Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17073 del 11/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 26/04/2017, dep.11/07/2017),  n. 17073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17714-2014 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIBIA 4, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GALIENA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI STEFANO MESSURI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S.;

– intimata –

Nonchè da:

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABRIZIO SCHIOPPA giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 687/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 2001 S.S. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 65/2001 con cui le veniva intimato il pagamento di competenze per prestazioni odontoiatriche rese dal dottore C.D.. Lamentava l’opponente che nessun compenso era da lei dovuto in quanto la relativa prestazione era stata resa necessaria da un precedente intervento del dr. C. che era stato male eseguito. Lamentava inoltre che dalla cattiva esecuzione delle pregresse cure aveva subito danni quantificati in Lire 10 milioni, di cui chiedeva il risarcimento in via riconvenzionale.

Con sentenza n. 133/2001 il giudice di pace di Thiene, dichiarata la propria incompetenza, rimetteva le parti al tribunale di Vicenza, sezione distaccata di Schio, avanti il quale S.S. notificava comparsa di riassunzione in data 25 ottobre 2001.

Il convenuto si costituiva eccependo che il giudice di pace avrebbe dovuto rimettere al tribunale la sola domanda riconvenzionale; chiedeva dunque il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. In corso di causa il giudice istruttore emetteva ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per Lire 893,47.

Con sentenza numero 5/2007 il tribunale di Vicenza, sezione distaccata di Schio, rigettando la domanda riconvenzionale confermava l’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. e condannava l’opponente alla rifusione delle spese processuali.

2. Avverso detta sentenza la S. proponeva appello.

La Corte di Appello di Venezia con ordinanza disponeva la rinnovazione della c.t.u. e in riforma dell’impugnata decisione, con sentenza n. 687 del 18 marzo 2014, ha condannato il Dottor C. al pagamento in favore parte appellante di Euro 12.000 oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo. Inoltre ha dichiarato nullo il decreto ingiuntivo numero 65 del 2001 emesso dal giudice di pace ed ha dichiarato che l’appellato era tenuto a restituire all’appellante quanto da questa eventualmente corrisposto in più in forza del decreto ingiuntivo di cui sopra.

3. Avverso tale pronunzia, C.D. propone ricorso per cassazione sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso e ricorso incidentale con un motivo S.S..

4. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per assenza/mera apparenza di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 c.p.c. e art. 111 Cost.”.

5.2. Con il secondo motivo, denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Con i due motivi che possono essere esaminati congiuntamente lamenta, sotto profili diversi, che la sentenza gravata si risolve in una adesione acritica e pedissequa alle conclusioni peritali, pur in presenza di numerose – precise e circostanziate – critiche mosse alla c.t.u. dalla difesa del ricorrente. Critiche rispetto alle quali il giudice del merito non ha detto niente. Inoltre nel caso di specie il vizio motivazionale si appalesa, ancor di più, grave e macroscopico considerando il fatto che il giudice dell’appello ha ignorato l’accertamento medico-legale effettuato nel primo grado che era giunto a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle dei periti nominati nel grado successivo. La sentenza censurata, infatti, non fa alcun cenno alla prima c.t.u. ne rivela i motivi per cui abbia ritenuto non condivisibili le relative risultanze.

I motivi sono infondati.

Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, (nel testo ratione temporis vigente), che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 25509/2014).

6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la S. denuncia l’omessa statuizione nella sentenza della Corte d’Appello di Venezia in ordine alla richiesta di condanna dell’appellato soccombente al pagamento delle spese di Ctu e Ctp.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

E’ principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008).

Pertanto, come nel caso di specie, la mancanza di una sola delle indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19157/12; Cass. n. 22726/11; Cass. n. 19069/2011).

6. Pertanto la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità in forza della reciproca soccombenza.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA