Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17074 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. un., 08/08/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 08/08/2011), n.17074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8997/2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO Lelio, CORRERA

FABRIZIO, SGROI ANTONINO, CORETTI ANTONIETTA, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PRATI

FISCALI 221, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRINI Pietro, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GARDELLI ARIELLA,

per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CO.RI.T. S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 793/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

uditi gli avvocati Lelio MARITATO, Pietro ALESSANDRINI;

udito il P.M., in persona delL’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso o

sospensione in attesa di decisione della Corte Costituzionale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A seguito di cartella esattoriale per l’omesso pagamento dei contributi dovuti per l’iscrizione alla gestione commercianti per l’importo di Euro 2.324,35 ,.F.D. proponeva opposizione al Tribunale di Forlì deducendo che nulla era dovuto in quanto, per lo stesso periodo, il medesimo, vice presidente del consiglio di amministrazione di una società e socio della stessa, era iscritto anche nella gestione separata, per la quale aveva versato le contribuzione previste. Rilevava di aver chiesto l’iscrizione ad entrambe le gestioni solo in via cautelativa sull’assunto che solo presso una di esse – la cui individuazione spettava all’istituto previdenziale – la domanda avrebbe dovuto definitivamente consolidarsi, mentre la pretesa dell’INPS finiva con il tradursi in una doppia imposizione contributiva.

Il Tribunale di Forlì con sentenza n. 212 del 20 maggio – 13 giugno 2003 rigettava la domanda ritenendo che la richiesta di iscrizione presentata dal F. all’INPS per l’iscrizione alla gestione commercianti escludesse l’obbligo dell’Istituto di verificare l’attività prevalente ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208.

Proponeva appello l’originario opponente, al quale resisteva l’INPS. 2. La Corte d’appello di Bologna con sentenza del 13 ottobre – 9 novembre 2005, accoglieva l’impugnazione e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’insussistenza del credito dell’INPS per gli importi iscritti al ruolo di cui alla cartella di pagamento opposta.

Riteneva la Corte distrettuale che nella specie trovava applicazione la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, e quindi operava il criterio della prevalenza da verificare in concreto in riferimento all’attività di amministratore della società e a quella, parimenti autonoma, di ingerenza nell’attività commerciale dell’azienda.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’INPS. Resiste con controricorso la parte intimata.

Con memoria ex art. 378 c.p.c., l’INPS ha richiamato lo jus superveniens costituito dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito nella L. n. 122 del 2010, che ha recepito, con disposizione avente valore di interpretazione autentica, la tesi, sostenuta dall’Istituto, della piena compatibilità delle due iscrizioni previdenziali.

4. All’esito dell’udienza del 13 ottobre 2010, la Sezione Lavoro di questa Corte, con ordinanza 5 novembre 2010, n. 22556, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, segnalando, in relazione al ricorso in esame, la questione di particolare importanza sull’interpretazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, su cui è intervenuto il legislatore con la norma interpretativa contenuta nel D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito nella L. n. 122 del 2010, in merito alla necessità della doppia iscrizione – alla gestione speciale e alla gestione commercianti – per il socio amministratore che partecipi anche all’attività lavorativa dell’azienda con carattere di abitualità è prevalenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione avverso l’impugnata sentenza deducendo che il legislatore aveva escluso la duplicità dell’iscrizione solo per alcune categorie di soggetti e, in ispecie, per coloro preposti allo svolgimento di attività “miste”, quali artigianato, commercio e agricoltura, rispetto ai quali, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, l’iscrizione va effettuata nella gestione prevista per l’attività prevalente. In tutte le altre ipotesi – tra le quali quella del socio amministratore che partecipi anche all’attività lavorativa dell’ azienda con carattere di abitualità è prevalenza – non poteva trovare applicazione detta norma, con conseguente obbligo della doppia contribuzione.

2. Il ricorso è fondato.

3. La questione interpretativa, che pone la presente controversia e che, come questione di massima di particolare importanza, ha giustificato l’assegnazione del ricorso a queste sezioni unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, vede come principale riferimento normativo il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Tale disposizione prevede, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica: “La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26”.

A sua volta la disposizione interpretata prevedeva nel suo primo periodo: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”.

Quindi il criterio dell'”attività prevalente”, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell’INPS alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l’iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Per queste attività vale il criterio (semplificante) dell’attività prevalente per individuare l’unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all’attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe l’iscrizione in un’altra gestione assicurativa; ciò nel concorso con l’assenso dell’INPS che, in ragione del disposto del secondo periodo del medesimo comma 208 dell’art. 1 cit., è chiamato a “decidere” sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente.

Questo criterio dell'”attività prevalente” non opera invece – prevede la norma di interpretazione autentica sopra citata – per i rapporti di lavoro – quelli a carattere autonomo – per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26; disposizione quest’ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l’obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi. Ha infatti previsto che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 36.

Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non fa scattare il criterio dell’attività prevalente”;

rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio “semplificante” (dell’art. 1, comma 208, cit.) – e derogatorio – dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione con una sorta di fletto juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l’iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un’unica attività d’impresa – quella “prevalente” – con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale. Si tratta non solo di un criterio di semplificazione – perchè nelle attività “miste” può non essere agevole distinguere ciò che è da qualificare come impresa commerciale, o artigianale, o agricola (si pensi all’artigiano o al coltivatore diretto che abbia anche un’attività di vendita al minuto) – ma anche di un sostanziale beneficio previdenziale perchè il soggetto obbligato vede tutti i suoi contributi accreditati in un’unica gestione, senza quindi che in seguito possa porsi un problema di trasferimento di contributi da una gestione ad un’altra. Va subito detto che in ciò solo sta il beneficio previdenziale, nella concentrazione della posizione contributiva giacchè nè la disposizione interpretata, nè quella di interpretazione autentica – entrambe dirette solo ad individuare la gestione assicurativa di pertinenza – contengono alcun riferimento ad un esonero contributivo per l’attività “non prevalente”.

Questa essendo quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica, la controversia in esame sarebbe di agevole soluzione perchè il concorso di attività delle ricorrenti è, nella specie, tra quella di lavoro autonomo (come amministratrici della società), soggetta ex se alla contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socie lavoratrici della società stessa. Quindi la fattispecie non è quella del contemporaneo esercizio dell’attività di commerciante (comprensivo delle nuove figure previste dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 196-197 e 202-202), artigiano o coltivatore diretto, previsto dalla norma suddetta, ma vede un’attività di lavoro autonomo affiancata ad una collaborazione come socio lavoratore nell’impresa, fattispecie quest’ultima per la quale testualmente non opera il criterio dell'”attività prevalente”, ma ogni attività segue il suo regime previdenziale; sicchè il ricorso sarebbe destituito di fondamento.

4. La soluzione della controversia però presenta anche delicati profili problematici – essenzialmente in termini di compatibilità con l’art. 6 CEDU – che sono stati esaminati nella sentenza di queste Sezioni Unite nella controversia Simonutti c. Inps, r.g.n. 32217/2007 chiamata in questa stessa udienza; sentenza che ha affermato i seguenti principi di diritto che qui si ribadiscono:

a) “Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1 – che prevede che la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 – costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata, e pertanto, in quanto tale, non è lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost.”.

b) In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti, o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208″.

5. Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in altra composizione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

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