Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17073 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. un., 08/08/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 08/08/2011), n.17073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6944/2010 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ZANARDELLI

23, presso lo studio dell’avvocato TANZI ANGELO, rappresentato e

difeso dall’avvocato RIPOLI Osvaldo, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA, COMUNE DI SAN GIOVANNI IN

FIORE;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

5159/2007 del TRIBUNALE di COSENZA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Carlo DESTRO, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte

vogliano dichiarare che non spetta all’AGO la giurisdizione in ordine

all’azione per risarcimento danni proposta da L.G..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato in data 23 ottobre 2007, L.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza l’Amministrazione Provinciale di quella città per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima occupazione di parte di terreni di sua proprietà latistanti la strada privata (OMISSIS), per la esecuzione di lavori di ristrutturazione, ampliamento e sbancamento, con allargamento della carreggiata di detta strada e deviazione del percorso, non preceduti, secondo l’attore, da provvedimento espropriativo.

L’Amministrazione convenuta, costituitasi in giudizio, dedusse che i lavori in corso di esecuzione, di sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale ricadente nella località (OMISSIS), caratterizzata dalla presenza di strutture scolastiche, venivano eseguiti in virtù di una serie di Protocolli di intesa sottoscritti tra il 2005 e il 2006 con il Comune di San Giovanni in Fiore. La Provincia aveva dato avvio alla procedura espropriativa per i proprietari dei terreni, provvedendo preliminarmente alla pubblicazione dei nominativi interessati dalla procedura ablativa, tra i quali inizialmente era stato ricompreso anche il L., poi escluso dalla stessa per essersi dichiarato proprietario della strada (OMISSIS) il predetto Comune, perciò chiamato in causa.

Sia l’Amministrazione provinciale di Cosenza, sia il Comune di S. Giovanni in Fiore eccepirono il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Nel merito, il Comune chiese in via riconvenzionale l’accertamento che i terreni in questione facevano parte del demanio comunale, che erano stati acquisiti tra le proprietà del Comune per maturata usucapione, e che, comunque, si era verificata la prescrizione quinquennale dell’azione di risarcimento del danno per l’occupazione in questione.

Con ordinanza in data 19 maggio 2009, il giudice del Tribunale adito, rilevato il carattere preliminare della eccezione, rinviò per la precisazione delle conclusioni su tale questione al 25 gennaio 2011.

2. – Con atto notificato in data 10 marzo 2010, L.G. ha proposto, ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ., regolamento preventivo di giurisdizione.

3. – Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha formulato per iscritto le proprie conclusioni, chiedendo la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente contesta la eccezione di difetto di giurisdizione sulla base del dictum della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, rilevando che nella fattispecie in esame l’occupazione del suolo di sua proprietà era avvenuta senza alcun riferimento ad un provvedimento amministrativo emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali della P.A., essendo, invece, conseguenza di una mera attività materiale rientrante in una ipotesi di occupazione usurpativa.

Osserva ancora che l’accertamento e l’esame delle domande riconvenzionali sollevate dal Comune di San Giovanni in Fiore, aventi ad oggetto la pretesa demanialità del terreno, l’acquisto dello stesso per usucapione, sono di esclusiva competenza del giudice ordinario.

Conclusivamente, chiede che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine al giudizio da lui promosso contro l’Amministrazione provinciale di Cosenza, e, in subordine, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinano a decidere sulle domande riconvenzionali sollevate dal terzo chiamato, Comune di San Giovanni in Fiore.

2.1. – Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo al giudizio introdotto dal L..

2.2. – Queste Sezioni Unite hanno chiarito che mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia, rientrano nella giurisdizione ordinaria, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle medesime domande nei casi, qualificabili come di occupazione appropriativa, in cui l’occupazione e la trasformazione del fondo si consumino prima che la dichiarazione di pubblica utilità diventi inefficace, anche se il decreto di espropriazione sia stato emesso successivamente (Cass., Sez. Un., sent. n. 30254 del 2008).

Nella specie, è effettivamente mancata una dichiarazione di pubblica utilità delle opere cui era finalizzata la occupazione dei terreni de quibus, non potendosi questa ritenere implicitamente disposta con l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di adeguamento della strada (OMISSIS), di cui alla delibera adottata dalla Giunta provinciale di Cosenza in data 20 giugno 2007.

La parte privata – il ricorrente L. – è rimasta infatti estranea a tale progetto, così come ai Protocolli d’intesa sottoscritti tra il 2005 e il 2006 tra l’Amministrazione provinciale di Cosenza e il Comune di San Giovanni in Fiore, in virtù dei quali furono iniziati i lavori.

2.2. – Al riguardo, è pur vero che, secondo quanto affermato da queste Sezioni Unite con sentenza n. 15893 del 2006, spetta al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine ad una controversia vertente tra Comuni ed avente ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione di un “protocollo d’intesa” sottoscritto dai rispettivi sindaci, nella specie, per la disciplina del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti e la realizzazione di opere pubbliche per l’esercizio di tale attività, trattandosi di un accordo che, pur non rientrando tra quelli di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11 (stipulati tra Pubbliche Amministrazioni e privati al fine di determinare il contenuto discrezionale di provvedimenti amministrativi, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione degli stessi), è riconducibile all’art. 15 della medesima legge, che richiama il comma 5, dell’art. 18, in quanto non rappresenta una mera espressione di volontà politica, ma un modulo convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune.

Tuttavia, il caso sottoposto all’esame odierno della Corte non concerne una controversia tra pubbliche amministrazioni, bensì una vicenda processuale che vede contrapposti una pubblica amministrazione ed un privato, rispetto al quale la condotta dell’ente, pur originata da un accordo tra parti pubbliche, si presenta come un fatto che non lo riguarda.

2.3. – Nè muta la prospettiva con riguardo alle domande riconvenzionali proposte dal Comune di San Giovanni in Fiore, che è l’ente con il quale l’Amministrazione provinciale di Cosenza aveva sottoscritto i predetti Protocolli d’intesa, chiamato in causa in quanto dichiaratosi proprietario dei terreni in questione, il quale ha proposto alcune domande riconvenzionali concernenti l’appartenenza degli stessi al demanio comunale e l’acquisto per usucapione dei beni: domande che, in quanto aventi ad oggetto l’accertamento del diritto di proprietà sui terreni, non possono essere devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, sprovvisto di attribuzioni in materia di diritti reali.

3. – Conclusivamente, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico, in via solidale, dell’Amministrazione provinciale di Cosenza e del Comune di San Giovanni in Fiore, soccombenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna l’Amministrazione Provinciale di Cosenza e il Comune di San Giovanni in Fiore in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2500,00, di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

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