Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17072 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.11/07/2017),  n. 17072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23563-2014 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dagli avvocati FEDERICO GORI, M.ISABELLA

TORRIANI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. in persona del Quadro

Direttivo e Procuratore Speciale Dott. P.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso

lo studio dell’avvocato MARCO FILESI, rappresentata e difesa

dall’avvocato UMBERTO GIANNOLA giusta procura speciale in calce al

controricorso;

Z.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

109, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA SEBASTIO, rappresentata

e difesa dall’avvocato LUCA LUCENTI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

ARENA NPL ONE SRL con socio unico e per essa quale procuratrice e

mandataria, UNICREDIT CREDI MANAGEMENT BANK S.P.A., in persona del

Quadro Direttivo e Procuratore Speciale Dott.ssa

PA.MA.PA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

268/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO FILESI, rappresentata e

difesa dall’avvocato UMBERTO GIANNOLA giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1062/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

Si dà atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

la Unicredit Banca s.p.a. propose domanda di simulazione e, in subordine, di revocatoria ex art. 2901 c.c. in relazione all’atto del 29.4.1994 con cui C.P. (fideiussore della Cuba s.r.l.) aveva venduto un immobile, completo di arredi, a Z.L. (nipote ex sorore della moglie);

il Tribunale di Rimini accolse la domanda di simulazione assoluta e condannò il C. a rimborsare alla Z. il prezzo versato;

pronunciando sul gravame principale proposto dal C. e su quello incidentale della Z., la Corte di Appello di Bologna ha ritenuto infondata la domanda di simulazione, mentre ha accolto quella di revocatoria ex art. 2901 cod. civ., dichiarando l’inefficacia dell’atto di compravendita nei confronti della Unicredit;

ricorre per cassazione il C., affidandosi a tre motivi; al ricorso resiste la UniCredit Credit Management Bank s.p.a. (incorporante della Aspra Finance s.p.a., cessionaria della UniCredit s.p.a., già incorporante della UniCredit Banca s.p.a.), mentre la Z. propone controricorso adesivo; avverso l’atto della Z. propone “controricorso ai sensi dell’art. 371 quarto comma c.p.c.” la Arena NPL One s.r.l., cessionaria pro soluto della UniCredit Credit Management Bank s.p.a., ma rappresentata da quest’ultima in qualità di procuratrice e mandataria.

Considerato, quanto al ricorso del C., che:

con il primo motivo, il ricorrente denuncia la “nullità parziale della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 343 c.p.c., 346 c.p.c.”: si duole che la Corte di Appello abbia pronunciato ultra petita sulla domanda di revocatoria in quanto tale domanda – non accolta dal primo giudice – non era stata riproposta dalla Banca a mezzo di appello incidentale, con la conseguenza che la questione doveva ritenersi coperta da giudicato;

il motivo è infondato: premesso che la domanda ex art. 2901 cod. civ. era rimasta assorbita dall’accoglimento della domanda principale di simulazione, deve escludersi che la Unicredit, parte vittoriosa in primo grado, dovesse proporre appello incidentale per tenere viva la richiesta di revocatoria, essendo sufficiente che la stessa venisse riproposta – come è avvenuto – a norma dell’art. 346 c.p.c. (cfr., per tutte, Cass. n. 10966/2004);

il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729 e 2901 cod. civ. per avere la Corte fondato la decisione su una “piattaforma presuntiva incoerente e sistematicamente incompatibile alla condotta delle parti, alle prove dirette sussunte in giudizio, al contesto fattuale emerso in corso di causa, priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza”;

il motivo è inammissibile in quanto non evidenzia specifici errori di diritto, ma si risolve nella richiesta di diversa valutazione di merito degli elementi considerati dalla Corte al fine di ritenere integrati i requisiti soggettivi ed oggettivi della domanda di revocatoria;

il terzo motivo, che deduce la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., è anch’esso inammissibile poichè, senza denunciare alcun vizio, si limita ad evidenziare che l’accoglimento del ricorso comporterebbe un diverso regolamento delle spese di lite;

il ricorso principale va dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della UniCredit Credit Management Bank s.p.a.;

Considerato, quanto alla posizione della Z., che:

benchè intestato come controricorso, l’atto della Z. svolge un’adesione argomentata ai motivi del ricorso principale e conclude richiedendo la cassazione della sentenza “sia in via principale, che in via di ricorso incidentale ed in accoglimento dello stesso”: deve pertanto ritenersi che esso vada qualificato come ricorso incidentale adesivo al ricorso principale (cfr. Cass. n. 26505/2009, nonchè Cass. n. 7564/2006 e Cass. n. 10329/2016 che individuano l’elemento discretivo fra ricorso incidentale e controricorso adesivo nella circostanza che l’atto formuli o meno “una propria domanda di annullamento, totale o parziale della decisione sfavorevole”);

poichè l’interesse all’impugnazione della Z. non è sorto per effetto dell’impugnazione del C. (non diretta contro l’acquirente), ma in conseguenza dell’emanazione della sentenza, il “ricorso incidentale” avrebbe dovuto essere proposto nei termini ordinari di impugnazione, senza possibilità di usufruire delle forme e dei termini previsti dall’art. 334 cod. proc. civ. per l’impugnazione incidentale tardiva (cfr. Cass. n. 10367/2004, Cass. n. 6807/2007, Cass. n. 7049/2007, Cass. n. 1120/2014, Cass. n. 20040/2015);

atteso che risulta proposto il 12.11.2014, dopo la scadenza del termine lungo per l’impugnazione ordinaria (rispetto alla data del 5.7.2013 in cui venne pubblicata la sentenza), il ricorso della Z. va dichiarato inammissibile per tardività, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente Arena NPL One s.r.l.;

Considerato che sussistono, in relazione ad entrambi i ricorrenti, le condizioni per provvedere ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, con condanna al pagamento della somma – equitativamente determinata – indicata in dispositivo, in quanto la norma continua ad applicarsi nei giudizi di legittimità aventi ad oggetto sentenze pubblicate dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 20, che ne ha disposto l’abrogazione, a condizione che il primo grado sia stato instaurato – come nel caso – anteriormente, “atteso che le nuove norme, ivi compreso l’art. 46 cit., operano, in virtù dell’art. 58, solo nei giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009” (Cass. n. 15030/2015; cfr. anche Cass. n. 817/2015);

ricorrono gli estremi della colpa grave, a fronte della manifesta infondatezza del ricorso del C. e dell’altrettanto manifesta inammissibilità di quello proposto dalla Z., atteso che in entrambi i casi la parte ha agito “senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione” (Cass. n. 817/2015; cfr. anche Cass. n. 3376/2016);

Considerato che in relazione ad entrambi i ricorsi – proposti successivamente al 30.1.2013 – sussistono le condizioni per applicare il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso del C. e dichiara inammissibile il ricorso incidentale della Z.; condanna il ricorrente principale e la Z. a pagare, in favore della rispettiva controricorrente, le spese di lite, liquidandole, per ciascuno di essi, in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, condanna ciascun ricorrente a pagare alla propria controricorrente l’ulteriore somma di Euro 1.000,00 a titolo di responsabilità aggravata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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