Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17072 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. un., 08/08/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 08/08/2011), n.17072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24369/2010 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GEROLAMO

BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato PROSPERETTI Giulio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SPAGGIARI CORRADO, per

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA, 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SAPORITO Guglielmo, per delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA,

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la decisione n. 37/2010 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 18/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

uditi gli avvocati Lorenzo FASCIONE per delega dell’avvocato Giulio

Prosperetti, Guglielmo SAPORITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – In data 24 febbraio 2006, il Sig. C.E. presentò un esposto nei confronti dell’avv. Z.G., facendo presente quanto segue. Il (OMISSIS) era deceduta la Signora S.L., zia dell’esponente, lasciando un testamento olografo in data 31 luglio 2001 in possesso del predetto professionista, che era suo vicino di casa e legale. Il testamento era stato pubblicato in data 29 ottobre 2003, esso disponeva la ripartizione dei beni della S. tra i suoi due nipoti con l’onere per gli stessi di saldare le competenze dell’avv. Z. per l’attività professionale prestata in relazione alla stesura dei testamenti della defunta. Nel dicembre del 2003 gli eredi si erano incontrati con il legale per accordarsi circa il pagamento del suo compenso, e, in quella occasione, gli avevano manifestato la loro intenzione di dar seguito a quella che sapevano essere stata la volontà della zia consentendogli di acquistare a prezzo di mercato la casa di abitazione della donna, situata sullo stesso piano di quella dell’avvocato. Infatti, la S., nell’ultimo testamento, datato 14 luglio 1999, aveva previsto il diritto dello Z. di acquistare il predetto immobile dopo la sua morte: disposizione che non era stata ripetuta nell’ultimo testamento. Nel corso dell’incontro, le parti avevano trovato l’accordo sul prezzo di vendita dell’appartamento, fissato in Euro 155.000,00. Quindi, il legale aveva provveduto a quantificare il proprio compenso per l’attività prestata a favore della S. nella redazione dei suoi testamenti e per l’esercizio della delega sul conto corrente della stessa nella somma di Euro 135.000,00 oltre ad interessi ed IVA. Gli eredi, avendo ritenuto eccessiva la somma richiesta, si erano rivolti ad un legale, con il quale lo Z. aveva iniziato una trattativa che aveva portato ad un accordo.

Esponeva ancora il C. di essere successivamente venuto a conoscenza che nel maggio del 2005 e nel gennaio del 2006 l’avv. Z. aveva inviato almeno due lettere ai principali legatari istituiti con il testamento del 14 luglio 1999 – testamento che avrebbe regolato la successione nel caso in cui quello del 2001 fosse stato, per qualsiasi causa, privato di efficacia – dal cui tenore, per quanto riferitogli dai destinatari, emergevano dubbi in ordine alla validità del testamento del 2001, a causa della possibile incapacità naturale della testatrice al momento della redazione dell’atto. A sostegno di tali dubbi, l’avv. Z. aveva anche allegato alle comunicazioni copia delle perizie medico-legali e grafologiche da lui stesso commissionate nel 2004.

2. – Con provvedimento del 16 luglio 2007, vennero elevati nei confronti del professionista un serie di capi di incolpazione – in relazione ai quali il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia irrogò poi nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione di tre mesi dall’esercizio della professione – aventi ad oggetto le condotte consistite nell’avere omesso di consegnare ad un notaio per la pubblicazione tutte le schede testamentarie in suo possesso redatte dalla cliente S.L., limitandosi, all’apertura della successione della stessa, alla consegna del solo testamento del 31 luglio 2001; nell’essersi qualificato esecutore testamentario della defunta, pur essendolo solo alla stregua di un precedente testamento, nei confronti del Comune di Reggio Emilia, dell’Azienda ospedaliera S. Maria Nuova e della società Villa al Poggio s.r.l., al fine di procurarsi documentazione riservata relativa al procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile e cartelle cliniche, e nell’aver utilizzato tale documentazione per fini estranei al mandato ricevuto, ed in particolare per ottenere il trasferimento a proprio favore dell’appartamento di proprietà della de cuius, previsto nel precedente testamento e non più nell’unico testamento pubblicato; ed infine nell’avere egli richiesto agli eredi della donna, tenuti a saldare le sue spettanze in base ad una specifica disposizione testamentaria contenuta nella scheda pubblicata, un compenso sproporzionato all’attività prestata in favore della de cuius.

3. – La decisione fu confermata dal Consiglio Nazionale Forense con provvedimento del 18 giugno 2010, nei cui confronti ricorre lo Z..

Il ricorso si fonda su dodici motivi, illustrati anche da successiva memoria.

Il C.N.F. resiste in giudizio con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge per omessa ed illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 111 Cost., R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, comma 3, e art. 360 cod. proc. civ., n. 5. Il Consiglio Nazionale Forense sarebbe incorso nel vizio logico della petizione di principio nel motivare il proprio convincimento in ordine alla sussistenza di uno degli illeciti disciplinari addebitatigli sulla base dell’affermazione secondo la quale “è di tutta evidenza che l’art. 620 c.c.,…non consente al depositario di esimersi dalla pubblicazione dei testamenti sul presupposto di una sua valutazione in ordine alla intervenuta revoca per disposizioni successive”, senza indicare alcuna ragione a sostegno di tale interpretazione.

2. – Con la seconda censura, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 620 cod. civ., in relazione al R.L.D. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, ed all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Il C.N.F. avrebbe applicato la disposizione dell’art. 620 cod. civ., senza considerare che essa, secondo una consolidata opinione, non impone il rispetto di precisi termini per la presentazione del testamento olografo al notaio ai fini della pubblicazione, e che pertanto, con riguardo al caso in esame, non prevede l’obbligo di chiedere la pubblicazione di testamenti apparentemente revocati, ancor prima di avere verificato la sussistenza di elementi di fatto a sostegno della loro efficacia, e di aver consultato al riguardo le persone dagli stessi beneficiate.

3. – Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 620 cod. civ., in relazione al R.L.D. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, ed all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Rileva il ricorrente che, quand’anche si intenda ravvisare nella condotta dell’incolpato la violazione della disposizione dell’art. 620 cod. civ., si dovrebbe pur sempre riconoscere che, omettendo di dare immediato corso alla richiesta di pubblicazione delle schede testamentarie apparentemente revocate, il ricorrente si è attenuto alla interpretazione della norma secondo la quale non è fissato alcun termine per provvedere a tale incombente, ed è anzi ammesso l’accordo tra coeredi per omettere la pubblicazione: sicchè, quanto meno, egli sarebbe incorso in un errore di interpretazione della norma di cui si tratta, giustificato dalla esistenza di opinioni conformi alla interpretazione seguita, e, quindi, non grave e tale da non configurare illecito disciplinare.

4.1. – Le tre censure, che, in virtù della stretta connessione logico-giuridica che le avvince, possono essere esaminate congiuntamente, sono destituite di fondamento.

4.2. – Al riguardo, prima ancora di procedere alla valutazione delle doglianze, si impone un rilievo: l’intera vicenda sottoposta all’esame del C.N.F. appare considerata dal predetto organo nel suo complesso, e la condotta del legale valutata come affetta da un generale deficit di trasparenza, dovuto alla commistione tra l’interesse personale e quello professionale: la violazione delle regole deontologiche, in definitiva, è ravvisata nella mancanza di quella assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo che deve caratterizzare il rapporto fiduciario tra cliente ed avvocato.

4.3. – Ciò posto, va osservato, con specifico riferimento alle censure dianzi illustrate, che la valutazione del C.N.F. si è basata sulla evidente violazione da parte del legale di una disposizione del codice civile, l’art. 620, che espressamente prevede che chiunque sia in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione appena ha notizia della morte del testatore.

Correttamente, pertanto, il C.N.F. ha escluso che fosse all’attuale ricorrente rimessa la valutazione circa la intervenuta revoca delle precedenti schede testamentarie.

5. – Con la quarta censura, si deduce violazione di legge per omessa ed illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 111 Cost., del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, e art. 360 cod. proc. civ., n. 5. Sarebbe del tutto priva di motivazione la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’incolpato, benchè nominato esecutore testamentario con testamento del 14 luglio 1999, non potesse usare tale qualifica, limitandosi ad affermare, a sostegno di tale convincimento, che “pur essendo consapevole di non essere esecutore testamentario…inviò loro alcune comunicazioni il cui tenore e i relativi allegati erano idonei a trarre in inganno i destinatari circa la reale qualità del mittente”.

6. – Con il quinto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 700 cod. civ., in relazione al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, ed all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. La norma invocata fa conseguire l’attribuzione della qualità di esecutore testamentario alla semplice nomina effettuata dal testatore senza prevedere ulteriori requisiti, quali in particolare, quello della avvenuta accettazione della nomina, come emergerebbe dalla lettura dell’art. 702 cod. civ.. Pertanto, la condotta dell’incolpato sarebbe pienamente legìttima.

7. – Con la sesta censura, si lamenta la violazione di legge per omessa ed illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 111 Cost., del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, e art. 360 cod. proc. civ., n. 5. Il C.N.F. non avrebbe motivato il proprio convincimento della finalità del ricorrente di trarre in inganno gli enti presso i quali aveva speso la propria qualità di esecutore testamentario al fine di procurarsi la documentazione riservata sullo stato di salute della S..

8. – Il settimo motivo ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 9, comma 3, in relazione al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, ed all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Il C.N.F., nel confermare che l’incolpato si sarebbe procurato la documentazione riservata concernente lo stato di salute della S., avrebbe violato il citato D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 9, comma 3, il quale riconosce il diritto di accedere ai dati personali di una persona deceduta a chiunque abbia un interesse proprio, interesse pacificamente sussistente in capo all’attuale ricorrente, essendo egli legatario, oltre che esecutore testamentario, in forza del testamento del 1999.

9. – Con l’ottava censura, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del codice deontologico forense, in relazione al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, ed all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Avrebbe errato il C.N.F., nel ritenere sussistente la violazione della citata disposizione del codice deontologico per aver determinato una situazione di conflitto di interesse, peraltro non specificata nella formulazione dei capi di incolpazione, consistita nell’aver avuto interesse a vedere riconosciuta la efficacia del testamento del 1999, revocato, rispetto a quello del 2001, pubblicato, laddove la norma medesima impone di astenersi dal prestare attività professionale, mentre nella specie, sia la pubblicazione del testamento de 2001, sia la effettuazione delle ricerche volte all’accertamento della eventuale efficacia del testamento del 1999, sono state compiute l’una – richiesta dagli eredi – per obbligo di legge, l’altra non per mandato professionale, ma per interesse proprio.

10. – Con il nono motivo, si lamenta la violazione di legge per omessa ed illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 111 Cost., del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3 e art. 360 cod. proc. civ., n. 5. Del tutto omessa sarebbe stata la motivazione in ordine alla sussistenza dell’addebito di avere richiesto, utilizzato e divulgato la documentazione medica relativa allo stato di salute della S., avallato dalla integrale conferma del provvedimento del CO.A. di Reggio Emilia.

11. – La decima censura, omologa a quella sub 8, ha ancora ad oggetto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 9, comma 3, in relazione al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, ed all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Il C.N.F., nel confermare che l’incolpato avrebbe richiesto, utilizzato e divulgato la documentazione riservata concernente lo stato di salute della S., avrebbe violato il citato D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 9, comma 3, il quale riconosce il diritto di accedere ai dati personali di una persona deceduta a chiunque abbia un interesse proprio, interesse pacificamente sussistente in capo all’attuale ricorrente, essendo egli legatario, oltre che esecutore testamentario, in forza del testamento del 1999.

12.1. – Le censure, che, in quanto collegate tutte all’addebito relativo all’essersi lo Z. falsamente qualificato come esecutore testamentario della S., al fine di procurarsi la documentazione relativa allo stato di salute della stessa, ed averla divulgata per fini estranei al mandato ricevuto, possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

12.2. – Anzitutto, anche con riferimento ad esse, va ripetuto il rilievo svolto sub 4.2.

12.3. – Plausibilmente e motivatamente il C.N.F., nel considerare la vicenda, e, in particolare, la situazione di evidente conflitto di interessi in cui era venuto a trovarsi il legale – per essere beneficiario del testamento del 1999 che lo nominava anche esecutore testamentario, con conseguente suo interesse a vedere riconosciuta la efficacia di detto testamento -, ha ritenuto sussistente la strumentalizzazione che della nomina quale esecutore testamentario, contenuta nella scheda testamentaria del 1999, lo Z. operò al fine di ricevere informazioni e documenti intesi a dimostrare lo stato di incapacità naturale della S. all’epoca della redazione del testamento del 2001, al fine di invalidare le relative disposizioni, determinando la reviviscenza di quelle, a lui più favorevoli, del testamento del 1999.

In siffatto quadro, resta priva di rilievo la circostanza, dedotta da ricorrente, che l’accesso ai dati personali sia consentito a chiunque vi abbia interesse, poichè l’addebito a lui rivolto si sostanzia in una violazione dei principi di correttezza collegata all’avere egli un interesse diretto e personale alla prevalenza di un testamento sull’altro, prevalenza alla cui affermazione la esibizione della documentazione conseguita grazie alla spendita della carica di esecutore testamentario era finalizzata.

13. – Con l’undicesimo motivo, si denuncia violazione di legge per omessa ed illogica motivazione e per mancato esame di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 111 Cost., del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, ed all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5. Avrebbe errato il C.N.F. nell’affermare la sussistenza della condotta addebitata all’attuale ricorrente costituita dalla richiesta di un compenso professionale sproporzionato, senza indicare le motivazioni di tale convincimento e senza considerare che il difensore delle persone alle quali la richiesta sarebbe stata rivolta aveva invitato lo Z., in data successiva a tale richiesta, una comunicazione con la quale lo invitava a quantificare il compenso dovutogli.

14. – Con la dodicesima censura, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti e della tabella D) de cap. 3 all. al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (tariffe professionali), in relazione al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, ed all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Nel ritenere sussistente il carattere di sproporzione del compenso che l’incolpato avrebbe richiesto, il C.N.F. avrebbe erroneamente omesso di considerare che, facendo applicazione delle disposizioni previste dalle tariffe professionali per le prestazioni eseguite, e, in particolare, applicando all’effettivo valore delle pratiche, per ciascuna singola prestazione, le aliquote di cui al punto 2 lett. f) (per l’assistenza alla stipula dei testamenti) e al punto 6 (per la prestazione di gestione amministrativa) della tabella D della tariffa medesima, si perverrebbe ad un risultato prossimo al compenso richiesto.

15.1. – Le censure, che, in quanto collegate alla violazione disciplinare ravvisata nella quantificazione del compenso richiesto dall’attuale ricorrente, possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

15.2. – E’ sufficiente, al riguardo, rilevare che esse, peraltro generiche nella parte relativa alla contestazione del carattere eccessivamente oneroso del compenso richiesto, non tengono adeguatamente conto della analitica ricostruzione che dell’attività svolta dal legale per conto della S. ha operato il C.N.F. per giungere alla conclusione della manifesta sproporzione della somma richiesta rispetto alla modestia dell’intervento professionale.

16. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Alla stregua del principio della soccombenza, le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente. A richiesta dell’interessato, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 1 (Codice in materia di protezione dei dati personali), a tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte, e ricorrendone i presupposti, si ritiene di disporre, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 52, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’omissione delle indicazioni delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA