Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17073 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/08/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 11/08/2016), n.17073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14451-2014 proposto da:

VERA S.r.l. in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via degli

SCIALOJA 6, presso lo studio dell’avvocato LUIGI OTTAVI,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE COLIVA e DANIELE

COLIVA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della VERA S.r.l., in persona del Curatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO

BONTEMPI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

BARTOLOTTI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1007/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

4/04/2014, depositata l’8/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore, Dott.ssa Cristiano Magda.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo proposto da Vera s.r.l avverso la sentenza del tribunale di Ravenna che, previa revoca, L.Fall., ex art. 173, dell’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, ne aveva dichiarato il fallimento ad istanza del P.M..

La corte territoriale ha rilevato che la domanda di concordato non conteneva una chiara esposizione di tutte le circostanze necessarie ai fini della formazione del consenso informato dei creditori: in particolare, i “prelievi” per oltre 3, 2 milioni di Euro effettuati dai soci erano stati genericamente inclusi fra “gli altri crediti”, senza che ne venisse specificata la natura e previsto il recupero, mentre i valori dei beni immobili da liquidare erano stati oggetto di stime divergenti, tali da far dubitare il C.G. della possibilità di soddisfare in qualche misura i creditori chirografari; inoltre, dopo l’ammissione alla procedura, la società aveva eseguito pagamenti di debiti anteriori in difetto di autorizzazione ed aveva consentito ai soci di prelevare per cassa la somma di 50.000 Euro.

La sentenza è stata impugnata da Vera s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il curatore del Fallimento ha resistito con controricorso.

2) Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente contesta che la mancata specificazione dell’esistenza, fra i crediti diversi, di crediti vantati verso i soci avesse natura decettiva, tale da non consentire la corretta formazione del consenso informato dei creditori, e lamenta che la corte territoriale abbia omesso di motivare sul punto.

I motivi, esaminabili congiuntamente, appaiono manifestamente in fondati.

La corte territoriale ha infatti ampiamente motivato in ordine alle ragioni che rendevano necessario, ai fini della formazione del consenso informato dei creditori, evidenziare l’esistenza di crediti per oltre 3 milioni di curo nascenti da indebiti prelievi dei soci, rilevando come non vi fosse alcuna certezza che dalla liquidazione degli immobili ceduti potessero trarsi le somme necessarie a coprire l’intero fabbisogno concordatario ma fosse, al contrario, perfino dubbia la possibilità di soddisfare in minima parte i creditori chirografari e come, pertanto, questi ultimi non fossero stati posti in grado di valutare compiutamente la convenienza della proposta rispetto all’alternativa costituita dall’apertura della procedura fallimentare, che avrebbe potuto comportare il recupero di quei crediti.

Non pare dubbio, dunque, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’omissione riguardava una posta attiva suscettibile di assumere diverso rilievo, ai fini del soddisfacimento dei creditori, in caso di fallimento.

Poichè il capo della pronuncia impugnato con i primi due motivi costituisce autonoma ragione di rigetto del reclamo, di per sè idoneo a sorreggere la decisione, resterebbe assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta che i pagamenti eseguiti e gli ulteriori prelievi effettuati dai soci in corso di procedura e senza autorizzazione costituissero atti di frode.

Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dalla ricorrente, che non ha depositato memoria.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese dcl giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Fallimento controricorrente, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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