Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17073 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 127/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 29/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’ufficio distrettuale delle imposte dirette di Macomer, a seguito di una verifica effettuata dalla Guardia di finanza nei confronti di D.C. e sulla base del verbale redatto in tale occasione, accertava il reddito imponibile ai fini Irpef, Ilor e Ssn per l’anno 1992, irrogando le sanzioni previste per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e per l’omessa tenuta delle scritture contabili.

La commissione adita di Nuoro rigettava il ricorso dichiarando legittimo il recupero a tassazione dei proventi pari a L. 47.000.000, trattandosi di attività prettamente commerciale, non rientrante negli scopi del “CSI Montresta”, di cui il contribuente era presidente, e che gestiva il bar-caffè per conto proprio, senza rendere conto a chicchessia; introitava i proventi sul proprio conto corrente, ed ometteva la prescritta contabilità. La decisione era riformata dalla commissione tributaria regionale, sez. stacc. di Sassari, la quale, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’appello del contribuente, dichiarava infondato l’accertamento.

Avverso tale pronuncia l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo. D. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111, comma 3 e 4, artt. 2727 e 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in quanto il giudice di merito aveva sostanzialmente fondato la propria decisione esclusivamente su astratte considerazioni di diritto relative al trattamento tributario degli enti non commerciali”, quale è un circolo ricreativo affiliato ad un’organizzazione a carattere nazionale (ACLI o CSI), senza tener “in nessuna considerazione” gli elementi specifici della presente fattispecie, che riguardano la natura dell’attività invece effettivamente svolta proprio dal contribuente.

Il motivo è fondato. Invero, la sentenza impugnata radica le proprie conclusioni sulla assiomatica attribuzione di “assenza di fini di lucro” al Circolo, per essere quest’ultimo una struttura asseritamene affiliata ad organizzazione di livello nazionale a carattere assistenziale o ricreativo; per avere ottenuto l’autorizzazione all’esercizio di quell’attività dal Comune senza la preventiva iscrizione presso la Camera di commercio, ed inoltre per le prestazioni effettuate nei confronti dei soci: sulla base di queste sole circostanze – astrattamente considerate – il giudice di merito giungeva ad affermare che “le prestazioni rese da associazioni assistenziali”, quale sarebbe quella cui il contribuente in causa faceva riferimento, “non possono considerasi di natura commerciale”.

Il giudice di merito mostrava così di ritenere che la asserita “natura non commerciale dell’ente” implicherebbe necessariamente la “natura non commerciale dell’attività” svolta, senza che si debba accertare in concreto il tipo (e le modalità di svolgimento) dell’attività effettiva. Nè considerava che in realtà era solo D. che, servendosi di quelle circostanze apparenti, svolgeva attività prettamente commerciale, tanto che effettuava le prestazioni di vendita anche a persone estranee a quel sodalizio,ed a prezzi di listino uguali ad altro bar esistente in quel Comune, come accertato dai militi della finanza. Inoltre va rilevato che è ben possibile l’esercizio di attività commerciali da parte di “enti non commerciali” (ovviamente con l’applicazione a tali attività del regime fiscale cui le stesse sono comunemente soggette). Infatti, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, prevede al comma 4 (nella formulazione applicabile ratione temporis) che rispetto agli “enti non commerciali” (alle associazioni, in particolare) si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali “le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto”, salvo che si tratti (ad es. per le associazioni assistenziali) di prestazioni “effettuate in conformità alle finalità istituzionali”. Ancor più, il comma successivo dello stesso articolo prevede che il “trasporto di persone” debba essere sempre considerato una attività commerciale.

A loro volta il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108, comma 1, secondo periodo, e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111, comma 2, (T.U.I.R.) escludono (per i cd. “enti non commerciali” e per quanto qui più interessa) che possano considerarsi “attività commerciali”, rispettivamente, “le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c., rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione” e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti effettuate senza che, rispetto ad esse, vi sia il “pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto”. Il sistema normativo appare con tutta evidenza privilegiare, ai fini della identificazione della disciplina fiscale applicabile, la necessità di una analisi concreta delle singole attività svolte dagli “enti non commerciali”, escludendo che la “natura non commerciale del soggetto” possa determinare per questo solo fatto, sempre e comunque, la “natura non commerciale della (specifica) attività”. Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare che “gli enti di tipo associativo non godono di uno status di “extrafiscalità”, che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro – come si evince dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111, comma 2, (testo unico delle imposte sui redditi), (nel testo applicabile nella specie, “ratione temporis”) – svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. Il disposto dell’art. 111, comma 1, del citato testo unico – in forza del quale le attività svolte dagli enti associativi a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo – costituisce d’altro canto una derogai alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 del testo unico citato, secondo la quale l’IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche: con la conseguenza che l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c.” (Cass. n. 16032/2005).

Tanto più ciò è vero, se si consideri la irrilevanza (nel senso della non decisività), in linea di principio, della “finalità di lucro” per la qualificazione di una determinata attività come “attività commerciale” (cfr. ad es. Cass. nn. 7725/2004; 1367/2004).

Alla luce di tali considerazioni, non può non rilevarsi l’assoluta inesattezza della motivazione della sentenza impugnata, avendo il giudice di merito errato nel non considerare commerciale comunque la effettiva attività concretamente svolta nel bar del circolo, peraltro direttamente gestito dal contribuente, senza che questi avesse fornito la prova che quell’attività rientrasse nei fini dell’ente, ed assunta giustamente ad oggetto dell’atto impositivo contestato. Peraltro nessun riscontro era stato mai dato all’affermazione che avesse sostenuto delle spese sociali, per le quali nemmeno un verbale di assemblea era stato mai esibito. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 1, con rigetto del ricorso in opposizione di D. avverso l’avviso di accertamento delle imposte.

Quanto alle spese del doppio gradi di merito, sussistono giusti motivi per compensarle, mentre quelle inerenti al presente giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, e, decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese del doppio grado e condanna l’intimato al rimborso di quelle del giudizio di legittimità che liquida quanto agli esborsi in Euro 200/00 (duecento/00) e quanto all’onorario in Euro 1500/00 (millecinquecento/00)oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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