Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17073 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21354-2019 proposto da:

L.C.S., rappresentato e difeso dall’avv. MARIO

ROCCAFORTE, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 239/2018 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

di TARANTO, depositata il 01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 4.4.2006 L.C.S. evocava in giudizio P.A. innanzi il Tribunale di Taranto invocando la dichiarazione del grave inadempimento del convenuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto sottoscritto tra le parti e per la sua condanna al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 6.783,33 oltre accessori, a titolo di compensi per prestazioni professionali di geometra. Nella resistenza del convenuto il Tribunale rigettava la domanda, ravvisando la nullità del contratto perchè avente ad oggetto prestazioni professionali non comprese nell’ambito della competenza del geometra ma riservate, in ragione della loro complessità, a quella degli ingegneri o architetti.

Interponeva appello il L. e si costituiva in seconde cure il P., resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 239/2018, la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione L.C.S., affidandosi a due motivi.

P.A., intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata e la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e art. 2233 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’attività svolta dal ricorrente fosse di rilevante entità, senza tuttavia ammettere, sul punto, la C.T.U. che lo stesso aveva invocato nel corso del giudizio di merito.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2733 e 2735 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la Corte distrettuale avrebbe conteggiato, nell’ambito degli acconti percepiti dal L., non soltanto l’acconto da quest’ultimo riconosciuto, pari ad Euro 4.517,37, ma anche un ulteriore importo di Euro 3.000, che tuttavia -secondo la tesi di parte ricorrente – sarebbe già compreso nell’ambito del primo importo.

Entrambi i motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, sono inammissibili. Con essi, infatti, il ricorrente invoca una revisione del giudizio di fatto e dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, senza considerare i principi per cui:

1) da un lato, il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790);

2) dall’altro lato, “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha fatto riferimento alle risultanze della C.T.U. che – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente – è stata esperita nel corso del giudizio di merito, dalla quale è emerso che il L. aveva svolto talune attività, rientranti nella competenza del geometra, non espressamente previste dal contratto a suo tempo sottoscritto tra lo stesso ed il P.. Ha invece ritenuto che la prestazione professionale indicata come “progettazione della palazzina uffici” non potesse, in ragione della sua complessità, rientrare nell’ambito della competenza del geometra, con conseguente nullità del contratto sul quale il L. fondava la propria pretesa di pagamento. Tale valutazione, che si sostanzia in un giudizio di merito, non è utilmente censurabile in questa sede, come – del pari – non censurabile è la scelta della Corte di Appello di non procedere ad alcun supplemento di indagine tecnica sul punto, a fronte della ravvisata evidenza della eccessiva complessità dell’oggetto dell’incarico professionale di cui è causa.

Da quanto precede discende l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA