d. n. 1775 del 1933,
quest’ultimo, a seguito della riassunzione (per mancato esperimento del regolamento
di competenza ad istanza di parte), non può elevare conflitto di competenza ai sensi
dell’art. 45 c.p.c. sulla base della sola deduzione che la controversia non rientri nella
propria competenza per materia prevista da detto r.d. e rientri invece in quella del
tribunale ordinario, in quanto in tal modo, essendo la competenza sulla controversia
così prospettata regolata dal criterio della competenza per valore e non dal criterio
della competenza per materia, il conflitto risulterebbe elevato a tutela di una
competenza per valore e, quindi, al di fuori di quanto ammesso dall’art. 45 c.p.c., che
giustifica l’elevazione solo a tutela di una competenza per materia o per territorio
inderogabile, che sussista sulla controversia.».

P. Q. M.

La dichiara inammissibile il conflitto di competenza d’ufficio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 9
maggio 2013.

tribunale abbia declinato la competenza a favore del tribunale regionale delle acque

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA